Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06041/2023 del 28/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ha rigettato l’originario ricorso della società contribuente contro l’avviso di accertamento. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato la società resistente alle spese del giudizio di legittimità, oltre agli ulteriori oneri di legge.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA e sanzioni notificato a una società edile per l’anno d’imposta 2002, fondato sull’assunto che tre fatture emesse da una società fornitrice fossero riferite a operazioni oggettivamente inesistenti, relative a lavori di scavo e sbancamento per la realizzazione di una discarica. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR, in appello dell’Ufficio, aveva confermato l’annullamento ritenendo gli elementi dell’Agenzia meri indizi generici e insufficienti, e valorizzando la mancata contestazione di un certificato del direttore lavori e di una perizia giurata. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza e violazione del giudicato esterno ex artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che su annualità successive (2003 e 2004) si era formato giudicato tra le stesse parti sull’inesistenza della medesima discarica, accertata mediante rilievi aerofotogrammetrici, con conseguente preclusione anche per il 2002. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e delle norme tributarie in tema di accertamento e detrazione IVA, assumendo che la CTR avesse trascurato ulteriori elementi presuntivi, tra cui la mancanza di mezzi e personale della società emittente le fatture.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    È richiamato come norma sulla formazione del giudicato formale, rilevante per la deduzione del giudicato esterno.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale può spiegare effetti preclusivi tra le stesse parti anche in materia tributaria, nei limiti in cui l’accertamento riguardi elementi tendenzialmente permanenti.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Veicolo della censura di nullità della sentenza o del procedimento per violazione del giudicato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Veicolo della censura di violazione di legge per giudicato esterno e per errata applicazione delle norme sulle presunzioni e sull’accertamento tributario.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati in relazione alla valutazione delle presunzioni semplici e alla necessità che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.

  • art. 39 del d.P.R. n. 600/1973

    Norma richiamata come parametro dell’accertamento fiscale fondato anche su presunzioni.

  • artt. 19, 21 e 54 del d.P.R. n. 633/1972

    Richiamati in relazione alla disciplina IVA, in particolare alla detraibilità e alla regolarità delle operazioni fatturate.

  • art. 384 c.p.c.

    Consente la decisione della causa nel merito da parte della Corte di cassazione quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per il raddoppio del contributo unificato dovuto dalla parte soccombente.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudicato esterno tra le stesse parti può operare anche per annualità diverse, quando l’accertamento concerna elementi della fattispecie impositiva aventi carattere tendenzialmente permanente o pluriennale.
  • L’autonomia dei periodi d’imposta non impedisce l’efficacia espansiva del giudicato se il fatto storico o la qualificazione giuridica accertati incidono in modo stabile su più annualità; non opera invece per fatti variabili da periodo a periodo.
  • In materia di IVA e di accertamenti fondati su operazioni oggettivamente inesistenti, l’accertamento giudiziale relativo a periodi successivi può precludere una diversa conclusione per un’annualità anteriore, se il fatto storico accertato è unitario e temporalmente incompatibile con l’esistenza dell’operazione anche nell’anno precedente.
  • Quando il giudicato esterno rende già definitiva la questione decisiva e non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito.
  • La valutazione delle presunzioni in ambito tributario deve confrontarsi con tutti gli elementi addotti dall’Ufficio; la mancata considerazione di circostanze rilevanti può essere superata se la decisione è comunque assorbita dall’efficacia del giudicato esterno.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.