Regolamento (UE) 2024/3153
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3153 della Commissione, del 18 dicembre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna, sulla base dei dati RASFF e dei controlli degli Stati membri, l’elenco dei prodotti soggetti a controlli rafforzati o a condizioni speciali di ingresso ai sensi del regolamento (UE) 2019/1793. Alcune merci vengono rimosse dagli elenchi con conseguente riduzione o soppressione di certificazioni, altre vengono spostate tra allegati o soggette a frequenze di controllo maggiori o minori. È introdotto inoltre un periodo transitorio per i semi di cumino dalla Turchia già spediti prima dell’entrata in vigore del nuovo atto.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 aggiornando gli elenchi di merci di origine non animale soggette a controlli ufficiali rafforzati o a condizioni speciali di ingresso nell’Unione, sulla base dei rischi sanitari rilevati.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione europea di determinate partite di alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da paesi terzi, incluse le partite spedite da un paese terzo diverso da quello di origine. Incide sui controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e ai punti di controllo, con particolare riguardo a prodotti elencati negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, e alle partite in transito/già spedite alla data di entrata in vigore per le quali è previsto un regime transitorio. Restano esclusi i prodotti non ricompresi negli allegati modificati; per alcune voci vengono inoltre specificate esclusioni o delimitazioni, ad esempio per la gomma di guar come materia prima destinata agli integratori alimentari e per i territori esclusi nel caso di Israele.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3153 della Commissione
Il regolamento interviene sul sistema dei controlli ufficiali rafforzati e delle condizioni speciali di ingresso previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. La modifica si fonda sul riesame periodico degli elenchi, previsto dallo stesso regolamento del 2019, e tiene conto delle notifiche RASFF e dei risultati dei controlli effettuati dagli Stati membri nel primo semestre 2024, con l’obiettivo di calibrare le misure in funzione del rischio effettivo per la salute umana.
Finalità e contesto regolatorio
Il provvedimento si inserisce nel quadro dei regolamenti (CE) n. 178/2002 e (UE) 2017/625, che disciplinano sicurezza alimentare e controlli ufficiali. La Commissione constata che, per alcune merci, il rischio si è ridotto e la conformità è migliorata, mentre per altre permangono non conformità elevate o emergono nuovi rischi, rendendo necessario rivedere frequenze di controllo, trasferimenti tra allegati e obblighi documentali.
Ambito di applicazione
Le modifiche riguardano partite di alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da paesi terzi, sia quando la spedizione avviene dal paese di origine sia quando proviene da un paese terzo diverso. Il regolamento incide sui prodotti elencati negli allegati I e II del regolamento 2019/1793, che sono sostituiti integralmente, e disciplina i controlli ai posti di controllo frontalieri e ai punti di controllo. In alcuni casi il testo precisa anche esclusioni o delimitazioni territoriali, come nel caso di Israele, inteso senza i territori amministrati dopo il 5 giugno 1967.
Modifiche principali agli allegati
Il cuore della disciplina è la revisione puntuale delle voci tariffarie e delle frequenze di controllo. Alcuni prodotti vengono assoggettati a controlli maggiori perché le notifiche e i controlli ufficiali evidenziano nuovi rischi: tra questi cedri dal Bangladesh, gombi e semi di cumino dall’India, peperoni Capsicum dal Ruanda, origano secco dalla Turchia, fagioli dall’occhio dal Madagascar e durian dal Vietnam. Altri prodotti vedono una riduzione della frequenza dei controlli per migliorata conformità, come le arance dall’Egitto e i semi di sesamo dall’India, oppure una soppressione della voce dagli elenchi rafforzati, come i fagioli asparago dalla Repubblica dominicana.
Passaggi dall’allegato II all’allegato I
Per taluni prodotti, il rischio non è più qualificato come tale da richiedere una condizione speciale di importazione con certificazione per ogni partita, ma resta necessario mantenere controlli ufficiali rafforzati. È il caso dei semi di sesamo dall’Etiopia, delle rape dal Libano e dei peperoni Capsicum dallo Sri Lanka, che vengono soppressi dall’allegato II e ricollocati nell’allegato I con frequenza di controlli di identità e fisici del 50%. Analogamente, alcuni prodotti escono dal regime più severo perché il livello di conformità non giustifica più il certificato ufficiale obbligatorio.
Condizioni speciali di ingresso per i semi di cumino dalla Turchia
La misura più incisiva riguarda i semi di cumino provenienti dalla Turchia. Poiché i controlli mostrano un persistente tasso elevato di non conformità e un grave rischio per la salute umana, il prodotto viene trasferito nell’allegato II: ogni partita deve essere accompagnata da un certificato ufficiale e dai risultati del campionamento e delle analisi, oltre a essere soggetta a controlli di identità e fisici al 30%. La scelta indica un passaggio da un regime di mero rafforzamento dei controlli a un regime di condizioni speciali di importazione.
Regime transitorio
Per evitare effetti immediati su partite già spedite prima dell’entrata in vigore, il regolamento prevede un periodo transitorio fino all’8 marzo 2025 per i semi di cumino dalla Turchia spediti prima della data di entrata in vigore. In tale periodo tali partite possono essere importate anche senza certificato ufficiale e senza i risultati del campionamento e delle analisi, fermo restando il controllo di identità e fisico al 30%.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il testo è quindi immediatamente vincolante per operatori economici, autorità sanitarie e autorità doganali coinvolte nell’importazione di alimenti e mangimi interessati.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle basi normative e della definizione delle misure
L’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 viene sostituito per precisare che le condizioni speciali di ingresso riguardano partite di alimenti e mangimi di origine non animale, provenienti da paesi terzi o spedite da un paese terzo diverso da quello di origine, quando ricadono nelle categorie e nei codici NC/TARIC degli allegati II, punti 1 e 3, e presentano rischi connessi a micotossine, aflatossine, residui di antiparassitari, contaminazione microbiologica, coloranti Sudan e tossine vegetali.
Revisione degli allegati I e II del regolamento 2019/1793
Gli allegati I e II sono interamente sostituiti. L’aggiornamento riflette l’esito del riesame periodico previsto dall’articolo 12 del regolamento 2019/1793, fondato su notifiche RASFF e sui risultati dei controlli documentali, di identità e fisici effettuati dagli Stati membri. Il regolamento modifica sia le soglie di frequenza dei controlli sia la collocazione dei prodotti tra controllo rafforzato semplice e condizioni speciali di ingresso.
Nuove inclusioni e aumento delle frequenze di controllo
Tra le principali misure figurano l’inserimento dei cedri (Citrus medica) dal Bangladesh nell’allegato I con controlli di identità e fisici al 20%; l’aumento al 30% per gombi e semi di cumino dall’India, peperoni Capsicum dal Ruanda e origano secco dalla Turchia; l’aumento al 50% per fagioli dall’occhio dal Madagascar e per alcuni prodotti già soggetti a controlli rafforzati come i semi di sesamo dall’Etiopia trasferiti dall’allegato II all’allegato I, nonché per altre voci specifiche di cui agli allegati. Sono inoltre previste frequenze specifiche per numerosi altri prodotti e paesi terzi elencati negli allegati sostitutivi.
Riduzioni di frequenza o soppressione di voci per migliorata conformità
Il regolamento sopprime o riduce misure ritenute non più giustificate sulla base del miglioramento della conformità: i fagioli asparago dalla Repubblica dominicana sono soppressi dall’allegato I; le arance dall’Egitto passano dal 30% al 20%; i semi di sesamo dall’India scendono dal 30% al 20% nell’allegato II; gli integratori alimentari contenenti prodotti botanici dall’India scendono dal 20% al 10% e la misura non si applica alla gomma di guar come materia prima; semi di sesamo dall’Etiopia, rape dal Libano, peperoni Capsicum dallo Sri Lanka vengono soppressi dall’allegato II e trasferiti nell’allegato I con controlli di identità e fisici al 50%.
Introduzione di condizioni speciali di importazione per i semi di cumino dalla Turchia
I semi di cumino provenienti dalla Turchia, a fronte del persistente elevato tasso di non conformità e del grave rischio per la salute umana, vengono trasferiti dall’allegato I all’allegato II. Diventa obbligatorio che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante la conformità, con allegati i risultati del campionamento e delle analisi; parallelamente, si applica un controllo di identità e fisico al 30% delle partite.
Periodo transitorio per i semi di cumino già spediti
Le partite di semi di cumino dalla Turchia spedite prima della data di entrata in vigore del regolamento possono entrare nell’Unione fino all’8 marzo 2025 senza essere accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento 2019/1793. Durante tale periodo, resta applicabile un controllo di identità e fisico al 30%.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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