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Sentenza

Sentenza del 24/06/2016 n. 3776 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IRAP - Accertamento - Raddoppio dei termini - Non applicabile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha escluso l'applicabilità del raddoppio dei termini con riferimento all'IRAP. È stato affermato che, nell'intero corpo del d.l. n. 74/2000, il legislatore non ha fatto esplicito riferimento alle violazioni in materia di IRAP; pertanto, l'Amministrazione non può estendere automaticamente a tale tributo il raddoppio dei termini previsto per le violazioni penalmente rilevanti espressamente contemplate dalla legge.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la possibilità di applicare il raddoppio dei termini per l'accertamento in relazione a violazioni concernenti l'IRAP. Il contribuente ha contestato tale estensione, rilevando che il d.l. n. 74/2000 disciplina i reati tributari senza richiamare espressamente le violazioni relative all'IRAP. Secondo questa impostazione, in assenza di un'esplicita previsione normativa, il raddoppio non può operare per un tributo non ricompreso nel perimetro della disciplina penale tributaria richiamata.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 10 marzo 2000, n. 74

    La disciplina dei reati tributari contenuta nel decreto non richiama espressamente le violazioni in materia di IRAP. Da tale mancato richiamo deriva l'impossibilità di applicare, per il solo fatto che siano astrattamente ipotizzabili profili penali, il raddoppio dei termini di accertamento relativo all'IRAP.

  • Normativa sul raddoppio dei termini di accertamento tributario

    Il raddoppio dei termini costituisce una previsione eccezionale e non può essere applicato analogicamente o esteso a tributi e violazioni non espressamente ricompresi nella disciplina normativa di riferimento.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento richiede una base normativa espressa e non può essere esteso per analogia a tributi non contemplati dalla disciplina penale tributaria.
  • Per l'IRAP, la mera presenza di una possibile violazione con rilevanza fiscale o di un collegamento con fattispecie penal-tributarie non è sufficiente a giustificare il raddoppio dei termini.
  • In una controversia analoga occorre verificare sia il tributo accertato sia l'espressa riconducibilità della violazione alle fattispecie previste dalla normativa richiamata dall'Amministrazione.
  • Le norme che ampliano i termini ordinari di decadenza devono essere interpretate restrittivamente; in caso di dubbio, l'Amministrazione deve dimostrare puntualmente il presupposto normativo del raddoppio.

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