Sentenza n. 4036/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 702/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva annullato l’esclusione della domanda di contributo a fondo perduto per mancata dichiarazione relativa ai procedimenti penali pendenti
Esito
Favorevole al resistente (impresa beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’esclusione di un’impresa da un bando regionale per contributi a fondo perduto destinati alle strutture ricettive colpite dall’emergenza pandemica. La domanda era stata dichiarata non ammissibile per l’assenza della dichiarazione relativa al possesso del requisito concernente procedimenti penali pendenti o sentenze non definitive a carico del legale rappresentante. Il TAR aveva annullato l’esclusione, ritenendo che, essendo il legale rappresentante incensurato, la dichiarazione non fosse comunque dovuta e che la sua mancanza non integrasse un motivo di inammissibilità. La Regione ha appellato la sentenza deducendo error in iudicando, violazione della lex specialis, difetto di motivazione ed eccesso di potere. Secondo l’appellante, la lettura complessiva del bando, in particolare dell’art. 2.2, avrebbe imposto la dichiarazione e consentito di dichiarare inammissibile la domanda non corredata dalle informazioni richieste.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello e confermato l’annullamento dell’atto di esclusione. Le previsioni del bando erano tra loro ambigue: da un lato, l’art. 4.2 stabiliva in generale la non ammissibilità delle domande prive delle informazioni e dichiarazioni richieste; dall’altro, l’art. 2.2, punto 11, precisava che l’indicazione dei procedimenti penali pendenti e delle sentenze non definitive sarebbe stata verificata non ai fini dell’ammissibilità della domanda, ma ai fini dell’erogazione dell’agevolazione. Il bando non chiariva quindi né se la dichiarazione dovesse essere resa anche in senso negativo, in assenza di procedimenti o sentenze, né se la sua omissione determinasse l’inammissibilità della domanda oppure producesse effetti soltanto nella fase di erogazione. Tale ambiguità, imputabile all’amministrazione e alla redazione della lex specialis, imponeva almeno l’attivazione del soccorso istruttorio per consentire all’impresa di chiarire la propria posizione. L’omessa attivazione del soccorso istruttorio rendeva illegittima l’esclusione. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi connessi alla natura delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 2.2 del bando regionale
il richiedente è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive; detto requisito sarà verificato non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma ai fini dell’erogazione dell’agevolazione
La previsione distingue la verifica del requisito dalla fase di ammissibilità della domanda e contribuisce a rendere ambiguo l’effetto dell’omessa dichiarazione.
art. 4.2 del bando regionale
non è ammissibile … domanda non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste
La clausola generale non consente di stabilire con sufficiente chiarezza se l’omessa dichiarazione sui procedimenti penali determini l’inammissibilità, considerata la diversa previsione dell’art. 2.2.
D.P.R. 445/2000
Il bando richiama l’autocertificazione e la dichiarazione dei requisiti ai sensi del decreto, senza che il testo della decisione indichi una specifica disposizione applicata.
Massime di principio
- Quando la lex specialis contiene disposizioni non coordinate circa l’obbligatorietà di una dichiarazione e le conseguenze della sua omissione, l’amministrazione non può applicare automaticamente la sanzione dell’inammissibilità senza previamente chiarire la portata della disciplina.
- L’obbligo di clare loqui impone all’amministrazione di redigere il bando in modo chiaro e coerente, specificando sia quali dichiarazioni debbano essere rese anche in senso negativo sia quali conseguenze derivino dalla loro omissione.
- Se l’ambiguità del bando impedisce di stabilire se una carenza documentale incida sull’ammissibilità della domanda o soltanto sulla successiva erogazione del beneficio, l’amministrazione deve attivare il soccorso istruttorio prima di escludere il partecipante.
- Il soccorso istruttorio è necessario quando la carenza documentale dipende da una situazione di ambiguità generata dalla stessa amministrazione nella lex specialis e non consente di imputare con certezza al partecipante una violazione sanzionabile con l’esclusione.
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