Sentenza del 24/06/2016 n. 533 - Comm. Trib. Prov. Brescia
ICI - IMU - Locazione finanziaria immobiliare - Risoluzione contrattuale - Effettiva riconsegna immobile - Soggetto passivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'individuazione del soggetto passivo IMU in seguito alla risoluzione di un contratto di locazione finanziaria immobiliare. Il ricorrente riteneva che la risoluzione avesse fatto cessare immediatamente la propria soggettività passiva, anche se l'immobile non era stato materialmente restituito. La tesi avversaria era invece che, in assenza di riconsegna effettiva, il locatario continuasse a detenere l'immobile e fosse quindi tenuto al pagamento dell'IMU.
La decisione
La sentenza ha stabilito che, per gli immobili concessi in locazione finanziaria, il locatario è soggetto passivo IMU dalla stipula del contratto fino alla consegna del bene alla società locatrice. In caso di risoluzione contrattuale, la cessazione degli effetti rilevanti ai fini IMU non coincide automaticamente con la sola risoluzione giuridica del contratto, ma si verifica con la riconsegna materiale dell'immobile. Pertanto, finché il bene non viene effettivamente restituito, l'obbligo di versamento dell'IMU resta a carico del detentore/utilizzatore.
Norme richiamate
Art. 9, comma 1, d.lgs. 23/2011
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; dalla data di riconsegna del bene, invece, soggetto passivo è il locatore.
La norma individua il locatario quale soggetto passivo IMU durante il rapporto di leasing e collega il trasferimento dell'obbligo al locatore alla riconsegna del bene. La riconsegna deve essere effettiva e materiale; la mera risoluzione del contratto non è sufficiente se l'immobile resta nella disponibilità del locatario.
Massime di principio
- Nel leasing immobiliare, l'obbligo IMU grava normalmente sul locatario dalla stipula del contratto fino alla riconsegna effettiva dell'immobile.
- La risoluzione del contratto non determina da sola la cessazione della soggettività passiva IMU: è necessario che il bene sia materialmente restituito al concedente.
- In caso di mancata riconsegna, il detentore/utilizzatore resta tenuto al pagamento dell'IMU anche se il rapporto contrattuale è stato formalmente sciolto.
- Per dimostrare la cessazione dell'obbligo tributario sono rilevanti gli atti e la documentazione che provano la consegna materiale dell'immobile, come verbali di riconsegna, consegna delle chiavi e immissione del concedente nella disponibilità del bene.
- La ripartizione civilistica degli obblighi tra le parti non modifica necessariamente il soggetto passivo individuato dalla legge tributaria nei confronti del Comune.
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