Sentenza n. 850/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 2127/2022, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a interventi abusivi realizzati su aree site in via per Cinisello
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli originari ricorrenti avevano impugnato l’ordinanza di demolizione deducendo la non conformità dell’atto rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento, che indicava una sola delle due particelle catastali poi contemplate nell’ordinanza e individuava erroneamente i proprietari. Avevano inoltre denunciato difetto di istruttoria, eccesso di potere, sviamento, travisamento dei fatti e difetto di motivazione, poiché l’ordinanza indicava genericamente che i manufatti abusivi erano strumentali all’attività di sfasciacarrozze di un terzo, circostanza negata, e non individuava puntualmente i manufatti. Il TAR Lombardia aveva respinto il ricorso. In appello è stato dedotto errore in iudicando e in procedendo per il rigetto delle censure relative alla violazione di legge, al difetto di istruttoria, all’eccesso di potere e alla violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990. Prima della decisione, gli appellanti hanno dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio, riferendo di avere predisposto un progetto di demolizione e contestuale riqualificazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La predisposizione del progetto di demolizione e riqualificazione ha determinato una situazione sopravvenuta, nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della pronuncia richiesta e da far venir meno l’utilità concreta della decisione per gli appellanti. Il Collegio ha precisato che non ricorre la cessazione della materia del contendere: quest’ultima presuppone un accertamento nel merito della pretesa e la piena soddisfazione della posizione sostanziale per effetto di determinazioni successive dell’amministrazione, mentre nel caso concreto mancava una definizione sostanziale del rapporto controverso. Le spese sono state integralmente compensate, poiché la sopravvenuta improcedibilità ha impedito l’esame nel merito delle censure.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene una situazione che rende certa e definitiva l’inutilità della sentenza, facendo venir meno l’interesse concreto alla decisione.
artt. 34 e 35 c.p.a.
Distinguono, nel caso esaminato, la cessazione della materia del contendere dall’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 7 l. n. 241/1990
Norma richiamata quale parametro della censura relativa alla comunicazione di avvio del procedimento; la questione non è stata esaminata nel merito per l’improcedibilità dell’appello.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso quando una situazione di fatto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione rende certa e definitiva l’inutilità della pronuncia giudiziale, facendo venir meno l’utilità concreta della decisione per il ricorrente.
- La cessazione della materia del contendere presuppone, diversamente dalla sopravvenuta carenza di interesse, un accertamento nel merito della pretesa sostanziale e la piena soddisfazione della posizione dell’interessato mediante successive determinazioni dell’amministrazione.
- La dichiarazione formale della parte circa il venir meno dell’interesse alla decisione può fondare la declaratoria di improcedibilità quando sia coerente con una situazione sopravvenuta idonea a escludere in modo certo e definitivo l’utilità della pronuncia.
- In caso di improcedibilità sopravvenuta per carenza di interesse, possono ricorrere eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese, soprattutto quando l’improcedibilità abbia impedito l’esame nel merito delle censure.
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