Sentenza n. 3378/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, fondato su un precedente penale per guida in stato di ebbrezza
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il richiedente aveva impugnato il decreto ministeriale di diniego della cittadinanza, deducendo eccesso di potere e carenza di istruttoria. Il diniego era stato fondato su un decreto penale di condanna per guida in stato di ebbrezza, relativo a un fatto del 2006 e divenuto esecutivo nel 2008. Il ricorrente aveva sostenuto che la pena fosse stata estinta per indulto e che la propria integrazione sociale dovesse essere valutata favorevolmente. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo che la cittadinanza per naturalizzazione fosse oggetto di ampia discrezionalità amministrativa e che il reato, pur contravvenzionale e risalente, esprimesse un significativo disvalore sociale. In appello, l’interessato ha dedotto che un unico e risalente precedente per guida in stato di ebbrezza non potesse giustificare il diniego senza una valutazione complessiva delle sue condizioni personali, familiari, lavorative e sociali.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, annullando il diniego ministeriale con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Il Collegio ha chiarito che la valutazione dell’integrazione sociale del richiedente la cittadinanza può considerare fatti penalmente rilevanti, ma non può fondarsi su un criterio di assoluta irreprensibilità morale o impeccabilità sociale. Nel caso concreto, il precedente era unico, di natura contravvenzionale e risalente a circa quattordici anni prima del provvedimento; successivamente non risultavano ulteriori problemi con la giustizia. Inoltre, la documentazione evidenziava l’integrazione sociale dell’interessato, coniugato, padre di due figlie minori, proprietario di un’abitazione e titolare di un’attività economica. L’estinzione del reato, sebbene formalmente dichiarata dal tribunale dopo l’adozione del diniego, aveva natura dichiarativa, poiché l’estinzione si era prodotta automaticamente in precedenza per effetto dell’estinzione della pena pecuniaria e della mancata commissione di ulteriori contravvenzioni della stessa indole; tali elementi rientravano nel patrimonio informativo del Ministero. L’Amministrazione avrebbe quindi dovuto ponderare più attentamente gli interessi coinvolti. Il provvedimento era inoltre contraddittorio perché richiamava un complesso di situazioni e comportamenti indicativi della mancata integrazione, ma menzionava in concreto soltanto l’unico precedente penale. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 186 codice della strada
La guida in stato di ebbrezza costituisce una fattispecie contravvenzionale connotata da disvalore sociale, ma la sua sola presenza, ove unica e risalente, non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di una valutazione complessiva e concreta della posizione del richiedente la cittadinanza.
art. 460, comma 5, c.p.p.
L’estinzione del reato dichiarata successivamente al provvedimento amministrativo può assumere rilievo quando l’ordinanza giudiziale abbia natura dichiarativa di un’estinzione già prodottasi automaticamente per effetto dell’estinzione della pena e della mancata commissione di ulteriori contravvenzioni della stessa indole.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, quale fondamento della tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, la valutazione dell’integrazione sociale e della condotta del richiedente è ampiamente discrezionale, ma non può tradursi nell’applicazione di un criterio di assoluta irreprensibilità morale o impeccabilità sociale.
- Un unico precedente penale per guida in stato di ebbrezza, di natura contravvenzionale e risalente nel tempo, non giustifica automaticamente il diniego della cittadinanza quando non risultino ulteriori reati o altri elementi di controindicazione e siano documentati concreti indici di integrazione sociale e familiare.
- L’Amministrazione, nel valutare una domanda di cittadinanza, deve ponderare il disvalore del fatto penalmente rilevante insieme alla sua risalenza, all’assenza di ulteriori condotte illecite e alle condizioni complessive di vita, familiari, lavorative ed economiche del richiedente.
- L’ordinanza giudiziale che dichiara l’estinzione del reato può avere natura meramente dichiarativa; se l’estinzione si è già prodotta automaticamente per effetto dell’estinzione della pena e della mancata commissione di ulteriori reati della stessa indole, tale situazione deve essere considerata dall’Amministrazione quando rientra nel suo patrimonio informativo.
- È viziato per contraddittorietà il diniego di cittadinanza che affermi la mancata integrazione sulla base di un complesso di situazioni e comportamenti, ma individui concretamente soltanto un unico e risalente precedente penale, senza ulteriori elementi negativi.
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