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Sentenza

Sentenza del 17/02/2020 n. 149 - Comm. Trib. Prov. Avellino

Massima n. 144/2020 Accertamento - Accertamento induttivo - Percentuali di ricarico - Difformità da quelle medie di settore - Sufficienza - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio notificava (31/08/2018) un invito per contraddittorio e quantificava maggiori ricavi per l'anno 2014 (inizialmente €91.074) ritenendo l'esistenza di un numero di tazzine di caffè vendute basato su 7 grammi di polvere per tazzina e applicando un ricarico del 136% su altri prodotti. La società eccepiva i criteri usati (richiedendo, tra l'altro, 8 grammi per tazzina e contestando la percentuale di ricarico). L'Ufficio recepiva parzialmente le osservazioni, rivedeva i calcoli (8 grammi; ricarico 95%) e riduceva i maggiori ricavi a €46.757, proponendo una definizione bonaria non accettata dalla società; ne scaturiva l'avviso di accertamento impugnato per nullità formale e infondatezza dell'accertamento induttivo.

La decisione

La Commissione ha accolto i ricorsi, ritenendo illegittimo l'accertamento induttivo operato dall'Ufficio. Motivazione: l'Ufficio ha ricostruito il volume d'affari in modo semplicistico e immotivato, senza indicare elementi di irregolarità della contabilità e limitandosi ad applicare percentuali di ricarico medie di settore (anche identiche per tutti i generi eccetto uno). In presenza di contabilità formalmente regolare, la difformità della percentuale di ricarico rispetto alla media di settore, se non raggiunge livelli di abnormità tali da rendere la contabilità inattendibile, non è prova sufficiente per un accertamento induttivo. Sono richiamati i principi di giurisprudenza consolidata. La sentenza accoglie i ricorsi e compensa le spese tra le parti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 - art. 39, comma 1

    art. 39, comma 1 (lett. c) e d) richiamati nel procedimento)

    L'accertamento induttivo ai sensi dell'art.39 può fondarsi su presunzioni, ma solo se aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è sufficiente l'uso isolato di studi sulle medie di ricarico di settore senza indicare elementi che rendano inattendibile la contabilità del contribuente.

  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 - art. 32

    art. 32 (riferimenti alla raccolta di dati e notizie)

    I dati e le notizie utilizzati per l'accertamento devono essere raccolti secondo le modalità contemplate dall'art.32; studi esterni non acquisiti secondo tali forme non possono costituire prova certa.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 - art. 54

    In tema IVA, la rettifica della dichiarazione non può fondarsi unicamente su una percentuale di ricarico determinata in via congetturale priva dei requisiti di gravità, certezza e concordanza.

  • Codice civile - richiamo in atto: art. 2729 c.c.

    art. 2729 c.c. (citato nell'atto di impugnazione)

    Il riferimento normativo è riportato nell'atto, ma nella motivazione della Commissione non emerge un uso specifico della norma; il richiamo rimane circostanziale nella contestazione della prova.

Massime di principio

  • Se il contribuente tiene una contabilità formalmente regolare, l'Ufficio non può basare un accertamento induttivo esclusivamente sulla differenza tra la percentuale di ricarico applicata dal contribuente e la media di settore.
  • Le percentuali di ricarico di settore, se non adeguatamente collegabili alla specifica impresa, restano indizi deboli: possono concorrere alla ricostruzione del reddito solo se integrate da altre presunzioni gravi, precise e concordanti o da riscontri diretti (ispezioni, analisi documentale, riscontri bancari, inventari).
  • L'Ufficio deve motivare l'uso del metodo induttivo indicando le irregolarità o le ragioni che rendono inattendibile la contabilità; la semplice applicazione di uno studio statistico di settore non soddisfa tale obbligo motivazionale.
  • La variazione del ricarico aziendale rispetto alla media di settore rientra, di per sé, nella normale variabilità commerciale e non integra automaticamente una prova di occultamento di ricavi, salvo livelli di abnormità o altri elementi probatori.
  • Per rafforzare un accertamento basato su indici di settore, l'Amministrazione dovrebbe acquisire elementi secondo le procedure previste (ispezioni, verifiche, raccolta documentale ex art.32/33 DPR 600/1973) e dimostrare l'attinenza degli indici alla specifica azienda.
  • In casi simili al contribuente è utile contestare la motivazione dell'Ufficio, chiedere i criteri e le fonti dello studio settoriale, richiedere l'esibizione degli atti a supporto e, se la contabilità è regolare, insistere sulla necessità di presunzioni con carattere di gravità, precisione e concordanza.

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