Sentenza del 24/06/2016 n. 405 - Comm. Trib. Prov. Savona
RISCOSSIONE - società di persone - avviso di iscrizione ipotecaria su bene di socio - impugnazione - non costituzione in giudizio del concessionario della riscossione - induce a attribuire validità ai motivi del ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl concessionario della riscossione non si è costituito in giudizio. Tale omissione ha indotto il giudice ad attribuire valore alle contestazioni del ricorrente, ritenendo fondati i motivi relativi alla mancata notifica degli atti presupposti e alla necessità di procedere previamente nei confronti del patrimonio sociale. L’iscrizione ipotecaria sul bene del socio è stata quindi considerata illegittima o comunque non adeguatamente giustificata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’avviso di iscrizione ipotecaria sostenendo, in particolare, la mancata notifica dei precedenti avvisi di accertamento e l’illegittimità dell’azione esecutiva sul patrimonio personale del socio senza la preventiva escussione del patrimonio della società di persone.
Norme richiamate
Principio della preventiva escussione del patrimonio sociale nelle società di persone
Prima di agire esecutivamente sui beni personali del socio, il creditore deve normalmente rivolgersi al patrimonio della società, salvo i casi e le modalità previste dalla legge per la responsabilità dei soci.
Obbligo di notifica degli atti presupposti alla riscossione
L’iscrizione ipotecaria presuppone la regolare notifica degli atti impositivi o della riscossione precedenti; in mancanza, il contribuente può contestare la validità dell’iscrizione.
Mancata costituzione in giudizio del concessionario della riscossione
La mancata costituzione non equivale automaticamente ad ammissione dei fatti, ma può impedire al resistente di contestare efficacemente le deduzioni del ricorrente e, in assenza di prova contraria, favorire l’accoglimento dei motivi adeguatamente documentati.
Massime di principio
- Quando viene iscritta un’ipoteca su un bene personale di un socio di società di persone, occorre verificare se siano stati previamente notificati tutti gli atti impositivi e della riscossione necessari.
- La responsabilità personale del socio non esclude, di regola, la necessità di verificare la preventiva escussione del patrimonio sociale, secondo il tipo di società e la disciplina applicabile.
- L’assenza di costituzione del concessionario rafforza la posizione del ricorrente solo se le contestazioni sono specifiche e supportate da documentazione; non comporta automaticamente la vittoria.
- In caso di mancata notifica degli atti presupposti, l’iscrizione ipotecaria può essere contestata per carenza del titolo o per violazione del diritto di difesa.
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