Cassazione Penale, Sentenza n. 31437/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) e reati fine aggravati ex art. 416-bis.1 (estorsioni nei capi D e K) nonché detenzione illegale di armi (capo Z). Il ricorrente censura: vizi di motivazione; nullità o inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e telematiche per carenze delle autorizzazioni (decreti d'urgenza e convalide), contestazione della gravità indiziaria rispetto al ruolo attribuito nell'organizzazione, e insufficienza delle esigenze cautelari per il decorso del tempo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta genericità e infondatezza. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito circa la utilizzabilità e l'adeguata motivazione dei provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni (anche richiamando la possibilità di riferirsi per relationem alla richiesta del PM e la sanatoria della convalida), nonché la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari (in particolare la presunzione di pericolosità ex art. 275, comma 3 cod. proc. pen.). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; disposto l'invio del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Disciplina la funzione del Tribunale in sede di riesame; quadro normativo richiamato per legittimare il controllo sulla custodia cautelare confermata dal tribunale del riesame.
art. 416-bis cod. pen.
Configurazione del reato di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che dalle emergenze investigative emergessero gravi indizi di partecipazione del ricorrente alla 'famiglia La Rosa'.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravanti inerenti ai delitti commessi per agevolare l'associazione mafiosa; applicabilità ritenuta in relazione alle estorsioni contestate se sussistono gli elementi indiziari.
artt. 266 e 267 cod. proc. pen.
Norme sulle intercettazioni e sulle convalide dei provvedimenti d'urgenza; la Corte ha ricordato che la convalida del giudice per le indagini preliminari può sanare eventuali carenze del provvedimento di urgenza e che il giudice può riferirsi per relationem alla richiesta del PM.
art. 267, comma 1-bis e art. 203, comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamate nella sentenza per precisare che informazioni confidenziali rendono inutilizzabili le intercettazioni solo se quelle informazioni costituiscono l'unico elemento a fondamento degli indizi; altrimenti le informazioni confidenziali possono legittimamente avviare o orientare le indagini.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Previsione di una presunzione relativa di pericolosità sociale e della necessità della custodia in carcere quando è contestata l'associazione mafiosa; utilizzata per giustificare l'adeguatezza della misura cautelare.
art. 273, comma 3 cod. proc. pen. (richiamo alla pronuncia C.Cost. n.48/2015)
La Corte ricorda la pronuncia costituzionale che ha limitato la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia carceraria solo per concorrenti esterni; resta invece legittima la scelta della carcerazione per chi risulti inserito a pieno titolo nell'associazione.
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese e al pagamento di somme alla cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata per imporre euro 3.000 al ricorrente.
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di trasmettere al Direttore dell'istituto penitenziario il provvedimento cautelare per gli adempimenti previsti; disposto dalla Corte a seguito della dichiarazione di inammissibilità.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in ordine alla modalità di enunciazione dei motivi difensivi; utilizzata per la rappresentazione delle censure svolte dagli avvocati difensori.
Massime di principio
- Le censure generiche e non specificamente circostanziate sulle autorizzazioni delle intercettazioni sono inammissibili: il ricorso deve indicare quali specifiche captazioni sarebbero invalide e come esse incidano sul compendio indiziario.
- La convalida del provvedimento d'urgenza da parte del giudice per le indagini preliminari può sanare i vizi del decreto ministeriale d'urgenza; per impugnare utilmente bisogna dimostrare che le intercettazioni invalide abbiano inciso in modo determinante sulle conclusioni cautelari.
- Le informazioni confidenziali degli organi di polizia giudiziaria non rendono automaticamente inutilizzabili le intercettazioni: diventano causa di inutilizzabilità solo se sono l'unico fondamento degli indizi.
- In sede di Cassazione avverso provvedimenti cautelari il sindacato è limitato: la Corte verifica la congruenza e la logicità della motivazione, non procede a riequilibrio dei fatti o a nuovo apprezzamento delle intercettazioni quando tale valutazione è questione di merito.
- Per i reati di associazione di tipo mafioso esiste una presunzione relativa di pericolosità e la custodia cautelare in carcere è frequentemente ritenuta adeguata salvo prova convincente di distacco dall'associazione.
- Contestazioni fondate principalmente su diversa valutazione probatoria (es. interpretazione delle intercettazioni, importanza di singoli elementi) sono spesso considerate questioni di merito e portano all'inammissibilità del ricorso per cassazione se non adeguatamente specificate.
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