Cassazione Penale, Sentenza n. 30154/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che, su appello del Pubblico Ministero avverso il rigetto della richiesta cautelare, aveva applicato a Fronti la misura del divieto di dimora nel Comune di Santa Marinella ritenendo sussistente la gravità indiziaria rispetto al reato di cui all'art. 318 c.p. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore di Fronti, deduceva omesso avviso al difensore di fiducia e vizio motivazionale per assenza di motivazione rafforzata e mancata comparazione con le ragioni del rigetto del GIP.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per una diversa ragione rilevata d'ufficio: ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero davanti al Tribunale (che aveva dato luogo all'ordinanza impugnata) perché l'appello si era limitato a contestare la mancanza di gravità indiziaria senza dedurre nulla sulle esigenze cautelari, che il GIP aveva invece indicato come motivo autonomo del rigetto. Tale difetto di interesse dell'appellante cautelare è causa di inammissibilità dell'appello e doveva essere rilevato dal Tribunale; la Corte ha pertanto annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'appello cautelare; richiamata perché l'ordinanza impugnata è stata resa in sede di appello cautelare proposto dal Pubblico Ministero
art. 318 cod. pen.
Norma sostanziale (corruzione per un pubblico ufficiale) in relazione alla quale il Tribunale aveva ritenuto sussistente la gravità indiziaria ai fini della misura cautelare
artt. 110, 319, 321 cod. pen.
Norme penali collegate al capo di imputazione B) (concorso di persone e ipotesi di corruzione e altri reati), indicate nel contesto degli addebiti per i quali Fronti era indagato
art. 127 cod. proc. pen.
Riferimento alle garanzie difensive e agli avvisi; menzionato nelle censure del ricorrente relative all'omesso avviso dell'udienza camerale al difensore di fiducia
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma sulla notificazione degli atti processuali al difensore; richiamata nella censura per mancato avviso dell'udienza
art. 179 cod. proc. pen.
Regole sulle comunicazioni e notificazioni al difensore; richiamata nel primo motivo di ricorso
art. 309, comma 8, cod. proc. pen.
Norma procedurale riferita al rito camerale e alle forme di comunicazione degli atti al difensore; citata nella censura relativa all'omesso avviso
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Principio dell'interesse processuale all'impugnazione; la Corte lo utilizza per affermare che l'appello del PM è inammissibile se non prospetta i profili necessari (esigenze cautelari) perché l'accoglimento non producendo un risultato pratico vantaggioso determina difetto di interesse
art. 292 cod. proc. pen.
Elenca gli elementi che il giudice deve valutare nella decisione cautelare (gravità indiziaria ed esigenze cautelari); la Corte ricorda che il giudice dell'appello, se accoglie il gravame, deve motivare su tutti gli elementi dell'art. 292
art. 7 legge 203/1991
Citata a titolo esemplificativo da giurisprudenza richiamata riguardo alla possibilità di contestare aggravanti in sede cautelare; la Corte usa la pronuncia per spiegare i limiti dell'interesse all'impugnazione del PM
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero che propone appello cautelare deve dedurre in modo specifico le ragioni riguardanti sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari; la mancanza di deduzione su uno dei due profili può determinare l'inammissibilità per difetto di interesse
- L'appello cautelare ha natura devolutiva: il giudice dell'appello non può decidere su questioni che non siano state devolute dall'appellante; se l'appello non investe le esigenze cautelari, il tribunale non può supplire valutandole come se fossero state impugnate
- L'inammissibilità per difetto di interesse è requisito inderogabile dell'impugnazione e deve essere rilevata d'ufficio; se il giudice dell'appello omette di dichiararla, la Corte di cassazione può intervenire e dichiarare l'inammissibilità
- Questioni processuali come l'omesso avviso al difensore sono rilevanti ma possono essere assorbite o divenire irrilevanti se sussiste una diversa ragione di ordine pubblico (es. inammissibilità dell'appello) che porta all'annullamento del provvedimento
- Se il giudice dell'appello accoglie il gravame limitato ai 'gravi indizi' ma non è stata dedotta la sussistenza delle esigenze cautelari, egli è comunque tenuto a motivare anche su tutte le altre componenti dell'art. 292 c.p.p.; viceversa, il difetto di devoluzione dall'appellante può rendere inammissibile l'appello
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