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Sentenza

Sentenza del 24/06/2016 n. 710 - Comm. Trib. Prov. Benevento

Accertamento, liquidazione e controlli - Avviso di accertamento - Obbligo di previo contraddittorio - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la legittimità dell'avviso di accertamento per la mancata instaurazione di un contraddittorio endoprocedimentale prima della sua emissione. La questione riguardava accertamenti ai fini IRPEG e IRAP svolti mediante indagini cosiddette "a tavolino", cioè senza accessi, ispezioni o verifiche presso la sede del contribuente. Si sosteneva che il contraddittorio preventivo fosse imposto dallo Statuto dei diritti del contribuente e dai principi generali del procedimento amministrativo.

La decisione

La contestazione è stata respinta. Per gli accertamenti IRPEG e IRAP soggetti esclusivamente alla normativa nazionale, l'Amministrazione finanziaria non ha un obbligo generale di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale prima dell'emissione dell'avviso, quando l'attività istruttoria consiste in un'indagine a tavolino. Le disposizioni fiscali che prevedono soltanto la facoltà di avviare un confronto preventivo prevalgono, in quanto norme speciali, sul principio generale del contraddittorio. È stato inoltre richiamato l'art. 13, comma 2, della legge n. 241/1990, che esclude l'applicazione delle regole generali sul procedimento amministrativo ai procedimenti tributari.

Norme richiamate

  • Norme in materia di accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA

    Prevedono la mera "facoltà" di instaurare un preventivo contraddittorio con il contribuente prima dell'emissione dell'avviso di accertamento.

    Secondo la decisione, tali disposizioni speciali non impongono all'Amministrazione un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per gli accertamenti svolti a tavolino.

  • Statuto dei diritti del contribuente

    Principio del contraddittorio sancito dallo Statuto del contribuente.

    Il principio generale del contraddittorio non prevale sulle disposizioni fiscali speciali che configurano il confronto preventivo come facoltativo.

  • Legge n. 241/1990, art. 13, comma 2

    Esclude, quanto ai procedimenti tributari, l'applicazione del contraddittorio endoprocedimentale previsto dalla disciplina generale sul procedimento amministrativo.

    Le garanzie partecipative generali della legge sul procedimento amministrativo non si applicano automaticamente ai procedimenti tributari.

  • Principio lex generalis non derogat priori speciali

    La norma generale non deroga alla norma speciale anteriore.

    Le norme speciali che disciplinano gli accertamenti fiscali prevalgono sul principio generale del contraddittorio, quando prevedono soltanto una facoltà di confronto preventivo.

Massime di principio

  • Negli accertamenti fiscali svolti a tavolino e basati esclusivamente su atti o dati già disponibili all'Amministrazione, il contribuente non può generalmente pretendere un contraddittorio preventivo se la specifica normativa applicabile lo prevede soltanto come facoltativo.
  • L'obbligo di contraddittorio deve essere verificato in base al tipo di tributo, alla fonte normativa applicabile e alle modalità concrete dell'accertamento; non deriva automaticamente da un principio generale valido per ogni procedimento tributario.
  • La mancata convocazione del contribuente prima dell'avviso non determina necessariamente l'illegittimità dell'accertamento, soprattutto quando non vi siano state attività ispettive presso i locali del contribuente o altre ipotesi normative che impongano il confronto.
  • Le discipline speciali in materia tributaria possono derogare alle regole generali sul procedimento amministrativo e allo Statuto del contribuente, nei limiti e secondo le condizioni previste dalla legge applicabile al singolo accertamento.

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