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Sentenza

Sentenza n. 62/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 330/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.03.2024.

Giustizia amministrativa202501203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 330/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice esecutante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 330/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata il 20 marzo 2024. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 18 ottobre 2024, ed è stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito nel giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendolo per la perdurante inadempienza dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza passata in giudicato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, nominato fin d'ora nel dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, dovrà provvedere in sostituzione del Ministero entro i successivi novanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre spese generali e accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di predisporre, in caso di ulteriore inerzia, misure sostitutive mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è fondata quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'amministrazione, dopo la notificazione utile alla decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione.
  • In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto in esecuzione parziale del giudicato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza dell'interessato in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione entro il termine assegnato.
  • La mancata costituzione dell'amministrazione intimata non impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza quando dagli atti risultano il passaggio in giudicato della sentenza e l'inadempimento dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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