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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31437/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) e reati fine aggravati ex art. 416-bis.1 (estorsioni nei capi D e K) nonché detenzione illegale di armi (capo Z). Il ricorrente censura: vizi di motivazione; nullità o inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e telematiche per carenze delle autorizzazioni (decreti d'urgenza e convalide), contestazione della gravità indiziaria rispetto al ruolo attribuito nell'organizzazione, e insufficienza delle esigenze cautelari per il decorso del tempo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta genericità e infondatezza. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito circa la utilizzabilità e l'adeguata motivazione dei provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni (anche richiamando la possibilità di riferirsi per relationem alla richiesta del PM e la sanatoria della convalida), nonché la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari (in particolare la presunzione di pericolosità ex art. 275, comma 3 cod. proc. pen.). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; disposto l'invio del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina la funzione del Tribunale in sede di riesame; quadro normativo richiamato per legittimare il controllo sulla custodia cautelare confermata dal tribunale del riesame.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Configurazione del reato di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che dalle emergenze investigative emergessero gravi indizi di partecipazione del ricorrente alla 'famiglia La Rosa'.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravanti inerenti ai delitti commessi per agevolare l'associazione mafiosa; applicabilità ritenuta in relazione alle estorsioni contestate se sussistono gli elementi indiziari.

  • artt. 266 e 267 cod. proc. pen.

    Norme sulle intercettazioni e sulle convalide dei provvedimenti d'urgenza; la Corte ha ricordato che la convalida del giudice per le indagini preliminari può sanare eventuali carenze del provvedimento di urgenza e che il giudice può riferirsi per relationem alla richiesta del PM.

  • art. 267, comma 1-bis e art. 203, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Richiamate nella sentenza per precisare che informazioni confidenziali rendono inutilizzabili le intercettazioni solo se quelle informazioni costituiscono l'unico elemento a fondamento degli indizi; altrimenti le informazioni confidenziali possono legittimamente avviare o orientare le indagini.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Previsione di una presunzione relativa di pericolosità sociale e della necessità della custodia in carcere quando è contestata l'associazione mafiosa; utilizzata per giustificare l'adeguatezza della misura cautelare.

  • art. 273, comma 3 cod. proc. pen. (richiamo alla pronuncia C.Cost. n.48/2015)

    La Corte ricorda la pronuncia costituzionale che ha limitato la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia carceraria solo per concorrenti esterni; resta invece legittima la scelta della carcerazione per chi risulti inserito a pieno titolo nell'associazione.

  • art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese e al pagamento di somme alla cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata per imporre euro 3.000 al ricorrente.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di trasmettere al Direttore dell'istituto penitenziario il provvedimento cautelare per gli adempimenti previsti; disposto dalla Corte a seguito della dichiarazione di inammissibilità.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata in ordine alla modalità di enunciazione dei motivi difensivi; utilizzata per la rappresentazione delle censure svolte dagli avvocati difensori.

Massime di principio

  • Le censure generiche e non specificamente circostanziate sulle autorizzazioni delle intercettazioni sono inammissibili: il ricorso deve indicare quali specifiche captazioni sarebbero invalide e come esse incidano sul compendio indiziario.
  • La convalida del provvedimento d'urgenza da parte del giudice per le indagini preliminari può sanare i vizi del decreto ministeriale d'urgenza; per impugnare utilmente bisogna dimostrare che le intercettazioni invalide abbiano inciso in modo determinante sulle conclusioni cautelari.
  • Le informazioni confidenziali degli organi di polizia giudiziaria non rendono automaticamente inutilizzabili le intercettazioni: diventano causa di inutilizzabilità solo se sono l'unico fondamento degli indizi.
  • In sede di Cassazione avverso provvedimenti cautelari il sindacato è limitato: la Corte verifica la congruenza e la logicità della motivazione, non procede a riequilibrio dei fatti o a nuovo apprezzamento delle intercettazioni quando tale valutazione è questione di merito.
  • Per i reati di associazione di tipo mafioso esiste una presunzione relativa di pericolosità e la custodia cautelare in carcere è frequentemente ritenuta adeguata salvo prova convincente di distacco dall'associazione.
  • Contestazioni fondate principalmente su diversa valutazione probatoria (es. interpretazione delle intercettazioni, importanza di singoli elementi) sono spesso considerate questioni di merito e portano all'inammissibilità del ricorso per cassazione se non adeguatamente specificate.

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