Sentenza n. 361/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione cautelare dei seguenti atti: 1) la determinazione del Comandante regionale Molise della Guardia di Finanza n. -OMISSIS- notificata in data 22 aprile 2026, recante il diniego dell'istanza di conferimento per trasferimento definitivo per “situazioni straordinarie”, ex Capitolo VI della Circolare n. -OMISSIS- 2) la comunicazione, ex art. 10-bis legge n. 241/1990, prot. n. -OMISSIS-; 3) il parere medico-legale del Capo-Ufficio sanitario del Comando Regionale Puglia del 12 marzo 2026; 4) ogni altro atto preparatorio, preordinato, presupposto e consequenziale, comunque connesso, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di trasferimento definitivo per situazioni straordinarie, unitamente al preavviso di rigetto e al parere medico-legale presupposto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, affetto da una patologia cardiaca trattata con angioplastica e stent, ma successivamente dichiarato guarito e idoneo al servizio senza limitazioni, chiedeva il trasferimento in una sede prossima ai luoghi di cura e alla propria residenza. Deduceva la violazione e falsa applicazione della disciplina interna sulla mobilità straordinaria, sostenendo che i requisiti della delicatezza e della gravità fossero alternativi e che l'Amministrazione avesse erroneamente escluso la rilevanza della sua situazione sanitaria, del pendolarismo, delle condizioni climatiche e delle esigenze familiari connesse alla disabilità della madre. Contestava inoltre il parere medico-legale, ritenuto contraddittorio perché, pur escludendo estrema delicatezza o gravità, riconosceva che il trasferimento avrebbe consentito un migliore monitoraggio sanitario. Lamentava difetto di istruttoria e motivazione, omessa valutazione delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, mancata considerazione delle sopravvenienze familiari, illogicità della valorizzazione della contestuale domanda di trasferimento ordinario e mancata ponderazione delle esigenze organizzative e del possibile vantaggio per l'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo legittimo il diniego. Ha interpretato la disciplina sul trasferimento per situazioni straordinarie nel senso che l'istituto è eccezionale e richiede una situazione oggettivamente grave, delicata, urgente e indifferibile, tale da rendere impossibile il ricorso alle ordinarie procedure di mobilità. La congiunzione "o" utilizzata nella circolare tra delicatezza e gravità non individua due fattispecie autonome, ma configura un'endiadi riferita a una situazione eccezionale. Nel caso concreto, il quadro clinico era stabilizzato, compatibile con il servizio e non comportava limitazioni: il parere sanitario escludeva una condizione di eccezionale vulnerabilità, pur riconoscendo il possibile vantaggio logistico del trasferimento per il monitoraggio presso il luogo di cura. Il giudice ha ritenuto non contraddittorie le due valutazioni, distinguendo la comodità organizzativa dalla necessità clinica inderogabile. Pendolarismo, distanza, clima e servizi esterni sono stati qualificati come disagi comuni e non idonei a integrare una situazione straordinaria. La contestuale presentazione di una domanda di trasferimento ordinario ha inoltre confermato la praticabilità degli strumenti ordinari e l'assenza di urgenza indifferibile, pur avendo valore meramente sussidiario rispetto all'accertamento sanitario. È stata esclusa la necessità di una visita medica ulteriore, essendo sufficienti la documentazione e le relazioni sanitarie disponibili. L'Amministrazione non era tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione ex art. 10-bis, essendo sufficiente una motivazione complessiva, chiara e coerente con il preavviso e con l'istruttoria. Le condizioni della madre, riconosciute ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992, non potevano colmare l'assenza dei presupposti sanitari propri dell'istanza; inoltre, le misure di mobilità agevolata collegate all'assistenza presuppongono l'handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della medesima legge. Escluso il presupposto sostanziale del trasferimento straordinario, non occorreva una specifica e ulteriore motivazione sulle esigenze organizzative, sulle scoperture o sull'insostituibilità del dipendente. È stata infine esclusa la sussistenza dello sviamento, non essendo dimostrato l'uso del potere per finalità estranee a quelle istituzionali. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti nella camera di consiglio cautelare, quando sussistono i relativi presupposti.
art. 10-bis l. 241/1990
Il provvedimento finale deve tenere conto delle osservazioni del destinatario del preavviso di rigetto, ma non deve confutare analiticamente ogni singolo rilievo; è sufficiente una motivazione complessiva, chiara e coerente sulle ragioni del mancato accoglimento.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione deve rendere comprensibile il percorso logico seguito dall'Amministrazione e le ragioni del diniego, ma nel caso esaminato è stata ritenuta sufficiente la motivazione fondata sull'assenza dei presupposti eccezionali e sulle risultanze sanitarie.
art. 97 Cost.
È richiamato in relazione alla dedotta mancata ponderazione degli interessi e allo sviamento, ma il giudice ha escluso la violazione, riconoscendo l'ampia discrezionalità organizzativa dell'Amministrazione militare.
art. 715, comma 2, d.lgs. 66/2010
È richiamato dalla circolare quale disposizione da rispettare nell'attivazione della procedura per situazioni straordinarie.
art. 735 d.P.R. 90/2010
È richiamato dalla circolare quale istituto utilizzabile nell'ambito della rappresentazione gerarchica delle problematiche personali.
art. 3, comma 1, l. 104/1992
Il riconoscimento di una disabilità non grave del familiare non consente, da solo, di ottenere le specifiche misure di mobilità agevolata né di supplire all'assenza dei presupposti per il trasferimento straordinario.
art. 3, comma 3, l. 104/1992
L'handicap grave costituisce, secondo la decisione, il presupposto per le specifiche misure di mobilità agevolata connesse all'assistenza del familiare disabile.
Massime di principio
- Il trasferimento straordinario del personale militare costituisce un istituto eccezionale e può essere disposto solo quando ricorra una situazione oggettivamente grave ed eccezionale, urgente, delicata e indifferibile, tale da rendere inidoneo o non tempestivo il ricorso alle ordinarie procedure di mobilità.
- La valutazione della situazione straordinaria richiede una necessità clinica o personale effettiva e inderogabile; il mero vantaggio logistico del trasferimento, la maggiore comodità nell'accesso alle cure, il pendolarismo, la distanza dalla residenza o condizioni climatiche disagevoli non sono sufficienti, se non dimostrano un concreto pregiudizio attuale o un'urgenza incompatibile con la mobilità ordinaria.
- Il giudizio sanitario che attesta l'idoneità piena e senza limitazioni al servizio è compatibile con il riconoscimento della possibile utilità pratica di una sede più vicina ai luoghi di cura: tale utilità non equivale alla sussistenza di una situazione di eccezionale gravità o di una necessità clinica indifferibile.
- La presentazione contestuale o ravvicinata di una domanda di trasferimento ordinario può essere valorizzata come elemento indicativo della praticabilità degli strumenti ordinari e dell'assenza di urgenza incompatibile con la loro fisiologica scansione.
- Nell'ambito del preavviso di rigetto, l'Amministrazione non è tenuta a replicare analiticamente a ogni osservazione del privato, purché il provvedimento finale dimostri che le deduzioni sono state valutate complessivamente e renda comprensibili, con motivazione logica e coerente, le ragioni del loro mancato accoglimento.
- Quando l'Amministrazione esclude, sulla base dell'istruttoria sanitaria, il presupposto sostanziale del trasferimento straordinario, non è tenuta a svolgere un'ulteriore specifica comparazione sulle esigenze organizzative interne o a dimostrare l'insostituibilità del dipendente, salvo che una disciplina speciale attribuisca a quest'ultimo una posizione rafforzata.
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