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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/3144

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3144 della Commissione, del 18 dicembre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/482 per quanto riguarda le norme internazionali applicabili e che rettifica tale regolamento di esecuzione

Normativa europea32024R3144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro tecnico e transitorio dell’EUCC, chiarendo quali versioni delle norme ISO/IEC e delle corrispondenti Common Criteria/CEM si applicano alle valutazioni e ai certificati. Introduce regole di transizione fino al 31 dicembre 2027 per consentire l’uso di versioni precedenti delle norme in specifici casi, e adegua l’elenco dei documenti sullo stato dell’arte per valutazioni e accreditamenti. Rettifica inoltre varie disposizioni del regolamento (UE) 2024/482 e sopprime, a decorrere dall’applicazione del regolamento orizzontale sulle notifiche, gli articoli dedicati alle notifiche degli organismi di valutazione della conformità.

Modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/482 sul sistema europeo di certificazione della cibersicurezza basato sui criteri comuni (EUCC), con aggiornamento delle norme tecniche applicabili e delle disposizioni transitorie.

Ambito di applicazione

Si applica al sistema EUCC istituito nell’ambito del regolamento (UE) 2019/881, incidendo su certificazioni, valutazioni, riesami e accreditamenti relativi a prodotti TIC, profili di protezione, organismi di certificazione e ITSEF (Information Technology Security Evaluation Facilities). Ha portata generale negli Stati membri ed è direttamente applicabile; alcune disposizioni transitorie operano fino al 31 dicembre 2027, mentre la modifica all’articolo 48, paragrafo 4, si applica dall’8 gennaio 2025. Restano rilevanti, per specifiche eccezioni, i casi in cui l’uso di determinati profili di protezione sia richiesto dal diritto dell’Unione, in particolare dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/799, dal regolamento (UE) n. 910/2014 e dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/650.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3144: modifica e rettifica dell’EUCC

Il regolamento interviene sul sistema europeo di certificazione della cibersicurezza basato sui criteri comuni (EUCC), istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/482 in attuazione del regolamento (UE) 2019/881. L’obiettivo è duplice: da un lato, chiarire con precisione le versioni delle norme internazionali applicabili; dall’altro, correggere e rendere più coerente il testo dell’atto previgente, anche in funzione della transizione verso le versioni aggiornate degli standard e della riallocazione a livello orizzontale delle regole sulle notifiche.

Contesto e finalità

I considerando evidenziano che il regolamento (UE) 2024/482 si fonda sui Common Criteria e sulla Common Methodology elaborati nell’ambito dell’ISO/IEC e del CCRA. Tuttavia, per evitare incertezze applicative, la Commissione ritiene necessario indicare espressamente quale versione degli standard si applichi ai certificati EUCC. Viene inoltre riconosciuta l’esigenza di una transizione ordinata, coerente con le pratiche globali del CCRA, per consentire a fornitori, ITSEF e organismi di certificazione di adeguarsi ai nuovi documenti e alle nuove versioni normative.

Norme tecniche applicabili

L’articolo 1, punto 1, sostituisce le definizioni di "criteri comuni" e "metodologia comune di valutazione". Per il regime ordinario EUCC, il rinvio è ora alle norme ISO/IEC 15408-1:2022, 15408-2:2022, 15408-3:2022, 15408-4:2022 e 15408-5:2022, nonché alla ISO/IEC 18045:2022. In alternativa, sono richiamate le corrispondenti versioni CC:2022 e CEM:2022 pubblicate dai partecipanti al CCRA.

L’articolo 3, riformulato, stabilisce che tali versioni costituiscono la base normale delle valutazioni EUCC. Restano però ammesse, fino al 31 dicembre 2027, le versioni precedenti: ISO/IEC 15408:2008 e ISO/IEC 18045:2008, oppure CC 3.1 revisione 5 e CEM 3.1 revisione 5. La stessa data limite vale anche per i certificati che attestino la conformità a profili di protezione basati su tali versioni antecedenti.

Regime transitorio e casi particolari

Il regolamento prevede ulteriori ipotesi transitorie per i profili di protezione. In particolare, è ancora possibile rilasciare certificati EUCC quando il profilo di protezione richiesto dal diritto dell’Unione si fondi sulle versioni CC 3.1 revisioni 1-4 o CEM 3.1 revisioni 1-4. La deroga è collegata a tre atti specifici: il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799, il regolamento (UE) n. 910/2014 e la decisione di esecuzione (UE) 2016/650.

È inoltre previsto che, nel riesame effettuato entro due anni dal certificato iniziale, se il riesame porta al rilascio di un nuovo certificato, possano applicarsi le norme transitorie dell’articolo 3, paragrafo 2. La nozione di certificato iniziale è chiarita come riferita all’ultimo certificato rilevante su cui si fonda la certificazione in corso.

Accreditamento degli organismi e documenti sullo stato dell’arte

Con l’inserimento dell’articolo 20 bis, l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità deve tenere conto dei requisiti di accreditamento di organismi di certificazione e ITSEF indicati nei documenti sullo stato dell’arte dell’allegato I, punto 2. L’articolo 48 è integrato con una regola generale di efficacia: salvo diversa previsione negli allegati I o II, i documenti sullo stato dell’arte si applicano dalla data di applicazione dell’atto che li introduce.

L’allegato I viene sostituito integralmente e dettaglia i documenti tecnici applicabili ai settori "smart card e dispositivi simili" e "dispositivi hardware con box di sicurezza" ai livelli AVA_VAN 4 o 5. Sono anche precisate le versioni dei documenti relativi all’accreditamento armonizzato: per le ITSEF, la versione 1.1 si applica agli accreditamenti rilasciati prima dell’8 luglio 2025, mentre la versione 1.6c si applica ai nuovi accreditamenti o a quelli riesaminati dopo tale data; per gli organismi di certificazione si applica la versione 1.6b.

Rettifiche puntuali al regolamento (UE) 2024/482

Il regolamento corregge anche alcune disposizioni testuali del sistema EUCC. L’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), viene riformulato per chiarire il collegamento tra dichiarazione di conformità a un profilo di protezione e la categoria di prodotti TIC cui il profilo si riferisce. L’articolo 8 è rettificato nel titolo e nel contenuto, imponendo al richiedente di fornire all’organismo di certificazione e all’ITSEF tutte le informazioni necessarie per certificazione e valutazione.

L’articolo 16 viene riscritto in modo analogo per i profili di protezione, imponendo informazioni complete e corrette e rinviando, mutatis mutandis, ad alcune regole dell’articolo 8. L’articolo 17, paragrafo 1, è soppresso. L’articolo 29, paragrafo 2, chiarisce invece che, se non sono proposte misure correttive adeguate entro il termine previsto, il certificato viene sospeso o revocato.

Notifiche e coordinamento con il regolamento orizzontale

Gli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) 2024/482 sono soppressi perché la disciplina delle notifiche degli organismi di valutazione della conformità è ora regolata in modo orizzontale dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/3143. Il nuovo assetto punta quindi a uniformare le notifiche in tutti i sistemi del quadro europeo di certificazione della cibersicurezza.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 4, decorre dall’8 gennaio 2025. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Definizione delle norme internazionali applicabili

L’articolo 2 del regolamento (UE) 2024/482 viene sostituito per precisare che i "criteri comuni" corrispondono alle norme ISO/IEC 15408-1:2022, 15408-2:2022, 15408-3:2022, 15408-4:2022 o 15408-5:2022, oppure alla versione CC:2022 parti 1-5 pubblicata dai partecipanti al CCRA. La "metodologia comune di valutazione" corrisponde alla ISO/IEC 18045:2022 oppure alla versione CEM:2022 pubblicata dai partecipanti al CCRA.

Norme di valutazione e regole transitorie fino al 31 dicembre 2027

L’articolo 3 del regolamento (UE) 2024/482 stabilisce che, per le valutazioni EUCC, si applicano in via ordinaria i criteri comuni e la metodologia comune di valutazione nella versione aggiornata. Fino al 31 dicembre 2027 possono però essere rilasciati certificati basati sulle versioni precedenti (ISO/IEC 15408:2008 e ISO/IEC 18045:2008, oppure CC/CEM 3.1 revisione 5). È inoltre consentito, fino alla stessa data, rilasciare certificati EUCC che attestino la conformità a profili di protezione fondati su tali versioni precedenti.

Deroga per profili di protezione richiesti da altre norme UE

Resta possibile rilasciare certificati EUCC che si conformano a profili di protezione basati sulle versioni CC 3.1 revisioni 1-4 o CEM 3.1 revisioni 1-4 quando l’uso di tali profili sia imposto dal diritto dell’Unione, in particolare dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/799, dal regolamento (UE) n. 910/2014 o dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/650.

Accreditamento degli organismi di valutazione della conformità

È inserito l’articolo 20 bis, secondo cui l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità tiene conto dei requisiti per l’accreditamento degli organismi di certificazione e delle ITSEF indicati nei documenti sullo stato dell’arte dell’allegato I, punto 2.

Documenti sullo stato dell’arte e loro efficacia temporale

L’articolo 48 è integrato con una regola generale secondo cui, salvo diversa indicazione negli allegati I o II, i documenti sullo stato dell’arte si applicano dalla data di applicazione dell’atto modificativo che li introduce negli allegati.

Riesame dei certificati entro due anni

L’articolo 49, nuovo paragrafo 4, consente, nel riesame effettuato entro due anni dal rilascio del certificato iniziale, l’applicazione delle norme transitorie dell’articolo 3, paragrafo 2, qualora il riesame conduca al rilascio di un nuovo certificato. Per "data di rilascio del certificato iniziale" si intende quella dell’ultimo certificato relativo al prodotto TIC o al profilo di protezione su cui si basa la certificazione in corso.

Aggiornamento dell’allegato I sui documenti tecnici e di accreditamento

L’allegato I del regolamento (UE) 2024/482 è sostituito: per i settori tecnici "smart card e dispositivi simili" e "dispositivi hardware con box di sicurezza" sono elencati documenti sullo stato dell’arte specifici, con indicazione delle versioni applicabili. Per l’accreditamento armonizzato sono previste le versioni 1.1 e 1.6c di "Accreditation of ITSEFs for the EUCC" a seconda della data di rilascio o riesame (prima o dopo l’8 luglio 2025) e la versione 1.6b di "Accreditation of CBs for the EUCC".

Rettifiche su informazioni, manutenzione e sospensione del certificato

Vengono corrette le disposizioni degli articoli 5, 8, 16, 17 e 29 del regolamento (UE) 2024/482: l’articolo 5 chiarisce il rilascio del certificato quando il prodotto TIC dichiara conformità a un profilo di protezione certificato e applicabile; gli articoli 8 e 16 precisano che il richiedente deve fornire tutte le informazioni necessarie per la certificazione e la valutazione; l’articolo 17, paragrafo 1, è soppresso; l’articolo 29, paragrafo 2, stabilisce che, se il titolare non propone misure correttive adeguate, il certificato è sospeso o revocato.

Soppressione delle norme sulle notifiche e coordinamento con il regolamento 2024/3143

Gli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) 2024/482 sono soppressi, poiché le regole sulle notifiche degli organismi di valutazione della conformità sono disciplinate orizzontalmente dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/3143, applicabile dal medesimo contesto temporale.

Entrata in vigore e decorrenze specifiche

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1, paragrafo 4, si applica dall’8 gennaio 2025. Le norme transitorie sugli standard precedenti si applicano fino al 31 dicembre 2027, mentre alcune regole sui documenti sullo stato dell’arte hanno efficacia dalla data di applicazione degli atti modificativi che li introducono.

Come è indicizzato

Materiecibersicurezzacertificazioneaccreditamentomercato internonormazione tecnica

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