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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/3145

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3145 della Commissione, del 18 dicembre 2024, che modifica gli allegati I, IX, X e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda gli elenchi di paesi terzi o territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti di origine animale e che rettifica l’allegato XXI del medesimo regolamento per quanto riguarda le voci relative agli Stati Uniti

Normativa europea32024R3145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro degli elenchi UE dei paesi terzi, territori o zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti di origine animale e di animali acquatici. Le modifiche recepiscono nuove informazioni sanitarie, in particolare in relazione alla febbre catarrale degli ovini (BTV), correggono una descrizione geografica del Brasile, inseriscono la Moldova per specifiche partite di prodotti a base di carne di pollame e rettificano un’omissione relativa ai certificati sanitari per alcune zone degli Stati Uniti. Una parte della rettifica è retroattiva al 1º ottobre 2021 per allinearsi al regolamento di esecuzione (UE) 2021/1727.

Modifica e rettifica degli elenchi di paesi terzi, territori o zone autorizzati all’ingresso nell’Unione per determinati prodotti di origine animale e animali acquatici, con aggiornamento di alcune condizioni sanitarie e certificative nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Ambito di applicazione

Si applica all’ingresso nell’Unione europea di partite di materiale germinale bovino e ovicaprino, di prodotti a base di carne di pollame e ungulati, e di determinati animali acquatici e prodotti di origine animale ottenuti da specie elencate, limitatamente ai paesi terzi, territori o loro zone/compartimenti indicati negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide in particolare su Regno Unito, Macedonia del Nord, Brasile, Moldova e Stati Uniti. La rettifica dell’allegato XXI ha efficacia retroattiva dal 1º ottobre 2021; le altre modifiche si applicano dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

Il regolamento interviene sul sistema UE degli elenchi di paesi terzi, territori e zone autorizzati all’ingresso nell’Unione per specifiche categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. L’atto è adottato dalla Commissione in base all’articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e aggiorna gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 alla luce di nuovi dati sanitari, di una correzione geografica e di una rettifica certificativa.

Quadro normativo di riferimento

Il regolamento si inserisce nel sistema della normativa UE in materia di sanità animale, in particolare nel regolamento (UE) 2016/429 e nel regolamento delegato (UE) 2020/692. Quest’ultimo stabilisce le prescrizioni sanitarie che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono soddisfare per poter entrare nell’Unione, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori o zone autorizzati all’importazione.

Modifiche agli allegati I, IX, X e XV

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I, IX, X e XV del regolamento (UE) 2021/404. Nell’allegato I viene aggiornato il richiamo al Regno Unito, specificando che, ai fini degli elenchi di cui agli allegati da II a XXII, il riferimento al Regno Unito non comprende l’Irlanda del Nord, in conformità all’accordo di recesso e al Quadro di Windsor.

Per il materiale germinale bovino e ovicaprino, gli allegati IX e X vengono aggiornati in ragione di focolai confermati di virus della febbre catarrale degli ovini (BTV) notificati dal Regno Unito e dalla Macedonia del Nord. In particolare:

  • per il Regno Unito, nelle zone GB-1 e GB-2 dell’allegato IX e nella zona GB-0 dell’allegato X viene inserita la garanzia sanitaria «BTV-test»;
  • per la Macedonia del Nord, nella zona MK-0 dell’allegato IX viene inserita la garanzia «BTV-test». La conseguenza pratica è che le partite di sperma, ovociti ed embrioni dei bovini, ovini e caprini provenienti da tali zone devono soddisfare la specifica prova per BTV prevista negli elenchi aggiornati.

Aggiornamento sulla base della situazione del Brasile e della Moldova

Nell’allegato XV, parte 2, viene corretta la descrizione della zona BR-2 del Brasile, che ora fa riferimento ai territori di cui alle voci BR-1 e BR-2 dell’allegato XIII, parte 2. La correzione si rende necessaria perché, dopo una modifica precedente del regolamento (UE) 2021/404, le zone BR-3 e BR-4 non figurano più nella relativa tabella.

Quanto alla Moldova, la Commissione rileva che l’intero territorio figura già nell’elenco per prodotti a base di carne di pollame sottoposti al trattamento specifico di riduzione dei rischi «D». A seguito di una richiesta presentata il 21 giugno 2024, viene invece inserita la zona MD-1 per l’ingresso di partite di prodotti a base di carne di pollame che non devono essere sottoposti a trattamento specifico di riduzione dei rischi. La valutazione della Commissione ha portato a ritenere che la zona MD-1, in ragione dello stato sanitario e delle garanzie fornite dall’autorità competente moldova, possa essere iscritta con trattamento generico «A», vale a dire senza ulteriore trattamento specifico. Nell’allegato XV, parte 1, sezione A, vengono quindi aggiornate le voci relative alla Moldova e, nella parte 2, viene inserita la nuova voce per MD-1, mentre MD-2 resta distinta come zona residua rispetto a MD-1.

Rettifica per gli Stati Uniti nell’allegato XXI

L’articolo 2 rettifica l’allegato XXI, parte 1, sezione A, del regolamento (UE) 2021/404. Per le zone degli Stati Uniti US-2, US-3, US-4 e US-5 viene reintrodotto il modello di certificato sanitario «AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER», che era stato erroneamente soppresso dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1727. La rettifica opera retroattivamente dal 1º ottobre 2021, in modo da riallineare il testo vigente alla versione corretta dell’allegato.

Entrata in vigore, applicazione e portata pratica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La previsione di applicazione retroattiva dell’articolo 2 è rilevante per gli operatori del settore veterinario e import-export, poiché incide sui requisiti certificativi applicabili alle partite provenienti dalle zone statunitensi interessate. In generale, l’atto è direttamente applicabile negli Stati membri e aggiorna immediatamente, nei limiti temporali indicati, il perimetro delle importazioni consentite e delle condizioni sanitarie da rispettare per l’ingresso nell’Unione.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati del regolamento (UE) 2021/404

Gli allegati I, IX, X e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati per adeguare gli elenchi di origine autorizzata e i riferimenti normativi alle condizioni di ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.

Clausola sul Regno Unito e Irlanda del Nord

Nell’allegato I è sostituito il punto 12, precisando, ai fini degli allegati da II a XXII, che i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord, in coerenza con l’accordo di recesso e con il Quadro di Windsor.

Materiale germinale bovino e ovicaprino: febbre catarrale degli ovini (BTV)

Nell’allegato IX, parte 1, per il Regno Unito (zone GB-1 e GB-2) e per la Macedonia del Nord (zona MK-0) è inserita la garanzia sanitaria «BTV-test» per sperma, ovociti ed embrioni dei bovini; nell’allegato X, parte 1, per il Regno Unito (zona GB-0) è inserita la medesima garanzia per sperma, ovociti ed embrioni di ovini e caprini.

Prodotti a base di carne del Brasile

Nell’allegato XV, parte 2, è corretta la descrizione della zona BR-2 del Brasile, che ora rinvia ai territori di cui alle voci BR-1 e BR-2 dell’allegato XIII, parte 2, eliminando il riferimento a zone non più presenti in tale allegato.

Inserimento della Moldova per prodotti a base di carne di pollame

Nell’allegato XV, parte 1, sezione A, la Moldova viene articolata in tre voci: MD-0, MD-1 e MD-2. Nell’allegato XV, parte 2, è inserita la zona MD-1 per l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne di pollame senza trattamento specifico di riduzione dei rischi (trattamento generico «A»). La zona MD-2 resta collegata a un trattamento «D», mentre per MD-0 risultano non autorizzate varie categorie.

Rettifica relativa agli Stati Uniti e ai certificati per animali acquatici

Nell’allegato XXI, parte 1, sezione A, per le zone US-2, US-3, US-4 e US-5 è reinserito il riferimento al modello di certificato sanitario «AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER», erroneamente soppresso dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1727.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 2, relativo alla rettifica dell’allegato XXI, si applica a decorrere dal 1º ottobre 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecontrolli veterinari alle frontierecommercio di prodotti di origine animaleregime di importazioneacquacoltura

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