Sentenza n. 12016/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento dell’ordinanza dirigenziale Registro Generale n. 34 del 21.03.2025, prot. partenza dell’ente n. 19705/2025 del 24.03.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino relativa a recinzione, pavimentazioni e opere realizzate su area destinata a verde pubblico, con contestuale sanzione pecuniaria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società hanno impugnato l'ordinanza dirigenziale con un unico motivo articolato in plurimi profili. Hanno dedotto travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità e contraddittorietà, vizi del procedimento, violazione di legge e difetto dei presupposti per l'adozione dell'ordine demolitorio. In particolare, hanno sostenuto che la recinzione, le pavimentazioni e le opere di arredo del giardino fossero interventi di edilizia libera ai sensi dell'art. 6 d.P.R. n. 380/2001 e del glossario allegato al D.M. 2 marzo 2018, anche perché realizzati senza cemento, malte e collanti. Hanno inoltre contestato l'affermazione secondo cui non avrebbero avuto alcun titolo sull'area, richiamando l'autorizzazione all'occupazione e la richiesta comunale di pagamento del canone unico per l'occupazione di suolo pubblico.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto dirimente l'assenza di un idoneo titolo edilizio rilasciato dal Comune, proprietario del suolo. In base alla natura, consistenza e dimensioni delle opere, documentate dall'ordinanza e dalla relazione ispettiva, la recinzione con cordolo in cemento e rete metallica, le pavimentazioni e l'ulteriore piattaforma per i cassonetti non sono riconducibili all'edilizia libera, poiché hanno prodotto un'alterazione definitiva e rilevante dell'assetto del territorio e una modifica della destinazione dell'area da verde pubblico a spazio a servizio esclusivo del locale commerciale, sottraendola all'uso pubblico. Il Collegio ha inoltre rilevato che l'area era sottoposta a vincolo paesaggistico e che mancava anche l'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 146 d.lgs. n. 42/2004. È stata quindi ritenuta legittima la qualificazione comunale degli interventi come ristrutturazione edilizia soggetta a titolo abilitativo e, conseguentemente, l'ingiunzione demolitoria. Il TAR ha altresì osservato che le ricorrenti non vantavano un titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento sull'area, destinata a verde pubblico dal piano di lottizzazione e consegnata al Comune. La richiesta o il pagamento del canone di occupazione non dimostra la legittimità dell'occupazione né abilita alla realizzazione di opere edilizie, poiché l'indennità è dovuta anche per l'occupazione sine titulo. La concessione di occupazione richiamata, comunque, riguardava soltanto la collocazione di tavoli, sedie e vasi ornamentali per il consumo all'aperto e non autorizzava trasformazioni edilizie. Le spese sono state poste solidalmente a carico delle ricorrenti, per euro 2.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 6 d.P.R. n. 380/2001
La disciplina dell'edilizia libera non comprende interventi che, per natura, consistenza e dimensioni, determinino un'alterazione definitiva e rilevante dell'assetto del territorio e una modifica della destinazione urbanistica dell'area.
art. 10 d.P.R. n. 380/2001
ristrutturazione edilizia
Le opere contestate sono state ritenute riconducibili alla ristrutturazione edilizia, in quanto hanno trasformato stabilmente lo stato dei luoghi e modificato la destinazione dell'area da verde pubblico a servizio esclusivo dell'esercizio commerciale.
art. 33 d.P.R. n. 380/2001
Costituisce la base normativa dell'ingiunzione comunale di demolizione delle opere abusive, ritenuta legittima dal TAR.
art. 16 l.r. n. 15/2008
È stata richiamata dall'ordinanza comunale quale ulteriore fondamento dell'ingiunzione demolitoria.
art. 146 d.lgs. n. 42/2004
La realizzazione delle opere in area sottoposta a vincolo paesaggistico richiedeva il previo titolo paesaggistico, mancante nel caso esaminato.
art. 10, punto 4, Regolamento comunale per la repressione dell'abusivismo edilizio, adottato con D.C.C. n. 32 del 31 luglio 2020
È stato posto dall'amministrazione a fondamento della sanzione pecuniaria di euro 6.500,00 conseguente alla modifica della destinazione d'uso; il TAR non ha accolto censure idonee a travolgere l'ordinanza nel suo complesso.
Massime di principio
- La qualificazione di un intervento come edilizia libera deve essere esclusa quando, valutati natura, consistenza e dimensioni delle opere, esse determinino un'alterazione definitiva e rilevante dell'assetto del territorio o una stabile modifica della destinazione urbanistica dell'area.
- La realizzazione di recinzioni con opere cementizie e di pavimentazioni su un'area destinata a verde pubblico, finalizzata a renderla pertinenza o servizio esclusivo di un'attività commerciale, costituisce trasformazione urbanisticamente rilevante e non può essere eseguita senza il prescritto titolo edilizio.
- La concessione di occupazione di suolo pubblico e la richiesta o il pagamento del relativo canone non equivalgono a un titolo edilizio e non legittimano l'esecuzione di opere o modifiche edilizie sul suolo occupato; il canone può essere dovuto anche per un'occupazione sine titulo.
- In area sottoposta a vincolo paesaggistico, la realizzazione di opere di trasformazione del territorio richiede anche il titolo paesaggistico previsto dall'art. 146 d.lgs. n. 42/2004; la sua mancanza concorre a confermare l'abusività degli interventi.
- L'ordine di demolizione è legittimo quando l'amministrazione descriva analiticamente le opere, ne documenti la consistenza e motivi la loro riconducibilità a un intervento edilizio abusivo urbanisticamente rilevante, senza che il ricorrente confuti efficacemente tale classificazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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