Cassazione Penale, Sentenza n. 48244/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per reati di detenzione e cessione di stupefacenti (hashish, marijuana, cocaina). I motivi, identici per tutti, contestano: 1) la qualificazione della detenzione come destinata al fine di spaccio e il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90; 2) la mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante un comportamento collaborativo post-fatto e l'erronea valutazione del bilanciamento tra attenuanti e recidiva (la recidiva è contestata specificamente per Giammaria); inoltre i ricorrenti ritengono la pena eccessiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazioni principali: i difensori avevano rinunciato in Appello ai motivi relativi al merito (contestazione della destinazione a fini di spaccio e dell'ipotesi lieve), determinando il passaggio in giudicato limitato su quei capi e rendendo inammissibili le censure relative; quanto alle censure residue sulla determinazione della pena e sulle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero fornito motivazioni adeguate, nel rispetto della discrezionalità nella graduazione della pena e richiamando i criteri dell'art. 133 cod. pen., nonché la rilevanza della gravità, ripetitività e modalità delle condotte (nonché la recidiva nel caso di Giammaria). Pertanto i provvedimenti penali di merito sono stati confermati e i ricorrenti condannati alle spese processuali; inoltre ciascuno è condannato al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
La Corte ha ritenuto che la detenzione fosse idonea a integrare l'ipotesi di spaccio (art. 73 comma 4) e ha escluso la sussistenza dell'ipotesi lieve ex comma 5, anche per effetto della rinuncia al merito in sede di appello
art. 81, comma 2 cod. pen.
Richiamato per la determinazione della responsabilità in concorso; applicato nei capi di imputazione indicati
art. 110 cod. pen.
Usato per qualificare la concorso di persone nei reati contestati
art. 99 cod. pen.
La recidiva reiterata e specifica è stata ritenuta applicabile a Giammaria; il sesto comma ha limitato l'aumento di pena non oltre i due terzi, principio rispettato nella determinazione della pena
art. 133 cod. pen.
Il giudice di merito ha richiamato i criteri di graduazione della pena previsti da questa norma; la Cassazione ha ritenuto sufficienti le motivazioni che richiamano la gravità del reato e la capacità a delinquere, non essendo la pena sproporzionata
art. 442 cod. proc. pen.
Applicata la diminuzione di pena prevista per il rito abbreviato nella quantificazione delle pene
art. 80 comma 1 lett. d) d.P.R. n. 309/90
L'aggravante prevista è stata esaminata e in un caso espressamente esclusa (per Scarati)
art. 616 cod. proc. pen.
In base a questa norma la Corte ha disposto l'obbligo di versare Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende per ciascun ricorrente a motivo dell'inammissibilità
Massime di principio
- La rinuncia parziale all'impugnazione in sede d'appello sui profili di merito determina il passaggio in giudicato limitato su quei capi: tali questioni non possono essere riproposte in Cassazione (ricorso inammissibile).
- La valutazione delle attenuanti generiche e la graduazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione sindaca la motivazione solo se carente o illogica o quando la pena sia di gran lunga superiore alla media edittale.
- La prova della destinazione allo spaccio e la qualificazione delle condotte come abituali/continuative possono prevalere sul comportamento processuale positivo del reo ai fini della esclusione delle attenuanti o dell'applicazione della recidiva specifica.
- L'applicazione della recidiva reiterata e specifica può giustificare un trattamento più severo e la non equivalenza delle attenuanti, se adeguatamente motivata in relazione alla capacità a delinquere e alle modalità delle condotte.
- Il ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile può comportare condanne per spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è necessario valutare con attenzione l'ammissibilità formale e sostanziale prima di proporre ricorso.
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