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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/3162

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3162 della Commissione, del 18 dicembre 2024, relativo all’autorizzazione del chelato di tirosina ferrica come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso, a tutte le specie di pollame allevate per la produzione di uova e ai tacchini e alle specie avicole minori allevati per la riproduzione (titolare dell’autorizzazione: Akeso Biomedical, Inc USA, rappresentata nell’Unione da Pen & Tec Consulting SLU)

Normativa europea32024R3162

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione autorizza il chelato di tirosina ferrica come additivo per mangimi, sulla base della valutazione scientifica dell’EFSA e della verifica della conformità alle condizioni del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’uso è limitato a determinate categorie di pollame e subordinato a specifiche condizioni tecniche, analitiche e di sicurezza. Il provvedimento disciplina inoltre la classificazione dell’additivo, i tenori massimi di impurità rilevanti e le misure di protezione per gli utilizzatori.

Autorizzazione del chelato di tirosina ferrica come additivo per mangimi destinati a specifiche categorie di pollame, con condizioni d’uso, requisiti di etichettatura e misure di protezione degli utilizzatori.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea e autorizza, a decorrere dall’entrata in vigore, l’immissione e l’uso del chelato di tirosina ferrica come additivo per mangimi. L’autorizzazione riguarda le specie di pollame da ingrasso, tutte le specie di pollame allevate per la produzione di uova, nonché tacchini e specie avicole minori allevati per la riproduzione; nell’allegato il periodo di autorizzazione è fissato fino all’8 gennaio 2035. Restano esclusi, per effetto del ritiro della domanda, gli usi nel gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale"; l’autorizzazione è invece concessa nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici".

Autorizzazione del chelato di tirosina ferrica come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3162 autorizza l’impiego del chelato di tirosina ferrica come additivo per mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. Il provvedimento si fonda sulla valutazione favorevole dell’EFSA e sulla conclusione della Commissione che la sostanza soddisfa le condizioni dell’articolo 5 del regolamento quadro, con necessità di misure di protezione per gli utilizzatori.

Contesto normativo e iter della valutazione

Il considerando richiama il sistema del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale. La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento e corredata della documentazione richiesta; l’EFSA ha espresso pareri il 23 gennaio 2019 e il 14 marzo 2024.

Esito scientifico della valutazione EFSA

L’Autorità ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il chelato di tirosina ferrica è sicuro per le specie di destinazione, per i consumatori e per l’ambiente. Ha tuttavia rilevato un rischio da inalazione per gli utilizzatori e ha qualificato la sostanza come irritante per pelle, occhi e mucose; per la presenza di nichel, l’additivo è considerato anche sensibilizzante cutaneo e delle vie respiratorie.

Effetti zootecnici e finalità funzionale

L’EFSA ha ritenuto che il prodotto possa migliorare i parametri zootecnici negli uccelli e ridurre di almeno 1 unità log10 la capacità di Campylobacter spp. di aderire alle pareti dell’intestino cieco delle specie di destinazione. Nei considerando la Commissione collega tale effetto a una possibile riduzione del rischio di campilobatteriosi umana.

Categoria, gruppo funzionale e perimetro dell’autorizzazione

L’autorizzazione è concessa nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici". La domanda inizialmente includeva anche il gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale", ma tale parte è stata ritirata dal richiedente il 10 luglio 2024; di conseguenza il regolamento non autorizza tale impiego.

Specie destinatarie e durata

L’allegato circoscrive l’uso a:

  • tutte le specie di pollame da ingrasso;
  • tutte le specie di pollame allevate per la produzione di uova;
  • tacchini e specie avicole minori allevati per la riproduzione.

Il periodo di autorizzazione termina l’8 gennaio 2035.

Caratteristiche del prodotto autorizzato

L’additivo è descritto come forma solida di chelato di tirosina ferrica contenente almeno 820 g/kg di tirosina totale, 80 g/kg di ferro e 60 g/kg di azoto totale. È inoltre previsto 50-100 g/kg di microtracciante colorato di grafite. La sostanza attiva è identificata dalla formula chimica C27H30FeN3O9 e dal numero CAS 202406-43-7, ed è prodotta mediante sintesi chimica.

Limiti di impurità e aggiornamento dei dati tecnici

L’allegato impone limiti massimi di:

  • nichel ≤ 20 mg/kg;
  • litio ≤ 50 mg/kg.

Nei considerando si evidenzia che il richiedente ha aggiornato tali valori rispetto a quelli inizialmente indicati nella procedura, e che l’EFSA aveva raccomandato l’inserimento di una specifica per il tenore massimo di litio.

Metodi di analisi

Per il controllo del prodotto e dei mangimi sono richiamati metodi analitici standardizzati:

  • per il ferro totale nell’additivo: ICP-AES (EN 15510), ICP-AES (EN 15621) dopo digestione sotto pressione, oppure AAS (EN ISO 6869);
  • per la tirosina nell’additivo: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica, secondo il regolamento (CE) n. 152/2009;
  • per il contenuto aggiunto nelle premiscele e nei mangimi composti: conteggio delle particelle colorate del microtracciante di grafite.

Condizioni d’uso e protezione degli utilizzatori

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi di esposizione degli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, devono essere impiegati dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato come additivo per l’alimentazione animale, nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici", alle condizioni fissate nell’allegato stesso. L’autorizzazione riguarda il chelato di tirosina ferrica con il numero di identificazione 4d28 e titolare Akeso Biomedical, Inc. USA, rappresentata nell’Unione da Pen & Tec Consulting SLU.

Specie destinatarie e durata

L’allegato limita l’impiego a tutte le specie di pollame da ingrasso, a tutte le specie di pollame allevate per la produzione di uova, nonché a tacchini e specie avicole minori allevati per la riproduzione. Il periodo di autorizzazione termina l’8 gennaio 2035.

Composizione e specifiche tecniche

L’additivo è descritto come sostanza solida composta da chelato di tirosina ferrica contenente almeno 820 g/kg di tirosina totale, 80 g/kg di ferro e 60 g/kg di azoto totale, con 50-100 g/kg di microtracciante colorato di grafite. La sostanza attiva ha formula C27H30FeN3O9 e numero CAS 202406-43-7; è prodotta mediante sintesi chimica.

Impurezze e limiti massimi

L’allegato fissa limiti massimi per le impurità: nichel ≤ 20 mg/kg e litio ≤ 50 mg/kg nell’additivo per mangimi. Nei considerando si richiama anche il fatto che il richiedente ha aggiornato tali limiti rispetto ai valori originariamente indicati nella domanda.

Metodi di analisi

Per la quantificazione del ferro totale sono ammessi ICP-AES (EN 15510), ICP-AES (EN 15621) dopo digestione sotto pressione, oppure AAS (EN ISO 6869). Per la determinazione della tirosina nell’additivo si usa un metodo di cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica; per il contenuto aggiunto nelle premiscele e nei mangimi composti si usa il conteggio delle particelle colorate del microtracciante di grafite.

Condizioni d’uso e indicazioni in ეტichetta

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Tali prescrizioni servono a garantire un impiego corretto nelle fasi di produzione e miscelazione dei mangimi.

Tutela degli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi di esposizione degli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se il rischio non può essere eliminato con tali misure, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Base scientifica e motivazione dell’autorizzazione

Nei considerando si dà atto che l’EFSA ha concluso che, alle condizioni proposte, il chelato di tirosina ferrica è sicuro per specie di destinazione, consumatori e ambiente, pur evidenziando rischi per gli utilizzatori per inalazione, irritazione cutanea, oculare e delle mucose, nonché sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie per la presenza di nichel. L’EFSA ha inoltre ritenuto che l’additivo possa migliorare i parametri zootecnici e ridurre l’adesione di Campylobacter spp. all’intestino cieco, con possibile riduzione del rischio di campilobatteriosi umana.

Entrata in vigore e immediata applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentareadditivi zootecnicisalute e sicurezza sul lavorobenessere animale

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