Sentenza del 28/01/2021 n. 496 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Debiti erariali - Cartella di pagamento fondata su polizza fideiussoria - Nullità della polizza fideiussoria - Effetti sull'amministrazione finanziaria - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento fondata su una polizza fideiussoria; il ricorrente deduceva la nullità della fideiussione perché stipulata da ASCOM in violazione di norme imperative, chiedendo che la nullità facesse venir meno la base della cartella
La decisione
Il giudice ha ritenuto che la nullità della fideiussione valida per violazione di norme imperative non può esplicare effetti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che aveva accettato la garanzia avendo fatto affidamento sulle attestazioni rese dalla società garante (anche se inveritiere). Di conseguenza la cartella è stata confermata e il ricorso respinto; eventuali profili di responsabilità ricadono sul garante che ha rilasciato attestazioni false
Norme richiamate
norme imperative in materia di stipulazione delle polizze fideiussorie
La sentenza prende atto della nullità prevista dalle norme imperative, ma interpreta che tale nullità non sia opponibile all'Amministrazione che ha legittimamente accettato la garanzia sulla scorta di attestazioni formali del garante
principio dell'affidamento e tutela dell'ente pubblico che accetta garanzie
L'Amministrazione che abbia accettato una garanzia basandosi su attestazioni del garante è protetta; la tutela del creditore pubblico prevale rispetto all'effetto esterno della nullità se l'accettazione è avvenuta su elementi documentali apparentemente conformi
Massime di principio
- La nullità formale di una fideiussione per violazione di norme imperative non è automaticamente opponibile all'Amministrazione finanziaria che abbia legittimamente accettato la garanzia sulla base di attestazioni documentali del garante
- Se l'Amministrazione ha fatto affidamento in buona fede su attestazioni apparentemente valide, il rimedio verso l'Amministrazione è limitato; il soggetto che invoca la nullità dovrà provare che l'Amministrazione era a conoscenza della nullità o che l'accettazione è viziata da dolo/colpa grave
- La responsabilità per attestazioni false grava sul garante (es. ASCOM): l'Amministrazione può agire nei confronti del garante per recuperare quanto riscosso, mentre il contribuente non ottiene automaticamente l'annullamento della cartella
- In situazioni analoghe è importante valutare prove documentali e temporali (quando l'Amministrazione ha ricevuto e verificato la polizza), perché la tutela dell'ente pubblico si fonda sull'affidamento e sulla regolarità apparente degli atti
- Se sussistono elementi che dimostrano che l'Amministrazione ha consapevolmente accettato una garanzia invalida, o ha agito con dolo/colpa grave, possono aprirsi scenari diversi e rimedi a favore del ricorrente
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