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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1364/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza d'appello con due motivi principali: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per la valutazione della prova identificativa (in particolare l'individuazione fotografica e la perizia antropometrica), denunciando il mancato rispetto delle forme previste dall'art. 213 c.p.p. (assenza di acquisizione di descrizioni 'libere', mancata visione di foto di altri sospetti, omissione di un adeguato vaglio dell'attendibilità della teste) e la mancata considerazione di elementi che avrebbero potuto inficiare l'identificazione (parrucca, occhiali); (2) violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante della destrezza, sostenendo che gli elementi contestati (posizionamento della borsa e rapidità nell'approfittare della distrazione) non rappresentano manifestazione delle particolari abilità o astuzia richieste dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 34090/2017, Quarticelli).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che i motivi proposti consistessero in una rivalutazione delle prove non consentita in sede di legittimità e che la motivazione della sentenza d'appello non fosse affetta da manifesta illogicità. Ha confermato che l'individuazione fotografica, integrata da altri elementi indiziari (inflessione dialettale, viaggio da Roma a Palermo, videoregistrazioni), era sufficientemente valutata dai giudici di merito, e che la qualificazione del fatto come furto con l'aggravante della destrezza era correttamente motivata in base ai criteri stabiliti dalle Sezioni Unite. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 213 cod. proc. pen.

    La norma sulle modalità di effettuazione dell'identificazione è richiamata come parametro critico; la Corte rileva però che le contestazioni difensive non dimostrano una manifesta illogicità nella valutazione compiuta dai giudici di merito sull'individuazione fotografica

  • art. 625, primo comma, n. 4 cod. pen.

    Norma che disciplina l'aggravante del furto commesso con destrezza; la Corte ne accerta l'applicabilità sulla base della condotta descritta (astuzia e abilità nel nascondere i "panni" contenenti i preziosi e nel distrarre i titolari)

  • Sez. U. n. 34090 del 27/4/2017, Quarticelli (Rv. 270088)

    Principio nomofilattico: l'aggravante della destrezza richiede comportamenti caratterizzati da particolari abilità, astuzia o avvedutezza idonee a sorprendere o eludere la sorveglianza; la Corte applica e specifica che anche il borseggio o la destrezza in esecuzione rientrano in tale nozione quando emergono modalità operative particolarmente abili

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese per il ricorso inammissibile; la Corte lo applica disponendo anche il pagamento di una somma per la cassa delle ammende per profili di colpa dell'atto

  • Corte Cost. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla possibilità di ascrivere profili di colpa nella proposizione di ricorsi infondati o inammissibili, giustificando la misura dell'ammenda

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita la mera rivalutazione dei fatti o della prova: i motivi devono dimostrare vizi della motivazione che raggiungano il livello di manifesta illogicità, contraddittorietà o violazione di legge.
  • L'individuazione fotografica può costituire prova idonea, specie se corroborata da altri elementi (videoregistrazioni, corrispondenze di lingua/dialetto, spostamenti documentati); per contestarla efficacemente in Cassazione occorre specificare con precisione vizi logici nella valutazione compiuta dal giudice di merito.
  • Le eccezioni procedurali relative alla mancata osservanza formale delle modalità di identificazione (art. 213 c.p.p.) devono essere dettagliate e dimostrare che l'omissione ha determinato un risultato illogico o manifestamente errato nella certezza del riconoscimento.
  • L'aggravante della destrezza richiede la dimostrazione di particolari abilità/astuzia nell'azione che siano idonee a eludere la sorveglianza: non basta l'approfittare di una distrazione non provocata; bisogna provare modalità operative specifiche e abilità nell'esecuzione.
  • Per difese efficaci è importante proporre motivi specifici, con puntuale contestazione della motivazione del merito e, se possibile, indicare fattori che costituiscano manifesta illogicità o errori di diritto, altrimenti il rischio è l'inammissibilità e la condanna alle spese e ammende.

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