Sentenza del 10/10/2019 n. 1067 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Termine di prescrizione - IRPEF decennale - Sanzioni e interessi quinquennali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento relativa a due cartelle esattoriali, contestando l'inesistenza o invalidità della notificazione dell'intimazione, l'omessa notificazione di una cartella prodromica e l'intervenuta prescrizione dei debiti. In particolare, ha sostenuto che anche sanzioni e interessi fossero prescritti, poiché le annualità erano state notificate il 15 luglio 2011 e il 13 aprile 2012, mentre l'intimazione di pagamento era stata notificata l'11 dicembre 2017, senza che l'Agenzia dimostrasse atti interruttivi intervenuti nel quinquennio.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto le contestazioni relative alle notificazioni, ritenendo valide le notifiche eseguite mediante consegna a un familiare convivente. Ha inoltre confermato che le imposte erariali, come l'IRPEF, sono soggette al termine ordinario decennale di prescrizione. Tuttavia, ha accolto parzialmente l'appello riconoscendo la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi, poiché tra le notifiche del 2011 e del 2012 e l'intimazione del 2017 non erano stati provati atti interruttivi infraquinquennali. La sentenza di primo grado è stata quindi parzialmente riformata, dichiarando non dovuti sanzioni e interessi. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la reciproca soccombenza parziale.
Norme richiamate
Art. 26, comma 3, d.P.R. 602/1973
"La notificazione può essere eseguita anche mediante consegna dell'atto a persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda"
La notifica della cartella o dell'intimazione consegnata a un familiare convivente è stata ritenuta valida e, per la disciplina vigente all'epoca dei fatti, non richiedeva un'ulteriore comunicazione al destinatario.
Art. 60 d.P.R. 600/1973
La norma opera solo in via residuale, per gli aspetti non regolati dall'art. 26 del d.P.R. 602/1973; nel caso concreto non è stata ritenuta applicabile per imporre ulteriori formalità di comunicazione.
Art. 7, comma 3, legge 890/1982
La previsione relativa alla comunicazione mediante raccomandata in caso di consegna a persona diversa dal destinatario è stata introdotta successivamente alla notifica contestata, avvenuta nel 2017, e non è stata quindi applicata retroattivamente.
Art. 2948, n. 4, codice civile
È stato richiamato quale fondamento del termine quinquennale di prescrizione applicabile agli interessi periodici.
Art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997
È stato richiamato per sostenere il termine quinquennale di prescrizione delle sanzioni tributarie; in assenza di atti interruttivi entro tale periodo, le sanzioni sono state dichiarate non dovute.
Massime di principio
- La definitività della cartella non rende automaticamente decennali tutti i componenti del debito: occorre distinguere tra imposta, sanzioni e interessi.
- Nel caso esaminato, l'imposta erariale segue il termine decennale, mentre sanzioni e interessi sono soggetti al termine quinquennale, salvo validi atti interruttivi.
- Quando il contribuente eccepisce la prescrizione, l'ente della riscossione deve dimostrare gli atti interruttivi e la loro regolare notificazione; in mancanza, le componenti prescritte non sono dovute.
- La validità della notifica va valutata secondo la disciplina vigente alla data in cui è stata eseguita: modifiche normative successive non possono essere applicate retroattivamente.
- La consegna dell'atto a un familiare convivente può essere sufficiente a perfezionare la notifica, se conforme alla disciplina applicabile al momento della notificazione.
- L'accoglimento parziale dell'impugnazione può comportare la compensazione delle spese quando entrambe le parti risultano parzialmente soccombenti.
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