Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 24/06/2016 n. 533 - Comm. Trib. Prov. Brescia

ICI - IMU - Locazione finanziaria immobiliare - Risoluzione contrattuale - Effettiva riconsegna immobile - Soggetto passivo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'individuazione del soggetto passivo IMU in seguito alla risoluzione di un contratto di locazione finanziaria immobiliare. Il ricorrente riteneva che la risoluzione avesse fatto cessare immediatamente la propria soggettività passiva, anche se l'immobile non era stato materialmente restituito. La tesi avversaria era invece che, in assenza di riconsegna effettiva, il locatario continuasse a detenere l'immobile e fosse quindi tenuto al pagamento dell'IMU.

La decisione

La sentenza ha stabilito che, per gli immobili concessi in locazione finanziaria, il locatario è soggetto passivo IMU dalla stipula del contratto fino alla consegna del bene alla società locatrice. In caso di risoluzione contrattuale, la cessazione degli effetti rilevanti ai fini IMU non coincide automaticamente con la sola risoluzione giuridica del contratto, ma si verifica con la riconsegna materiale dell'immobile. Pertanto, finché il bene non viene effettivamente restituito, l'obbligo di versamento dell'IMU resta a carico del detentore/utilizzatore.

Norme richiamate

  • Art. 9, comma 1, d.lgs. 23/2011

    Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; dalla data di riconsegna del bene, invece, soggetto passivo è il locatore.

    La norma individua il locatario quale soggetto passivo IMU durante il rapporto di leasing e collega il trasferimento dell'obbligo al locatore alla riconsegna del bene. La riconsegna deve essere effettiva e materiale; la mera risoluzione del contratto non è sufficiente se l'immobile resta nella disponibilità del locatario.

Massime di principio

  • Nel leasing immobiliare, l'obbligo IMU grava normalmente sul locatario dalla stipula del contratto fino alla riconsegna effettiva dell'immobile.
  • La risoluzione del contratto non determina da sola la cessazione della soggettività passiva IMU: è necessario che il bene sia materialmente restituito al concedente.
  • In caso di mancata riconsegna, il detentore/utilizzatore resta tenuto al pagamento dell'IMU anche se il rapporto contrattuale è stato formalmente sciolto.
  • Per dimostrare la cessazione dell'obbligo tributario sono rilevanti gli atti e la documentazione che provano la consegna materiale dell'immobile, come verbali di riconsegna, consegna delle chiavi e immissione del concedente nella disponibilità del bene.
  • La ripartizione civilistica degli obblighi tra le parti non modifica necessariamente il soggetto passivo individuato dalla legge tributaria nei confronti del Comune.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.