Regolamento (UE) 2024/3143
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3143 della Commissione, del 18 dicembre 2024, che stabilisce le circostanze, i formati e le procedure per le notifiche a norma dell’articolo 61, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione definisce la procedura uniforme con cui le NCCA notificano alla Commissione gli organismi di valutazione della conformità nel quadro della certificazione europea della cibersicurezza. Precisa quali informazioni devono essere trasmesse, quale strumento elettronico utilizzare, come vengono gestiti i numeri di identificazione e come devono essere aggiornate o modificate le notifiche. Prevede inoltre obblighi di cooperazione con gli organismi nazionali di accreditamento e misure di salvaguardia per la conservazione dei registri in caso di cessazione o perdita della notifica. Il testo è strettamente collegato al regolamento (UE) 2019/881 e all’attuazione dei singoli sistemi europei di certificazione, incluso l’EUCC.
Stabilisce circostanze, formati e procedure per le notifiche degli organismi di valutazione della conformità da parte delle autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza (NCCA) ai sensi del regolamento (UE) 2019/881.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza (NCCA) degli Stati membri e riguarda la notifica alla Commissione degli organismi di valutazione della conformità accreditati e, se del caso, autorizzati a operare nell’ambito dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza previsti dal regolamento (UE) 2019/881. Disciplina anche l’aggiornamento delle notifiche, l’assegnazione del numero di identificazione, la pubblicazione dell’elenco degli organismi notificati e la conservazione sicura dei registri in caso di limitazione, sospensione, revoca o cessazione dell’attività. È rilevante nel contesto dell’adozione dei sistemi di certificazione, in particolare dell’EUCC; si applica direttamente negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3143 della Commissione
Il regolamento attua l’articolo 61, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/881 (cybersecurity Act) e mira a uniformare le notifiche degli organismi di valutazione della conformità nell’ambito dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza. La Commissione evidenzia, nei considerando, l’esigenza di un approccio armonizzato, anche in vista dell’applicazione del primo sistema EUCC, e valorizza l’uso dello strumento elettronico di notifica della decisione n. 768/2008/CE.
Contesto e ragioni dell’intervento
Il regolamento nasce per rendere più chiari e omogenei gli adempimenti delle NCCA quando notificano alla Commissione gli organismi accreditati e, se del caso, autorizzati a rilasciare certificati europei di cibersicurezza. I considerando sottolineano che la notifica è indice di affidabilità dell’organismo e che l’elenco pubblico deve restare accurato e aggiornato, così da rispecchiare in modo fedele il mantenimento dei requisiti nel tempo.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda le autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza degli Stati membri e, per loro tramite, gli organismi di valutazione della conformità operanti nei sistemi europei di certificazione. Il regolamento copre la notifica iniziale, le successive modifiche, i casi di limitazione, sospensione o revoca della notifica e la conservazione dei registri in caso di cessazione dell’attività dell’organismo notificato.
Modalità di notifica
L’articolo 2 dispone che la notifica avvenga tramite lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione, già previsto dalla decisione n. 768/2008/CE. La notifica deve contenere tutte le informazioni elencate nell’allegato, incluse quelle sul sistema di certificazione, sull’NCCA, sull’organismo notificato, sull’accreditamento e, se del caso, sull’autorizzazione.
Gestione dell’elenco e identificazione degli organismi
Ai sensi dell’articolo 3, la Commissione attribuisce a ciascun organismo notificato un numero di identificazione univoco, valido anche in presenza di più notifiche in diversi sistemi o atti dell’Unione. L’elenco degli organismi notificati è pubblicato nello strumento elettronico e deve riportare i numeri di identificazione e le attività autorizzate; ENISA deve inoltre rendere disponibili le informazioni sul proprio sito dedicato ai sistemi europei di certificazione della cibersicurezza.
Aggiornamento delle notifiche e controlli di conformità
L’articolo 4 impone alle NCCA di notificare senza indebito ritardo ogni modifica della notifica. Se, in cooperazione con l’organismo nazionale di accreditamento, emerge che l’organismo notificato non soddisfa più i requisiti o non adempie più gli obblighi applicabili, l’NCCA deve limitare, sospendere o revocare la notifica in base alla gravità del caso e informare tempestivamente la Commissione. I considerando richiamano anche il ruolo delle valutazioni inter pares e delle segnalazioni di altre NCCA, della Commissione o dei portatori di interessi nel rilevare eventuali criticità di competenza o conformità.
Conservazione dei registri
In caso di limitazione, sospensione o revoca della notifica, oppure se l’organismo cessa l’attività, l’NCCA deve adottare misure appropriate per assicurare la conservazione sicura dei registri per il periodo richiesto dal pertinente sistema europeo di certificazione della cibersicurezza. Il regolamento richiama espressamente, nei considerando, l’esigenza di tutela della tracciabilità documentale come parte integrante del sistema di certificazione.
Allegato: contenuto minimo della notifica
L’allegato è particolarmente rilevante per gli operatori, perché specifica nel dettaglio il corredo informativo da trasmettere: nome del sistema di certificazione, livelli di affidabilità e relativa procedura di valutazione; ambito di applicazione; dati identificativi e di contatto della NCCA e dell’organismo notificato; dati di accreditamento e dell’organismo nazionale di accreditamento; eventuale autorizzazione e autorità competente; informazioni aggiuntive richieste dal sistema e documenti giustificativi.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce che il regolamento disciplina le circostanze, i formati e le procedure per le notifiche degli organismi di valutazione della conformità effettuate dalle NCCA ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/881.
Procedura di notifica e contenuto minimo
L’articolo 2 prevede che le NCCA notifichino alla Commissione gli organismi che hanno soddisfatto i requisiti del regolamento (UE) 2019/881 e, se del caso, i requisiti specifici o supplementari del pertinente sistema di certificazione. La notifica deve essere trasmessa tramite lo strumento elettronico di notifica della Commissione, ai sensi della decisione n. 768/2008/CE, e deve contenere le informazioni indicate nell’allegato.
Numero di identificazione e pubblicazione dell’elenco
L’articolo 3 stabilisce che la Commissione assegna a ciascun organismo notificato un numero di identificazione, unico anche se l’organismo è notificato nell’ambito di più sistemi di certificazione o atti dell’Unione. L’elenco degli organismi notificati, pubblicato tramite lo strumento elettronico di notifica, deve includere il numero di identificazione e le attività per le quali l’organismo è stato notificato. ENISA rende inoltre disponibili le informazioni sul proprio sito web dedicato ai sistemi europei di certificazione della cibersicurezza.
Modifiche, limitazione, sospensione e revoca della notifica
L’articolo 4 impone alle NCCA di comunicare senza indebito ritardo ogni modifica successiva della notifica. Se, in cooperazione con l’organismo nazionale di accreditamento, l’NCCA accerta che l’organismo notificato non soddisfa più i requisiti o non adempie gli obblighi, la notifica può essere limitata, sospesa o revocata in funzione della gravità dell’inadempimento; la Commissione deve essere informata senza indebito ritardo tramite lo strumento elettronico.
Conservazione dei registri
L’articolo 4, paragrafo 3, dispone che, in caso di limitazione, sospensione o revoca della notifica, oppure se l’organismo notificato cessa l’attività, l’NCCA adotti misure appropriate per garantire la conservazione sicura dei registri per il periodo richiesto dal relativo sistema europeo di certificazione della cibersicurezza.
Allegato: informazioni da includere nella notifica
L’allegato dettaglia il set informativo da trasmettere: dati generali sul sistema di certificazione, livelli di affidabilità e ambito di applicazione; dati dell’NCCA notificante; dati dell’organismo notificato; informazioni sull’accreditamento, inclusi data, numero di riferimento, ambito e durata; dati dell’organismo nazionale di accreditamento; informazioni sull’eventuale autorizzazione, inclusi data, numero di riferimento, ambito e durata; eventuali informazioni aggiuntive richieste dal sistema e documenti giustificativi.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 5 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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