Sentenza n. 62/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 330/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.03.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 330/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice esecutante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 330/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata il 20 marzo 2024. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 18 ottobre 2024, ed è stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito nel giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendolo per la perdurante inadempienza dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza passata in giudicato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, nominato fin d'ora nel dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, dovrà provvedere in sostituzione del Ministero entro i successivi novanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre spese generali e accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di predisporre, in caso di ulteriore inerzia, misure sostitutive mediante commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è fondata quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'amministrazione, dopo la notificazione utile alla decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione.
- In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto in esecuzione parziale del giudicato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza dell'interessato in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione entro il termine assegnato.
- La mancata costituzione dell'amministrazione intimata non impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza quando dagli atti risultano il passaggio in giudicato della sentenza e l'inadempimento dell'amministrazione.
Come è indicizzato
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