Ordinanza n. 38/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Ancona, in data -OMISSIS- notificato in data -OMISSIS-, foglio di via obbligatorio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: foglio di via obbligatorio emesso dal Questore della Provincia di Ancona
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La persona destinataria del foglio di via obbligatorio ha impugnato il provvedimento questorile chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare. A sostegno della domanda cautelare ha dedotto l'esigenza di recarsi nel luogo oggetto del divieto per visitare, all'occorrenza, alcuni parenti. Il giudice rileva tuttavia che non sono stati indicati né i nominativi dei parenti né il grado di parentela. È inoltre emerso che l'interessato può chiedere preventivamente all'Amministrazione un'autorizzazione in deroga al divieto. L'Amministrazione, benché destinataria di un ordine istruttorio, non ha depositato il provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti dell'art. 55 c.p.a. In particolare, non ha ravvisato un pregiudizio grave e irreparabile nelle more del giudizio di merito, poiché l'esigenza familiare prospettata è rimasta generica e l'interessato può chiedere un'autorizzazione preventiva in deroga all'Amministrazione ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 159/2011. Il ricorso è stato inoltre ritenuto, al sommario esame cautelare, privo di sufficiente fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state riservate al definitivo. Il TAR ha altresì ordinato alla Questura di depositare senza indugio il provvedimento impugnato, in esecuzione dell'incombente istruttorio già disposto.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 159/2011
La possibilità di richiedere un'autorizzazione preventiva all'Amministrazione in deroga al divieto esclude, nel caso concreto, la configurabilità di un pregiudizio grave e irreparabile nelle more del giudizio.
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è subordinata alla sussistenza dei relativi presupposti, che il giudice ha ritenuto insussistenti per difetto sia del periculum in mora sia di un sufficiente fumus boni iuris.
art. 46, comma 2, c.p.a.
L'Amministrazione resistente è tenuta a depositare il provvedimento impugnato in esecuzione dell'ordine istruttorio del giudice; il TAR ha ordinato di provvedere senza indugio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, l'esigenza di recarsi nel luogo interessato da un foglio di via obbligatorio non dimostra un pregiudizio grave e irreparabile quando è prospettata in termini generici, senza indicazione dei familiari da visitare e del grado di parentela, e l'ordinamento consente di chiedere preventivamente un'autorizzazione amministrativa in deroga al divieto.
- La possibilità di ottenere un'autorizzazione preventiva in deroga a una misura di prevenzione personale costituisce, nella valutazione cautelare, un rimedio alternativo idoneo a escludere o attenuare il periculum in mora derivante dal divieto di accesso.
- Il giudice amministrativo può respingere la domanda cautelare quando, al sommario esame proprio della fase cautelare, non risultino integrati né il periculum in mora né un sufficiente fumus boni iuris.
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