Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31261/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia trae origine da una cartella di pagamento emessa per iscrizioni a ruolo relative a controllo modello IVA 2013 e controllo modello Unico 2012, per complessivi euro 64.570,92. Il contribuente ha impugnato la decisione della commissione tributaria regionale che aveva respinto il gravame, deducendo con due motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla questione della forma informatica della cartella notificata via PEC, sostenendo che il file PDF ricevuto fosse una mera copia informatica priva di attestazione di conformità e quindi non equivalente all'originale; 2) nullità della sentenza per erronea affermazione del raggiungimento dello scopo della notifica, contestando la validità della notificazione eseguita in PDF anziché in formato p7m e negando che l'atto avesse consentito la conoscenza effettiva del debito e delle ragioni della pretesa.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha escluso il vizio di omessa pronuncia perché la CTR, nel rigettare l'appello, aveva implicitamente e adeguatamente affrontato la questione richiamando i principi espressi da precedenti di legittimità sulla notificazione via PEC e sulla validità della cartella trasmessa in PDF. Quanto al secondo, ha affermato che la cartella di pagamento può essere notificata via PEC sia come documento informatico nativo digitale sia come copia per immagini di un originale cartaceo, e che non è richiesta una firma digitale sulla copia informatica; inoltre, la copia informatica dell'atto cartaceo ha la stessa efficacia probatoria dell'originale se la conformità non è espressamente disconosciuta. Ha aggiunto che l'irritualità della notifica via PEC non comporta nullità se la consegna ha comunque prodotto la conoscenza dell'atto e il raggiungimento dello scopo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata ritenuta insussistente perché la decisione impugnata conteneva una statuizione implicita di rigetto incompatibile con la pretesa non esaminata espressamente.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    È stata invocata dal ricorrente per sostenere la nullità della sentenza per difetto di motivazione/omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso il vizio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente insieme agli altri vizi processuali; la Corte non ha ravvisato alcuna violazione idonea a determinare nullità.

  • art. 36 D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato a sostegno della censura di nullità della sentenza tributaria; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse comunque reso una motivazione sufficiente e implicita sul punto contestato.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Utilizzato come parametro dei vizi processuali denunciati in cassazione, ma i motivi sono stati ritenuti infondati.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    La Corte ha richiamato il principio del raggiungimento dello scopo: l'eventuale irregolarità della notificazione non ne comporta nullità se l'atto ha comunque prodotto la conoscenza del destinatario.

  • art. 22, comma 3, D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

    Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta

    La copia informatica per immagine della cartella cartacea notificata via PEC ha efficacia probatoria pari all'originale, salvo espresso disconoscimento della conformità.

  • D.Lgs. n. 217/2017, art. 66, comma 1

    Richiamato quale modifica dell'art. 22 CAD che rafforza l'equivalenza probatoria delle copie informatiche da originale analogico.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Non integra il vizio di omessa pronuncia la mancata esplicita confutazione di una singola argomentazione, quando la decisione di rigetto della domanda o dell'appello risulti incompatibile con la pretesa non esaminata espressamente.
  • La cartella di pagamento può essere validamente notificata a mezzo PEC sia come documento informatico nativo digitale sia come copia per immagini di un atto originariamente cartaceo, trasmessa in PDF.
  • Per la notifica via PEC della cartella cartacea non è richiesta, di regola, la sottoscrizione digitale della copia informatica allegata al messaggio.
  • La copia per immagine di un documento analogico ha la stessa efficacia probatoria dell'originale se la conformità non è specificamente disconosciuta.
  • L'irregolarità della notificazione non determina nullità quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, cioè la conoscenza effettiva da parte del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.