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Sentenza

Sentenza n. 5175/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l’annullamento del decreto del 9 settembre 2022, con cui il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5 febbraio 1992, n. 91;

Giustizia amministrativa202300944

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministero dell’Interno aveva respinto la domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della l. n. 91/1992, deducendo violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, carenza e insufficienza dell’istruttoria e della motivazione, carenza dei presupposti, illogicità e contraddittorietà manifesta, nonché violazione degli artt. 10 e 10-bis della l. n. 241/1990. In particolare, il ricorrente ha contestato che l’Amministrazione avesse valorizzato precedenti penali, denunce e procedimenti archiviati, risalenti nel tempo e non sempre conclusi con condanna, senza considerare adeguatamente le sue attuali condizioni di integrazione sociale. Il diniego era motivato dall’esistenza di un decreto penale per atti contrari alla pubblica decenza, di un decreto penale per violazione della disciplina sull’immigrazione, di una ulteriore denuncia definita con decreto penale irrevocabile, nonché di varie denunce per furto, truffa, indebito utilizzo o falsificazione di carte di credito, falsità materiale e stupefacenti, alcuni procedimenti dei quali archiviati. Il Ministero aveva inoltre rilevato che il richiedente aveva dichiarato di non avere mai riportato condanne penali, ritenendo tale dichiarazione non veritiera e sintomatica di inaffidabilità.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo non manifestamente illogica o irragionevole la valutazione discrezionale del Ministero. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione costituisce esercizio di un’ampia discrezionalità amministrativa, diretta a verificare l’effettivo e definitivo inserimento dell’istante nella comunità nazionale. In tale valutazione possono assumere rilievo non solo le condanne penali, ma anche denunce, condotte penalmente rilevanti, procedimenti conclusi diversamente o archiviati e, più in generale, elementi riconducibili alla prevenzione dei reati e alla valutazione della personalità e della pericolosità sociale, purché utilizzati nell’ambito di un giudizio globale sull’affidabilità e sull’integrazione del richiedente. L’Amministrazione può inoltre considerare fatti risalenti a oltre dieci anni prima. Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione, salvo il riscontro di manifesta illogicità o irragionevolezza, non ravvisata nel caso concreto. È stata ritenuta rilevante anche l’omessa o non veritiera autocertificazione della situazione penale, indipendentemente dall’accertamento dell’elemento soggettivo o dalla configurabilità del reato di falso. Quanto alla mancata considerazione delle condizioni attuali di vita, il TAR ha osservato che, dopo la comunicazione dei motivi ostativi, il ricorrente non aveva fornito elementi fattuali o circostanziali nuovi idonei a giustificare una diversa decisione. Il rigetto non preclude la facoltà di reiterare l’istanza di cittadinanza. Le spese sono state compensate in ragione della costituzione meramente formale del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    la cittadinanza “può” essere concessa

    La disposizione attribuisce all’Amministrazione un’ampia discrezionalità nella concessione della cittadinanza per naturalizzazione, consentendole di valutare l’effettivo e definitivo inserimento del richiedente nella comunità nazionale.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il motivo relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione è stato respinto, poiché il provvedimento consentiva di ricostruire le ragioni del diniego e la valutazione amministrativa non è stata ritenuta manifestamente illogica o irragionevole.

  • artt. 10 e 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    La censura relativa alla partecipazione procedimentale non ha condotto all’annullamento, anche perché, dopo la comunicazione dei motivi ostativi, il richiedente non aveva prodotto elementi nuovi idonei a modificare l’esito del procedimento.

  • art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    La non veridicità delle dichiarazioni rese nei procedimenti a istanza di parte può giustificare il rigetto della domanda sul piano oggettivo, indipendentemente dall’accertamento dell’elemento soggettivo o della configurabilità del reato di falso.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La causa è stata trattata in modalità telematica nell’ambito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, essendo prevista dalla legge come facoltà dell’Amministrazione, implica un’ampia discrezionalità nella valutazione dell’effettivo e definitivo inserimento del richiedente nella comunità nazionale; il sindacato giurisdizionale resta limitato alla verifica di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza possono essere valutati, nell’ambito di un giudizio globale sull’affidabilità e sull’integrazione del richiedente, non solo le condanne penali definitive, ma anche denunce, condotte penalmente rilevanti, procedimenti archiviati o comunque non conclusi con una condanna, nonché elementi attinenti alla prevenzione dei reati e all’astratta pericolosità sociale.
  • La risalenza temporale delle condotte non impedisce di per sé all’Amministrazione di considerarle nella valutazione della domanda di cittadinanza; possono assumere rilievo anche fatti anteriori al decennio precedente la decisione, purché inseriti in una valutazione complessiva e non manifestamente irragionevole.
  • La dichiarazione non veritiera resa dal richiedente sulla propria situazione penale può giustificare il rigetto della domanda anche senza l’accertamento del reato di falso o dell’elemento soggettivo, poiché la non veridicità rileva oggettivamente nel procedimento amministrativo a istanza di parte.
  • La contestazione della mancata valutazione delle condizioni attuali del richiedente non è sufficiente quando, dopo la comunicazione dei motivi ostativi, l’interessato non abbia fornito elementi fattuali o circostanziali nuovi capaci di incidere sulla valutazione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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