Cassazione Civile, Ordinanza n. 15088/2025 del 05/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (null)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito nei confronti della società debitrice principale e di alcuni fideiussori, per il saldo passivo di un conto corrente assistito da apertura di credito. Gli ingiunti proposero opposizione contestando l’esistenza o comunque l’ammontare del credito. In primo grado il decreto fu revocato solo in parte e i fideiussori furono condannati al pagamento di una somma inferiore. In appello uno dei fideiussori dedusse vizi della decisione di primo grado; nel giudizio di secondo grado intervenne la società cessionaria del credito, che affermò di essere succeduta a titolo particolare nel diritto controverso in forza di una cessione in blocco di crediti bancari pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La Corte d’appello, però, accolse l’eccezione dell’appellante e dichiarò inammissibile la costituzione della cessionaria per carenza di legittimazione e titolarità del credito, ritenendo insufficiente l’avviso di cessione e necessaria la produzione del contratto di cessione. Il ricorso principale censurava la sentenza d’appello per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la Corte territoriale non aveva esaminato i motivi di appello dell’originario fideiussore, concentrandosi solo sulla questione preliminare della legittimazione della cessionaria. Il ricorso incidentale della cessionaria contestava invece: la confusione tra legittimazione processuale e titolarità sostanziale del credito; l’erronea pretesa di una prova legale del trasferimento; l’omesso esame della sufficienza degli indici pubblicitari e presuntivi della cessione in blocco; la mancata considerazione della non contestazione e del comportamento processuale delle controparti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto fondato il motivo principale perché la Corte d’appello aveva omesso di pronunciare sui motivi di gravame effettivamente proposti dal fideiussore, incorrendo in violazione dell’art. 112 c.p.c.; tale omissione imponeva la cassazione con rinvio. Ha poi accolto, nei limiti esposti, anche il ricorso incidentale della cessionaria, affermando che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere necessaria, come unica prova della successione nel credito, la produzione del contratto di cessione. La Cassazione ha chiarito che, nelle cessioni in blocco ex art. 58 T.U.B., occorre distinguere tra prova dell’esistenza della cessione e prova dell’inclusione dello specifico credito nell’operazione; l’avviso in Gazzetta Ufficiale può essere sufficiente se le indicazioni sono precise e non vi è contestazione sull’esistenza del contratto, mentre il contratto è necessario solo se l’esistenza stessa della cessione sia specificamente contestata o se l’avviso non consenta una sicura individuazione del credito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, che dovrà esaminare sia i motivi di appello del fideiussore sia la questione della prova della successione della cessionaria secondo i principi enunciati.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
impone al giudice di pronunciare su tutta la domanda e su tutte le eccezioni e i motivi di gravame; l’omessa decisione sui motivi di appello integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 111 c.p.c.
il successore a titolo particolare nel diritto controverso può intervenire nel processo e assume una posizione coincidente con quella del dante causa.
art. 1264 c.c.
la notificazione o accettazione della cessione rende la cessione efficace verso il debitore ceduto, ma non prova di per sé l’esistenza del contratto di cessione.
art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993
gli adempimenti pubblicitari sostituiscono la notificazione al debitore ceduto ai fini dell’efficacia della cessione, ma non equivalgono automaticamente alla prova dell’esistenza e del contenuto del trasferimento, che può essere desunta anche dall’avviso se sufficientemente specifico.
art. 1346 c.c.
l’oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile; l’avviso di cessione deve consentire di individuare senza incertezze i crediti inclusi nell’operazione.
art. 2697 c.c.
chi invoca la cessione deve fornire la prova dei fatti costitutivi della propria titolarità sostanziale, salvo riconoscimento o mancata contestazione rilevante nei limiti consentiti.
artt. 115-116 c.p.c.
la prova può essere valutata anche mediante argomenti di prova e comportamenti processuali; non è corretta la richiesta di una prova legale non prevista dalla legge.
artt. 81, 99, 100 c.p.c.
la legittimazione ad agire/contraddire dipende dalla prospettazione in giudizio del diritto o dell’obbligo come proprio; la titolarità sostanziale appartiene invece al merito.
art. 327 c.p.c.
il ricorso incidentale proposto oltre il termine lungo è scrutinabile solo se ricorrono i presupposti dell’impugnazione incidentale tardiva.
art. 334 c.p.c.
consente l’impugnazione incidentale tardiva alla parte contro cui è proposta impugnazione principale o chiamata a integrare il contraddittorio; la Corte ribadisce l’ampiezza oggettiva dell’istituto anche per capi autonomi.
art. 331 c.p.c.
nei giudizi inscindibili il contraddittorio deve essere integrato nei confronti del litisconsorte necessario, anche in sede di impugnazione.
art. 360 c.p.c.
il ricorso per cassazione è stato articolato per violazione di legge e per nullità della sentenza/processo; la cassazione è stata disposta per i vizi denunciati.
art. 371 c.p.c.
il ricorso incidentale in cassazione può essere proposto unitamente al controricorso, nel rispetto dei presupposti di ammissibilità.
art. 93 c.p.c.
consente la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
art. 24 Cost.
è richiamato a sostegno della possibilità per chi si affermi titolare di un credito di agire e difendersi in giudizio.
Massime di principio
- La legittimazione ad agire o a contraddire va distinta dalla titolarità sostanziale del diritto: la prima dipende dalla prospettazione in giudizio, la seconda attiene al merito e alla prova del diritto fatto valere.
- L’errore del giudice che omette di pronunciarsi sui motivi di appello integra violazione dell’art. 112 c.p.c. e comporta la cassazione con rinvio quando richiede accertamenti di fatto non compatibili con il giudizio di legittimità.
- Nel giudizio relativo a una cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. bisogna distinguere tra prova dell’esistenza della cessione e prova dell’inclusione del singolo credito nel blocco ceduto.
- L’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione al debitore ceduto ai fini dell’efficacia della cessione, ma non prova automaticamente l’esistenza del contratto di cessione; può però costituire prova sufficiente dell’inclusione dello specifico credito se le indicazioni sono puntuali e non vi è contestazione sull’esistenza della cessione.
- Se l’esistenza del contratto di cessione è specificamente contestata, il cessionario deve provarla con idonei mezzi; la mera pubblicazione dell’avviso non basta di per sé.
- Nel processo di impugnazione, il successore a titolo particolare intervenuto nel giudizio assume la posizione del dante causa e, se litisconsorte necessario, l’impugnazione principale nei suoi confronti consente l’impugnazione incidentale tardiva anche su capi autonomi della sentenza.
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