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Sentenza

Sentenza del 05/03/2019 n. 34 - Comm. Trib. Prov. La Spezia

ACCERTAMENTO - eccezionale evento alluvionale - applicazione degli studi di settore - obbligo di allegazione del modello applicato e delle relative note tecniche e metodologiche - sussiste - obbligo di prendere posizione sulle osservazione del contribuente - sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2012, con cui erano stati determinati maggiori ricavi mediante lo studio di settore WMO5U, contestando vizi formali e di notifica, la violazione del contraddittorio, la carenza di motivazione e l'inattendibilità dello studio nel caso concreto. In particolare, hanno evidenziato gli effetti della grave alluvione del 25 ottobre 2011 sul punto vendita di Aulla, le difficoltà di viabilità, la forte concorrenza dei centri commerciali e di altri negozi monomarca, la crisi del settore e le difficoltà finanziarie dell'impresa. Hanno inoltre lamentato la mancata allegazione delle note tecniche e metodologiche dello studio e l'omessa considerazione delle osservazioni formulate durante il contraddittorio.

La decisione

Le eccezioni preliminari relative alla forma degli atti, alle notifiche e al termine dilatorio di 60 giorni sono state respinte, poiché gli atti erano pervenuti ai destinatari, avevano consentito loro di esercitare pienamente la difesa e non risultava un concreto pregiudizio. Nel merito, invece, il ricorso è stato accolto. La Commissione ha ritenuto illegittimi gli avvisi perché l'Ufficio aveva omesso di allegare le note tecniche e metodologiche dello studio di settore e aveva fondato la pretesa sostanzialmente sul solo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi stimati, senza ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti. Non erano state adeguatamente valutate le circostanze eccezionali dedotte dai contribuenti né erano state spiegate le ragioni del rigetto delle loro osservazioni. Gli avvisi di accertamento sono stati pertanto annullati. Le spese sono state compensate per un terzo e, per i restanti due terzi, l'Agenzia delle Entrate è stata condannata a pagare 3.000 euro oltre IVA e accessori.

Norme richiamate

  • Art. 62-sexies, comma 3, D.L. n. 331/1993

    Gli studi di settore possono fondare l'accertamento [...] a condizione che si verifichi una grave incongruenza tra i ricavi o i compensi dichiarati dal contribuente e quelli desumibili dagli studi di settore.

    Il semplice scostamento dai risultati dello studio di settore non basta: deve esistere una grave incongruenza, valutata concretamente, e l'Ufficio deve fornire ulteriori elementi di riscontro.

  • Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600/1973

    Accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

    Lo studio di settore può consentire l'avvio dell'accertamento, ma il maggior reddito deve essere dimostrato mediante un quadro presuntivo complessivo e non può coincidere automaticamente con il risultato statistico.

  • Art. 54, D.P.R. n. 633/1972

    La disciplina dell'accertamento IVA richiede il rispetto dei relativi presupposti e non consente di determinare automaticamente l'imposta sulla sola base dello studio di settore.

  • Art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000

    Il termine dilatorio di 60 giorni opera, secondo la sentenza, in relazione a verifiche svolte mediante accessi, ispezioni o verifiche nei locali dell'impresa, con redazione di un processo verbale di chiusura; non è stato ritenuto applicabile al contraddittorio anticipato basato su studi di settore e documentazione.

  • Art. 52, D.P.R. n. 633/1972

    L'obbligo di redigere il processo verbale di chiusura delle operazioni rileva nei casi di accesso, ispezione o verifica presso i locali dell'attività.

  • Art. 156 c.p.c.

    La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

    Le irregolarità della notificazione non determinano nullità quando l'atto è effettivamente giunto al destinatario e non viene dimostrata una lesione concreta del diritto di difesa.

  • Art. 60, D.P.R. n. 600/1973

    La notificazione degli atti tributari può avvenire anche secondo le modalità ordinarie, inclusa la spedizione postale, senza obbligo generalizzato di ricorrere alla PEC nel caso esaminato.

  • Art. 61, comma 1, D.Lgs. n. 179/2016

    Nel periodo considerato era ancora consentito l'utilizzo del documento analogico, in attesa dell'aggiornamento delle regole tecniche sulla formazione e gestione dei documenti informatici.

  • Art. 16, D.Lgs. n. 472/1997

    Il provvedimento di irrogazione delle sanzioni deve essere motivato; tuttavia, nel caso concreto, la decisione è stata fondata principalmente sull'annullamento degli accertamenti e sulla carenza di motivazione della pretesa principale.

  • Art. 10, comma 1, Legge n. 146/1998

    Il rinvio alla disciplina degli studi di settore deve essere letto in combinazione con il requisito della grave incongruenza previsto dall'art. 62-sexies D.L. n. 331/1993.

Massime di principio

  • Gli studi di settore costituiscono uno strumento presuntivo e non determinano automaticamente il reddito effettivo del contribuente.
  • Per legittimare un accertamento non è sufficiente uno scostamento dai valori statistici: l'Ufficio deve dimostrare una grave incongruenza e accompagnarla con ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
  • L'avviso deve consentire al contribuente di comprendere il procedimento seguito; quando lo studio è richiamato, devono essere disponibili o allegate anche le note tecniche e metodologiche che spiegano il modello, i criteri statistici e il cluster applicato.
  • La motivazione deve confrontarsi concretamente con le osservazioni presentate nel contraddittorio e spiegare perché le giustificazioni del contribuente non siano ritenute attendibili.
  • Eventi eccezionali, come calamità naturali, interruzioni della viabilità, crisi settoriali, concorrenza straordinaria o riorganizzazioni commerciali, possono incidere sulla rappresentatività dello studio e devono essere valutati con un correttivo individualizzato.
  • La reiterazione di ricavi inferiori alle stime statistiche negli anni precedenti non prova da sola l'occultamento di ricavi; deve essere esaminata insieme alle condizioni concrete dell'impresa.
  • Le irregolarità formali dell'atto o della notificazione non comportano automaticamente l'annullamento se l'atto è stato ricevuto, compreso e impugnato senza concreto pregiudizio per il diritto di difesa.
  • Il termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente è collegato alle verifiche effettuate mediante accessi, ispezioni o verifiche presso i locali dell'impresa e alla redazione del relativo processo verbale.

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