Cassazione Civile, Ordinanza n. 05944/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della domanda di definizione agevolata della lite pendente e del deposito della documentazione richiesta dalla legge n. 197 del 2022, nonché dell'inserimento degli atti nel relativo elenco trasmesso dall'Agenzia delle Entrate. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Le spese sono rimaste a carico delle parti che le avevano anticipate, secondo quanto previsto dalla disciplina della definizione agevolata.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di due società in liquidazione, di distinti avvisi di accertamento relativi a IRES e IRAP per l'anno d'imposta 2009 e dei conseguenti atti di irrogazione delle sanzioni. In primo grado i ricorsi erano stati accolti; la Commissione tributaria regionale, su appello dell'Agenzia delle Entrate, aveva invece riformato la decisione e rigettato i ricorsi introduttivi. Le società hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, ma prima della decisione hanno depositato memoria e documentazione chiedendo l'estinzione del giudizio per avere presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi della legge n. 197 del 2022 e per avere versato quanto dovuto (o la prima rata). Anche l'Agenzia ha chiesto la declaratoria di estinzione, depositando attestazione della regolarità della domanda e del pagamento della prima rata.
Norme richiamate
art. 1, commi 186-202, L. 29 dicembre 2022, n. 197
commi da 186 a 202; comma 197; comma 198
La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti consente, in presenza della domanda del contribuente e del deposito della prova del versamento dovuto o della prima rata entro il termine previsto, la sospensione del processo e poi la dichiarazione di estinzione del giudizio in ogni stato e grado.
art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023
La trasmissione dell'elenco degli atti da parte dell'Agenzia delle Entrate è richiamata come funzionale alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie pendenti, la presentazione della domanda di definizione agevolata prevista dalla legge e il deposito della prova del pagamento dovuto o della prima rata impongono la declaratoria di estinzione del processo, se ricorrono gli ulteriori presupposti formali.
- Quando la lite rientra nella disciplina della definizione agevolata e risulta regolarmente documentata, la Corte di cassazione non esamina i motivi di ricorso, ma prende atto della sopravvenuta causa estintiva.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la previsione speciale applicabile.
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