Regolamento (UE) 2024/3163
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3163 della Commissione, del 18 dicembre 2024, che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 della Commissione per quanto riguarda l’inclusione di determinate merci di origine vegetale nell’elenco dei prodotti del resto del mondo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco dei prodotti del resto del mondo che possono entrare in Irlanda del Nord come merci al dettaglio provenienti da altre parti del Regno Unito. L’intervento recepisce le prove scritte fornite dal Regno Unito circa l’applicazione, nel proprio diritto nazionale, delle condizioni fitosanitarie e dei controlli ufficiali per determinate merci vegetali provenienti da paesi terzi. Per ragioni di certezza del diritto ed evitando perturbazioni degli scambi, il regolamento entra in vigore con urgenza e si applica retroattivamente dal 2 settembre 2024.
Modifica l’elenco dei "prodotti del resto del mondo" ammissibili per l’ingresso in Irlanda del Nord, aggiungendo determinate merci di origine vegetale provenienti da paesi terzi.
Ambito di applicazione
Si applica alle merci al dettaglio destinate all’immissione sul mercato dell’Irlanda del Nord, in particolare alle merci di origine vegetale rientranti nel quadro dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1231. Rileva per i movimenti in ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito, quando il Regno Unito ha fornito le prove scritte richieste circa l’applicazione e l’effettiva attuazione, nel proprio diritto nazionale, delle condizioni di importazione e dei controlli ufficiali previsti dalla normativa UE fitosanitaria e sui controlli ufficiali. Le modifiche incidono sull’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 e valgono, in forza dell’articolo 2, dal 2 settembre 2024, con applicazione retroattiva.
Modifica dell’elenco dei prodotti del resto del mondo per l’Irlanda del Nord
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3163 della Commissione modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059, che contiene l’elenco dei prodotti del resto del mondo autorizzati a entrare in Irlanda del Nord come merci al dettaglio provenienti da altre parti del Regno Unito. L’intervento è fondato sul regolamento (UE) 2023/1231, in particolare sull’articolo 9, paragrafo 4, lettera a), e risponde alla necessità di includere alcune merci di origine vegetale per le quali il Regno Unito ha fornito le prove scritte richieste.
Contesto normativo e presupposti
Il regolamento (UE) 2023/1231 disciplina l’ingresso in Irlanda del Nord di determinate partite di merci al dettaglio destinate al consumatore finale, prevedendo un regime specifico per i prodotti del resto del mondo. In base all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), tali merci possono entrare in Irlanda del Nord solo se il Regno Unito dimostra che le condizioni di importazione e i controlli ufficiali previsti dalla normativa UE in materia di sanità animale, sottoprodotti di origine animale, sanità delle piante e controlli ufficiali si applicano nel diritto nazionale e sono effettivamente attuati.
Il considerando rileva che il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 contiene l’elenco dei prodotti del resto del mondo e che, con lettera dell’11 ottobre 2024, il Regno Unito ha fornito le prove scritte per determinate merci di origine vegetale provenienti da alcuni paesi terzi. Tali prove riguardano l’applicazione delle norme fitosanitarie e dei controlli ufficiali di cui ai regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625.
Ambito materiale della modifica
La modifica riguarda esclusivamente la categoria delle "Merci di origine non animale" contenuta nell’allegato del regolamento (UE) 2023/2059. L’obiettivo è aggiungere specifiche merci di origine vegetale che possono così essere ricomprese tra i prodotti del resto del mondo ammissibili al regime dell’Irlanda del Nord.
Tra i prodotti aggiunti figurano:
- fichi freschi;
- litchi freschi;
- frutto del drago (pitahaya fresca);
- fiori e boccioli di fiori recisi, tra cui garofani, crisantemi, gigli, alstroemerie, tulipani, girasoli, gipsofile, protee e brassiche;
- erbe recise, tra cui erba cipollina, citronella, estragone, prezzemolo, aneto, timo, menta, coriandolo, rosmarino, salvia e basilico;
- curcuma.
Per ciascuna voce l’allegato indica il relativo codice di nomenclatura e il requisito del certificato fitosanitario.
Requisiti di importazione e documentazione
Il dato centrale della disciplina è il mantenimento di un controllo fitosanitario documentale. Le merci inserite nell’elenco devono essere accompagnate da un certificato fitosanitario conforme al modello previsto nell’allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante.
Il regolamento non introduce nuovi controlli autonomi, ma aggiorna l’elenco degli articoli ammissibili sulla base della dimostrazione, fornita dal Regno Unito, che le pertinenti condizioni di importazione e prescrizioni sui controlli ufficiali sono applicate nel suo ordinamento e attuate nella pratica.
Decorrenza, urgenza ed effetto retroattivo
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione motiva l’urgenza con esigenze di certezza del diritto e di prevenzione di perturbazioni inutili degli scambi.
È inoltre espressamente stabilito che il regolamento si applica a decorrere dal 2 settembre 2024. La retroattività è giustificata dal fatto che il Regno Unito ha fornito le prove scritte relative alle norme fitosanitarie a decorrere da tale data e mira a evitare disallineamenti e ostacoli commerciali ingiustificati.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori economici coinvolti nei flussi verso l’Irlanda del Nord, l’effetto principale è l’ampliamento del perimetro dei prodotti vegetali che possono essere trattati come prodotti del resto del mondo ai fini del regime speciale previsto dal regolamento (UE) 2023/1231. La compliance resta ancorata alla disponibilità del certificato fitosanitario e al rispetto delle condizioni di importazione applicabili. Il regolamento ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri e si applica integralmente senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 9, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1231, per adeguare l’elenco dei prodotti del resto del mondo ammessi al regime semplificato per l’ingresso in Irlanda del Nord.
Aggiornamento dell’allegato del regolamento (UE) 2023/2059
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 conformemente all’allegato del nuovo regolamento, con inserimento di ulteriori merci di origine vegetale nella categoria delle merci di origine non animale.
Merci aggiunte all’elenco
Sono aggiunti fichi freschi, litchi freschi, frutto del drago (pitahaya fresca), diversi fiori e boccioli recisi (garofani, crisantemi, gigli, alstroemerie, tulipani, girasoli, gipsofile, protee, brassiche), erbe recise (erba cipollina, citronella, estragone, prezzemolo, aneto, timo, menta, coriandolo, rosmarino, salvia, basilico) e curcuma, con i relativi codici NC/HS indicati nell’allegato.
Requisito documentale fitosanitario
Per ciascuna delle merci aggiunte è richiesto un certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell’allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante; l’indicazione territoriale è "tutti i paesi terzi".
Decorrenza e applicazione retroattiva
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 2 settembre 2024, con effetto retroattivo giustificato dalla data dalla quale il Regno Unito ha fornito le prove scritte richieste.
Obbligatorietà
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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