Cassazione Civile, Sentenza n. 1142/2022 del 14/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto della Corte d'Appello di Roma (15/12/2017) che aveva rigettato la domanda di equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio civile svolto davanti al Tribunale di Napoli e alla Corte d'Appello di Napoli (periodo 1999-2012). La ricorrente era stata convenuta da CA.RI.P.LO. s.p.a. e si era costituita in giudizio solo con comparsa dell'11/01/2008. Questione centrale: applicabilità, al caso di specie, della presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. b), della legge n. 89/2001 come introdotto dalla legge n. 208/2015 (ossia se la nuova disciplina probatoria potesse operare retroattivamente nei confronti di domande di equa riparazione proposte prima del 1/1/2016).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la presunzione introdotta dalla legge n. 208/2015 non possa applicarsi retroattivamente ai procedimenti e alle domande di equa riparazione proposte prima dell'entrata in vigore della modifica (1/1/2016), perché modifica il regime della formazione e della valutazione della prova e comporta nuovi oneri probatori. Per la quantificazione dell'indennizzo deve pertanto applicarsi la precedente giurisprudenza (Sezioni Unite n. 585/2014), che consente di valutare la contumacia ai fini della durata del processo. La Corte ha cassato il decreto impugnato e rinviato alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, con l'indicazione di tener conto anche del periodo di contumacia della ricorrente nella determinazione dell'indennizzo; rinvio con pronuncia sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
legge n. 89 del 2001 (legge Pinto)
art. 2, comma 2-sexies, lettera b); art. 2, comma 2-sexies, lettera d); artt. 1 commi 1-3; art. 3 comma 5
La Corte ha ritenuto che la disposizione introdotta con l'art. 2, comma 2-sexies (lett. b) e d) ) preveda una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata in caso di contumacia, ma tale disciplina probatoria, essendo nuova, non può operare retroattivamente per domande presentate prima dell'entrata in vigore della legge che l'ha introdotta.
legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016)
art. 1, comma 777, lettera d) (introduzione dell'art. 2, comma 2-sexies alla legge n. 89/2001)
Ha introdotto la presunzione iuris tantum prevista dall'art. 2, comma 2-sexies della legge n. 89/2001; la Corte ha rilevato che per questa modifica non è previsto un regime transitorio che ne consenta l'applicazione ai procedimenti già pendenti, pertanto la nuova norma non si applica alle domande di equa riparazione proposte prima della sua efficacia.
art. 11 delle Preleggi (principio di irretroattività delle leggi in materia processuale)
Richiamato come principio che impedisce l'applicazione retroattiva di norme che incidono sulla formazione e valutazione della prova o che impongono nuovi oneri probatori nei processi già pendenti.
Sezioni Unite, sentenza n. 585 del 2014
Giurisprudenza di riferimento ratione temporis: stabilisce che la contumacia costituisce comportamento idoneo a influire sui tempi del procedimento e può essere valutata ai fini dell'art. 2, comma 2, della legge n. 89/2001 nella quantificazione dell'indennizzo per durata irragionevole.
art. 375 c.p.c.
art. 375, comma 1, numero 5; art. 375, ultimo comma
Norme processuali richiamate in relazione alla valutazione di manifesta fondatezza del ricorso e alla possibilità di adottare la forma di sentenza per la decisione in camera di consiglio.
d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis (conv. legge n. 176/2020)
art. 23, comma 8-bis, d.l. n.137 del 2020
Prevede la possibilità di trattare il ricorso in camera di consiglio senza partecipazione delle parti quando non è richiesta discussione orale e di adottare forme semplificate della decisione; la Corte ha proceduto sulla base di questa disciplina (con acquisizione delle conclusioni scritte dell'Ufficio della Procura Generale).
Massime di principio
- Le modifiche legislative che introducono nuovi oneri probatori non sono applicabili retroattivamente ai procedimenti o alle domande già pendenti, in forza del principio di irretroattività (art. 11 Preleggi).
- La presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio per contumacia introdotta dalla legge n. 208/2015 si applica solo alle domande di equa riparazione proposte dopo l'entrata in vigore della modifica (dal 1/1/2016 in poi).
- Per le domande presentate prima della riforma occorre applicare la disciplina e la giurisprudenza previgenti (in particolare Sez. Un. n. 585/2014), che consentono di includere il periodo di contumacia nel computo dei tempi rilevanti per l'indennizzo.
- La contumacia può essere valutata dal giudice ai fini della determinazione della durata del processo e dell'ammontare dell'indennizzo, in quanto comportamento idoneo a incidere sui tempi del procedimento.
- Se il giudice di merito non applica correttamente il regime normativo temporale (cioè la norma vigente al momento della proposizione della domanda), la Cassazione può cassare e rinviare il provvedimento per nuovo esame in diversa composizione.
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