Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48244/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per reati di detenzione e cessione di stupefacenti (hashish, marijuana, cocaina). I motivi, identici per tutti, contestano: 1) la qualificazione della detenzione come destinata al fine di spaccio e il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90; 2) la mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante un comportamento collaborativo post-fatto e l'erronea valutazione del bilanciamento tra attenuanti e recidiva (la recidiva è contestata specificamente per Giammaria); inoltre i ricorrenti ritengono la pena eccessiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazioni principali: i difensori avevano rinunciato in Appello ai motivi relativi al merito (contestazione della destinazione a fini di spaccio e dell'ipotesi lieve), determinando il passaggio in giudicato limitato su quei capi e rendendo inammissibili le censure relative; quanto alle censure residue sulla determinazione della pena e sulle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero fornito motivazioni adeguate, nel rispetto della discrezionalità nella graduazione della pena e richiamando i criteri dell'art. 133 cod. pen., nonché la rilevanza della gravità, ripetitività e modalità delle condotte (nonché la recidiva nel caso di Giammaria). Pertanto i provvedimenti penali di merito sono stati confermati e i ricorrenti condannati alle spese processuali; inoltre ciascuno è condannato al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    La Corte ha ritenuto che la detenzione fosse idonea a integrare l'ipotesi di spaccio (art. 73 comma 4) e ha escluso la sussistenza dell'ipotesi lieve ex comma 5, anche per effetto della rinuncia al merito in sede di appello

  • art. 81, comma 2 cod. pen.

    Richiamato per la determinazione della responsabilità in concorso; applicato nei capi di imputazione indicati

  • art. 110 cod. pen.

    Usato per qualificare la concorso di persone nei reati contestati

  • art. 99 cod. pen.

    La recidiva reiterata e specifica è stata ritenuta applicabile a Giammaria; il sesto comma ha limitato l'aumento di pena non oltre i due terzi, principio rispettato nella determinazione della pena

  • art. 133 cod. pen.

    Il giudice di merito ha richiamato i criteri di graduazione della pena previsti da questa norma; la Cassazione ha ritenuto sufficienti le motivazioni che richiamano la gravità del reato e la capacità a delinquere, non essendo la pena sproporzionata

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Applicata la diminuzione di pena prevista per il rito abbreviato nella quantificazione delle pene

  • art. 80 comma 1 lett. d) d.P.R. n. 309/90

    L'aggravante prevista è stata esaminata e in un caso espressamente esclusa (per Scarati)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In base a questa norma la Corte ha disposto l'obbligo di versare Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende per ciascun ricorrente a motivo dell'inammissibilità

Massime di principio

  • La rinuncia parziale all'impugnazione in sede d'appello sui profili di merito determina il passaggio in giudicato limitato su quei capi: tali questioni non possono essere riproposte in Cassazione (ricorso inammissibile).
  • La valutazione delle attenuanti generiche e la graduazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione sindaca la motivazione solo se carente o illogica o quando la pena sia di gran lunga superiore alla media edittale.
  • La prova della destinazione allo spaccio e la qualificazione delle condotte come abituali/continuative possono prevalere sul comportamento processuale positivo del reo ai fini della esclusione delle attenuanti o dell'applicazione della recidiva specifica.
  • L'applicazione della recidiva reiterata e specifica può giustificare un trattamento più severo e la non equivalenza delle attenuanti, se adeguatamente motivata in relazione alla capacità a delinquere e alle modalità delle condotte.
  • Il ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile può comportare condanne per spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è necessario valutare con attenzione l'ammissibilità formale e sostanziale prima di proporre ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.