Cassazione Civile, Ordinanza n. 10302/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2013, con cui l'Ufficio recuperava maggiore IVA per l'indetraibilità dell'imposta assolta su servizi resi da società estere del medesimo gruppo e fatturati in regime di reverse charge, ritenendo i relativi costi non documentati e non inerenti, e quindi anche indeducibili ai fini reddituali. La società impugnava l'atto e, dopo il rigetto in primo grado e in appello, ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1973 e dell'art. 109 TUIR per avere la CTR negato la detrazione IVA per difetto di inerenza, senza considerare l'evoluzione giurisprudenziale e la circostanza che i servizi provenivano da consociate localizzate in Paesi ad alta fiscalità; 2) violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 168 direttiva 2006/112/CE, per avere la CTR preteso la prova di uno specifico interesse economico, quando sarebbe bastata la prova dell'impiego dei beni/servizi per operazioni imponibili; 3) violazione degli artt. 17 e 19 d.P.R. 633/1972, dell'art. 19 reg. CE 282/2011, dell'art. 6, comma 9-bis, d.lgs. 471/1997 e del principio di neutralità IVA, per non avere la CTR considerato il pregiudizio derivante dall'indetraibilità in un'operazione soggetta a reverse charge; 4) falsa applicazione dell'art. 17, comma 2 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 168 direttiva 2006/112/CE, per avere interpretato il principio di neutralità dell'IVA in modo non conforme al diritto unionale. L'Agenzia resisteva e proponeva ricorso incidentale con due motivi: il primo per vizio di motivazione della sentenza, il secondo per violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto sufficienti la documentazione contrattuale e fatturale senza verificare in modo rigoroso l'inerenza, l'utilità effettiva e la coerenza economica dei costi infragruppo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale della società, ritenendo infondati i motivi sulla detrazione IVA e sulla deducibilità dei costi infragruppo. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il primo, perché la CTR aveva riconosciuto la deducibilità/detraibilità dei costi sulla base di una motivazione insufficiente: si era limitata a valorizzare l'esistenza di rapporti infragruppo, della documentazione contrattuale e di un generico riferimento al "costo medio per ordine", senza accertare in modo adeguato la reale utilità del servizio per la società contribuente, la concreta dimensione del vantaggio e la specifica documentazione degli esborsi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria Regionale di II Grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. 633/1972
Il diritto alla detrazione IVA, anche nelle operazioni intracomunitarie e in reverse charge, presuppone che l'operazione sia inerente all'attività d'impresa; l'eventuale mancanza di connessione con l'attività imprenditoriale legittima la ripresa dell'imposta detratta.
art. 109 TUIR
La deducibilità dei costi infragruppo richiede prova dell'effettività e dell'inerenza del costo rispetto all'impresa e del vantaggio concretamente derivato.
art. 168 direttiva 2006/112/CE
È richiamato per affermare che la detrazione IVA è subordinata alla sussistenza dei presupposti sostanziali, tra cui il nesso con l'attività economica del soggetto passivo.
art. 17 d.P.R. 633/1972
Nel regime di reverse charge la neutralità dell'IVA non esonera dal controllo sulla inerenza dell'operazione all'attività d'impresa.
art. 19 reg. CE 282/2011
È richiamato nel quadro normativo relativo alle operazioni intracomunitarie e al reverse charge.
art. 6, comma 9-bis, d.lgs. 471/1997
È invocato dalla ricorrente nel contesto delle conseguenze sanzionatorie connesse al regime IVA contestato.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova dell'inerenza dei costi infragruppo grava sul contribuente che ne pretende deduzione e detrazione.
art. 36 d.lgs. 546/1992
Norma richiamata nel ricorso incidentale per il vizio di motivazione della sentenza tributaria.
art. 132 c.p.c.
Richiamato in relazione al dedotto difetto di motivazione della sentenza di merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro dei motivi per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato come parametro del motivo incidentale per nullità della sentenza per vizio di motivazione.
art. 2497 c.c.
Richiamato per descrivere il fenomeno della direzione e coordinamento all'interno del gruppo societario, rilevante nel valutare i costi infragruppo.
Cass. n. 31405 del 2018
Affermato il principio per cui, nei costi infragruppo, la controllata deve provare esistenza, inerenza e utilità effettiva del servizio ricevuto.
Cass. n. 32422 del 2018
La deducibilità dei costi da cost sharing agreements è subordinata all'effettività e all'inerenza della spesa e alla specifica allegazione dell'utilità conseguita.
Cass. n. 23027 del 2015
È richiamata per il principio sull'onere probatorio della controllata e sulla necessità di prova dell'effettivo vantaggio.
Cass. n. 6820 del 2020
Conferma che la deduzione dei costi infragruppo richiede specifica allegazione degli elementi necessari a determinare l'utilità effettiva o potenziale.
Cass. n. 14016 del 1999
Richiamata per il principio secondo cui la sola esistenza di contratti o fatture non basta a dimostrare l'inerenza della spesa.
Cass. n. 23164 del 2017
Richiamata sul medesimo tema dell'onere di prova dell'utilità e dell'inerenza dei costi infragruppo.
Cass. n. 16480 del 2014
La mera esibizione del contratto di servizi infragruppo e delle fatture non è sufficiente; occorre specifica allegazione degli elementi idonei a determinare l'utilità conseguita.
Cass. n. 17535 del 2019
Richiamata in termini analoghi per la necessità di prova concreta del vantaggio nel caso di cost sharing agreements.
Cass. n. 8001 del 2021
Ribadisce che per la deducibilità dei costi infragruppo non bastano contratto e fatturazione, ma serve la specifica dimostrazione dell'utilità effettiva o potenziale del servizio.
Cass. n. 140 del 2022
Nel reverse charge il diritto alla detrazione presuppone l'inerenza dell'operazione all'attività d'impresa; in mancanza, l'IVA detratta va recuperata.
Massime di principio
- Nei costi infragruppo derivanti da servizi resi dalla capogruppo o da società del gruppo, la deducibilità fiscale richiede prova rigorosa dell'effettività del servizio, della sua inerenza all'attività della controllata e del vantaggio concreto e obiettivamente determinabile che ne sia derivato.
- La mera esistenza di un contratto infragruppo, la fatturazione dei corrispettivi o un generico riferimento a economie di scala non sono sufficienti a fondare la deducibilità dei costi: occorre una specifica allegazione e documentazione degli elementi che rendano verificabile l'utilità del servizio.
- In tema di IVA, anche nei rapporti soggetti a reverse charge e nelle operazioni intracomunitarie, il diritto alla detrazione presuppone che il bene o servizio sia effettivamente inerente all'attività d'impresa; la neutralità dell'imposta non opera in assenza di tale requisito sostanziale.
- Quando il giudice di merito riconosce la deducibilità/detraibilità di costi infragruppo, deve motivare in modo puntuale su tipologia dei costi, natura delle prestazioni, utilità effettiva conseguita e documentazione degli esborsi; una motivazione apodittica o meramente assertiva è insufficiente.
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