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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25996/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata a Spadafora per: partecipazione, con ruolo di organizzatore, ad associazione per delinquere aggravata dalla finalità di agevolazione mafiosa (collegata alla "Locale di Mesoraca") per traffici illeciti di rifiuti e truffe (capo 6); e per il reato concorsuale di gestione illecita di rifiuti tramite documentazione falsa (art. 452-quatercecies) in relazione ai conferimenti di biomassa negli anni 2015-2017 (capo 7). I motivi del ricorso contestavano, tra l'altro, carenze motivazionali e uso di formule stereotipate del Tribunale del riesame, errata qualificazione giuridica (concorso apparente di norme), mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., inutilizzabilità delle intercettazioni (anche svolte in altri procedimenti) per mancanza di connessione e per limiti temporali normativi, omesso esame della documentazione difensiva e, infine, la mancata considerazione delle esigenze cautelari alla luce della lunga detenzione del ricorrente (circa cinque anni) e dello stato di sequestro/prevenzione patrimoniale delle società a lui riconducibili.

La decisione

Il ricorso è stato accolto solo parzialmente. Sono state rigettate la maggior parte delle censure (il Tribunale ha qualificato molti motivi come generici e prive di adeguata specificazione) e confermato in massima parte il quadro indiziario basato sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e sulle intercettazioni, nonché la qualificazione dei reati contestati (associazione per delinquere con programma criminoso esteso ai rifiuti e alle truffe). Tuttavia la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari, ritenendo che la motivazione del Tribunale sul punto fosse eccessivamente succinta e non avesse adeguatamente considerato elementi difensivi rilevanti (in particolare il lungo periodo di detenzione preventiva e l'assenza di condotte successive indicanti pericolosità persistente). Per tale profilo la causa è stata rinviata al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio sulle esigenze cautelari, mentre per il resto il ricorso è stato rigettato. La cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge (art. 94, co. 1-ter, disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che incrimina l'associazione di tipo mafioso; dalla decisione emerge che è stata ritenuta la connessione fra l'organizzazione "Locale di Mesoraca" e le attività illecite contestate, giustificando l'utilizzo di atti investigativi posti in relazione a indagini su tale associazione

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante che estende le possibilità di intercettazione per i delitti collegati all'associazione mafiosa; il tribunale ha richiamato la presunzione relativa di esigenze cautelari connessa al tipo di contestazione ma la Corte ha osservato che tale presunzione deve essere bilanciata con il tempo trascorso e l'assenza di condotte successive

  • art. 416 cod. pen.

    Articolo generale sull'associazione per delinquere: la Corte ha ritenuto che l'accusa abbia individuato un programma criminoso ampio (non limitato ai rifiuti) tale da escludere un concorso apparente di norme con la fattispecie specifica del traffico organizzato di rifiuti

  • art. 452-quatercecies cod. pen.

    Norma relativa alla gestione illecita di rifiuti: contestata a Spadafora per le cessioni e i conferimenti di biomassa realizzati con documentazione falsa; la Corte ha ritenuto esistenti gravi indizi a supporto dell'accusa su questo capo

  • d.l. n. 161 del 2019, conv. con L. 7 del 2020

    Riferimento normativo che ha ampliato la disciplina delle intercettazioni per taluni reati aggravati dalla finalità mafiosa; nel ricorso si è sostenuto che la norma è entrata in vigore successivamente ai fatti e che pertanto le intercettazioni non sarebbero utilizzabili, questione però ritenuta non decisiva dalla Corte in assenza di specifica prova dell'incidenza decisiva degli atti contestati

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Norma sulla utilizzabilità delle intercettazioni: il ricorrente ha invocato la disciplina anteriore alla novella del 2020 per sostenere l'inutilizzabilità delle intercettazioni, ma la Corte ha richiesto che fosse dimostrata l'incidenza determinante di tali atti sul compendio indiziario

  • art. 266 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ragionamento difensivo in rapporto ai limiti di pena che incidono sull'utilizzabilità delle intercettazioni; la Corte ha osservato che non è stato sufficientemente provato il nesso richiesto per escluderne l'uso

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le misure cautelari: la sentenza richiama il principio secondo cui, pur essendo prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati, il tempo trascorso dai fatti e l'assenza di condotte recenti possono escludere la necessità della misura

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma che individua il giudice competente per il riesame/rinvio: la decisione rinvia al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio sulle esigenze cautelari ai sensi di questa disposizione

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria a seguito della declaratoria di annullamento parziale dell'ordinanza

Massime di principio

  • Le censure generiche e prive di precisa indicazione delle parti del materiale probatorio che si vogliono contestare sono, di norma, inammissibili o destinate al rigetto: il giudice d'appello non annulla per vizi non adeguatamente specificati.
  • L'inutilizzabilità delle intercettazioni deve essere dedotta non solo in astratto, ma con la dimostrazione dell'incidenza determinante di tali atti sul complesso indiziario: se non si prova che la misura probatoria viziata è decisiva, la censura può essere rigettata.
  • La qualificazione giuridica degli addebiti (es. concorso apparente tra norme) richiede un esame concreto del programma criminoso contestato; se l'accusa descrive un programma ampio è più difficile sostenere la sussistenza di un concorso apparente.
  • La presunzione relativa di esigenze cautelari connessa a delitti di tipo mafioso non è assoluta: il tempo trascorso dai fatti e l'assenza di condotte successive possono far venir meno le esigenze cautelari e devono essere espressamente valutati dal giudice.
  • Il giudice del riesame non deve sostituirsi al giudice di merito integrando motivazioni insufficienti con proprie valutazioni arbitrariamente; tuttavia può annullare o rimettere il provvedimento se trova carenze specifiche nella motivazione, soprattutto riguardo alle esigenze cautelari.
  • Quando si contesta un'aggravante (es. art. 416-bis.1) occorre articolare argomenti specifici e puntuali: affermazioni generiche sulla mancanza di valutazione non sono sufficienti per ottenere l'esclusione dell'aggravante.
  • La documentazione difensiva prodotta deve essere accompagnata da una chiara indicazione del suo rilievo e del punto preciso della ricostruzione accusatoria che intende confutare; altrimenti il suo mancato esame può essere considerato non decisivo.

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