Cassazione Penale, Sentenza n. 8992/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione basato principalmente su nullità della vocatio in iudicium e omessa o viziata citazione dell'imputato. Si denunciava che McInnes, dichiarato contumace, era stato rappresentato in entrambi i gradi da un difensore (avv. Iannone) per il quale non risultava atto di nomina né elezione di domicilio, con conseguente invalidità delle notificazioni eseguite tramite detto difensore. In subordine si contestava la violazione del diritto a un equo processo (art. 111 Cost. e art. 6 CEDU) per la mancata possibilità di esercitare le facoltà difensive, la presunta incompatibilità del difensore e l'utilizzo, come prova principale, delle dichiarazioni predibattimentali rese da persone trasportate senza contraddittorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: sussisteva una nullità radicale della formazione del contraddittorio dovuta all'assenza di prova della nomina del difensore che aveva ricevuto le notifiche e alla conseguente omessa o inefficace citazione dell'imputato. Tale vizio configura nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p. e art. 178 lett. c) c.p.p., non sanata dall'art. 184 c.p.p. poiché l'imputato non è mai comparso né ha rinunciato. Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale di Crotone per il prosieguo.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 286/1998, art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter
art. 12, commi 3 e 3 bis e 3 ter
Norma sostanziale che punisce agevolazione dell'immigrazione clandestina; la Corte aveva inizialmente riconosciuto la responsabilità e l'aggravante del fine di profitto nei confronti dell'imputato, ma la Cassazione non ha esaminato il merito per il vizio procedurale riscontrato
Codice di procedura penale, art. 512
Regola i limiti di utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone reperite o irreperibili; la Corte d'appello aveva valutato l'applicabilità degli istituti di utilizzabilità e l'irreperibilità, mentre il vizio decisivo per la Cassazione è stato di natura diversa (nullità della citazione)
Codice di procedura penale, art. 63, comma 2
art. 63, comma 2 cod. proc. pen.
Prevede che le dichiarazioni rese all'autorità siano utilizzabili se il dichiarante è stato assistito dal difensore; la Corte d'appello aveva distinto l'utilizzabilità sulla base della presenza o meno del difensore per i trasportati
Codice di procedura penale, art. 179, comma 1
art. 179, comma 1 cod. proc. pen.
Stabilisce la nullità della sentenza per omessa citazione dell'imputato o per notifiche idonee a non determinare la conoscenza effettiva dell'atto; la Cassazione ha ritenuto sussistere tale nullità
Codice di procedura penale, art. 178, lett. c)
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Individua le nullità di ordine generale tra cui l'assenza del difensore quando obbligatoria; la Corte ha qualificato il vizio come nullità generale insanabile
Codice di procedura penale, art. 184
Prevede la sanatoria delle notificazioni difettose ove la conoscenza effettiva sia comunque accertata; la Cassazione ha chiarito che la sanatoria non opera quando è mancata la conoscenza effettiva dell'atto (omessa citazione)
Costituzione, art. 111
Tutela il diritto all'equo processo; il ricorrente aveva invocato questa norma ma la Corte ha deciso per la nullità procedurale prima di esaminare tali profili di merito
Convenzione EDU, art. 6
Garantisce il giusto processo in materia penale; invocata dal ricorrente in relazione alla possibilità di essere ascoltato e a garanzie difensive, comunque non determinante rispetto alla nullità di citazione riscontrata
Codice di procedura penale, art. 106, commi 1, 3 e 4-bis
art. 106, commi 1, 3 e 4-bis cod. proc. pen.
Regola le modalità di assistenza e difesa prima e durante il processo, citata dal ricorrente in relazione alla mancata effettiva possibilità di difesa
Codice di procedura penale, artt. 392 e 526, comma 1-bis
art. 392 e art. 526, comma 1-bis cod. proc. pen.
Riguardano i criteri di valutazione della prova e limiti nell'utilizzo di dichiarazioni predibattimentali; il ricorrente sosteneva carenza di prova basata su verbali resi senza contraddittorio
Massime di principio
- La citazione e le notificazioni all'imputato devono essere eseguite a destinatari la cui nomina sia documentalmente provata: notificare tramite un difensore per il quale non risulti atto di nomina può determinare nullità assoluta e insanabile della sentenza
- La nullità per omessa citazione (art. 179 c.p.p.) non è sanata automaticamente dall'art. 184 c.p.p. quando manca la prova della conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato
- Se il processo è stato condotto con contumacia dell'imputato e senza prova della sua volontà o della regolare delega di un difensore, il giudice può annullare le sentenze anche senza esaminare i profili di merito
- Le dichiarazioni rese da persone trasportate possono essere utilizzate solo nei limiti previsti dagli artt. 63 e 512 c.p.p. e se rese con le garanzie necessarie; se esse costituiscono la base esclusiva o prevalente della prova, la loro utilizzabilità va valutata con particolare attenzione
- La compatibilità e l'assenza di conflitto del difensore sono elementi rilevanti: se un difensore ha assistito in fase istruttoria i dichiaranti poi utilizzati contro l'imputato, può instaurarsi un profilo di incompatibilità che incide sulla regolarità delle prove
- In presenza di vizi processuali assoluti di tipo formale gravi, la Cassazione può disporre l'annullamento e la restituzione degli atti per nuovo corso senza entrare nel merito delle doglianze sulla valutazione della prova
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8968/2023 del 02/03/2023
- Sentenza penale · 2 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8974/2023 del 02/03/2023
- Sentenza penale · 2 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8975/2023 del 02/03/2023
- Sentenza penale · 2 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8977/2023 del 02/03/2023
- Sentenza penale · 2 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8982/2023 del 02/03/2023
- Sentenza penale · 2 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8983/2023 del 02/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →