Cassazione Penale, Sentenza n. 51665/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva il travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni testimoniali assunte in dibattimento (in particolare del collaboratore della persona offesa), sostenendo che la Corte d'appello aveva attribuito ai testi un contenuto non riscontrabile nel resoconto stenografico (invenzione) e aveva omesso dati di prova prodotti dal consulente tecnico che avrebbero dimostrato la presenza di altri soggetti sul luogo del fatto e l'inesistenza di frasi minacciose nella registrazione effettuata dal dipendente
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità ha ritenuto che le censure riguardassero in parte aspetti fattuali non decisivi e in parte una diversa rivalutazione del materiale probatorio (estrazione di frasi isolate dal contesto), operazioni non consentite in sede di cassazione. Il travisamento della prova è ammesso solo se assume carattere di rilevanza e decisività. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per i profili di colpa nella proposizione del ricorso
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Richiamato nella ricostruzione dell'elemento psicologico relativo al tentativo di reato contestato
art. 629 cod. pen.
art. 629 c.p. (estorsione)
Norma sostanziale che disciplina il reato di estorsione oggetto dell'imputazione
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione a profili connessi alla valutazione e documentazione delle prove
art. 530, comma 2 cod. proc. pen.
Citato nel ricorso in relazione a questioni procedurali e di motivazione criticate dal ricorrente
art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.
Richiamata quale disposizione inerente i motivi di ricorso per cassazione, in particolare la censura di travisamento della prova
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente alla Corte di condannare il ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile e sussistono profili di colpa; applicata per disporre il pagamento di euro 3.000
Corte Cost. n. 186/2000 (giurisprudenza costituzionale)
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Riferimento giurisprudenziale richiamato sui criteri per valutare la colpa nella proposizione del ricorso e nella determinazione della somma dovuta alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La Cassazione non è sede di riesame del merito: le critiche che si limitano a diversa valutazione delle prove o all'estrazione di frasi isolate dal contesto non conformano il principio del travisamento della prova
- Perché la denuncia di travisamento sia ammissibile deve emergere che l'errata valutazione è rilevante e decisiva ai fini della decisione impugnata
- L'omissione di una prova è censurabile in Cassazione solo se la prova omissione è documentalmente esistente negli atti e decisiva per l'esito del giudizio
- Chi propone ricorsi infondati o con profili di colpa può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Nelle impugnazioni è necessario motivare in modo puntuale e dimostrare specificamente come l'asserito travisamento abbia inciso sulla decisione, evitando censure generiche o ricostruzioni alternative dei fatti
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