Cassazione Penale, Sentenza n. 40127/2023 del 04/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del 09/03/2023 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP, per il reato associativo (art.74 DPR 309/90) e per un episodio di spaccio (capo 150). Il ricorrente contestava: 1) il travisamento delle intercettazioni ambientali e l'errata interpretazione del riferimento al debito di €50 (sostenendo che si riferisse al pagamento di una motocicletta e che il creditore fosse altro soggetto, non lui); 2) la mancanza di elementi per ritenere la sua partecipazione all'associazione dedita al traffico di stupefacenti, evidenziando che lo stato di detenzione dal 2016 interrompeva la sua partecipazione; 3) l'assenza delle esigenze cautelari e la sproporzione dell'adozione della misura carceraria rispetto a misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima e logicamente motivata l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva fondato la gravità indiziaria principalmente sulle intercettazioni telefoniche/ambientali, sulle dichiarazioni di persone informate e su attività di osservazione e sequestro. Il giudice di merito aveva ricostruito il ruolo sistematico e continuativo dei fratelli MURACA come pusher operanti nell'interesse della famiglia GALIANO, con linguaggio criptico nelle comunicazioni, rapporti di rendicontazione e controllo da parte dei vertici dell'organizzazione. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato la correttezza della valutazione del tribunale del riesame: persistenza di rischio di reiterazione, rilevanza della presunzione relativa di pericolosità prevista dall'art.275 c.p.p. comma 3 (per reati in materia di stupefacenti), e irrilevanza, di per sé, del decorso del tempo o dello stato di detenzione passato se non accompagnati da elementi idonei ad attenuare la prognosi di pericolosità.
Norme richiamate
DPR 309/90, art.74
Ricondotta la contestazione dell'attività associativa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti: la partecipazione all'associazione è stata ritenuta integrata dalla condotta di pusher stabile che agevolava il programma criminoso dell'organizzazione.
Codice di procedura penale, art.275 comma 3
La presunzione relativa di pericolosità connessa ai reati di cui al comma 3 è prevalente rispetto all'art.274; salvo prova contraria non desumibile dal solo decorso del tempo, la presunzione giova a ritenere sussistenti attualità e concretezza del pericolo di reiterazione.
Codice di procedura penale, art.274 (lett. c)
Richiamata nel contesto della valutazione delle esigenze cautelari; la Corte ha specificato la distinzione concettuale tra 'concretezza' (capacitaà di delinquere) e 'attualità' (esistenza di occasioni prossime), entrambe valutate autonomamente.
Legge n.47/2015
Citata per evidenziare il 'novum' nell'interpretazione delle esigenze cautelari (in particolare in ordine alla lettura dell'art.274 lett. c) e delle nozioni di attualità e concretezza), confermando la separata valutazione dei due requisiti.
Massime di principio
- In sede di riesame e in Cassazione il valore delle intercettazioni ambientali e telefoniche è significativo: se risultano sistematiche e coerenti con altri elementi (osservazioni, sequestri, dichiarazioni di terzi) possono fondare la gravità indiziaria per la partecipazione ad una associazione per delinquere in materia di stupefacenti.
- La Cassazione non procede a una rinnovata valutazione del merito dei fatti ma controlla la logicità e la sufficienza motivazionale del provvedimento impugnato; dunque le censure che puntano a una diversa interpretazione delle prove trovano limite in sede di legittimità.
- Per i reati previsti dall'art.275 c.p.p. comma 3 opera una presunzione relativa di pericolosità: il giudice può ritenere sussistenti attualità e concretezza del pericolo salvo prova contraria non meramente fondata sul decorso del tempo.
- Lo stato di detenzione pregresso non elimina automaticamente la partecipazione associativa o il rischio di reiterazione; bisogna valutare la riattivazione di contatti e la continuità di comportamenti illeciti dopo la scarcerazione.
- La partecipazione ad un'associazione per delinquere non è dimostrata dalla sola disponibilità o da rapporti personali con soggetti apicali: occorrono indizi gravi, precisi e concordanti di un contributo volontario e funzionale alle attività organizzate.
- Nella scelta della misura cautelare il giudice deve motivare separatamente la concretezza e l'attualità del pericolo, non potendo ridurre il giudizio cautelare a una semplice verifica cronologica dei fatti.
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