L.R. Veneto 17/2008
Promozione del protagonismo giovanile e della partecipazione alla vita sociale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina le politiche giovanili della Regione Veneto per i giovani tra 15 e 30 anni, con programmazione triennale, coordinamento regionale, Comitato e Forum dei giovani. Prevede interventi locali tramite comuni e comunità montane, norme transitorie fino al primo programma triennale e abroga la previgente legge regionale n. 29/1988. Stanziamenti previsti solo per il triennio 2008-2010.
Promozione delle politiche giovanili e del protagonismo giovanile nel Veneto
Promozione delle politiche giovanili e del protagonismo giovanile nel Veneto
La legge definisce il quadro regionale veneto per la promozione della partecipazione, dell’informazione e del protagonismo dei giovani. Imposta una politica pubblica orientata allo sviluppo personale, sociale ed economico delle persone tra 15 e 30 anni presenti sul territorio regionale.
Principi e finalità generali
La Regione del Veneto riconosce i giovani come risorsa della comunità e valorizza responsabilità, impegno, socializzazione, creatività e solidarietà come leve di benessere individuale e collettivo. Viene garantita e promossa la cittadinanza attiva dei giovani e la loro partecipazione autonoma alla società civile e alle istituzioni regionali.
Le politiche regionali sono finalizzate a:
- favorire lo sviluppo dell’autonomia culturale, sociale ed economica;
- diffondere solidarietà, rispetto dell’ambiente e nonviolenza;
- promuovere il confronto tra generi, generazioni e popoli valorizzando storia e cultura locale;
- favorire l’integrazione e contrastare ogni discriminazione;
- sostenere il passaggio dalla formazione al lavoro e l’autonomia dalla famiglia d’origine.
Ambiti di intervento
La Regione interviene in particolare nei seguenti ambiti:
- tempo libero e sport;
- informazione;
- partecipazione alla vita sociale, politica ed economica;
- pari opportunità;
- volontariato e servizio civile volontario;
- mobilità e scambi socio-culturali internazionali;
- orientamento scolastico e lavorativo;
- accesso al mercato del lavoro;
- prevenzione di abuso, disagio ed emarginazione;
- partecipazione culturale;
- creatività e produzione artistica.
Le iniziative disciplinate dalla legge sono destinate a tutti i giovani presenti in Veneto di età compresa tra 15 e 30 anni.
Programmazione triennale regionale
Lo strumento centrale è il Programma triennale regionale per le politiche giovanili, coerente con il Programma regionale di sviluppo e con il piano socio-sanitario regionale. Il Programma:
- individua gli indirizzi per progetti sperimentali promossi dalla Regione, dagli enti locali, da soggetti pubblici e privati e dai giovani singoli o associati;
- definisce il coordinamento delle iniziative degli enti locali;
- stabilisce il regime di finanziamento o incentivazione per tipo di iniziativa;
- indica procedure di accesso e valutazione ai finanziamenti e agli incentivi;
- quantifica le risorse finanziarie triennali;
- stabilisce criteri di riparto;
- prevede modalità di monitoraggio.
Il Programma è adottato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per le politiche giovanili, e approvato dal Consiglio regionale. Nella formazione è previsto il metodo della concertazione con enti locali, soggetti pubblici e privati del settore e con il Forum regionale dei giovani. Le conferenze dei sindaci partecipano tramite i piani di zona.
Il Programma resta valido fino all’entrata in vigore del successivo. Dopo l’approvazione, i piani di zona devono essere adeguati alle sue indicazioni. Entro 90 giorni dall’approvazione del Programma, la Giunta definisce le modalità di attribuzione e rendicontazione delle risorse.
Coordinamento regionale e attuazione
La Giunta regionale definisce linee guida per:
- il coordinamento regionale dei servizi Informagiovani, se istituiti;
- il coordinamento delle politiche giovanili nei piani di zona;
- la formazione e qualificazione degli operatori del settore.
La Giunta promuove inoltre:
- il coordinamento regionale degli assessori comunali competenti in politiche giovanili;
- il raccordo tra enti e soggetti pubblici e privati, anche tramite accordi di programma.
È prevista una ricognizione dell’associazionismo giovanile e la possibile istituzione di albi o elenchi di associazioni giovanili a livello regionale e locale; se ciò non è ritenuto opportuno, la Giunta presenta una relazione specifica alla commissione consiliare competente.
La struttura regionale competente svolge funzioni di studio, analisi e monitoraggio sulla condizione giovanile, rileva bisogni, aspettative, risorse e interventi, può gestire direttamente progetti sperimentali e interventi di rilievo regionale, fornisce supporto scientifico e consulenza e predispone azioni di valutazione dell’impatto della legge.
Comitato regionale per le politiche giovanili
È istituito il Comitato regionale per le politiche giovanili, presieduto dall’Assessore regionale competente in materia di politiche sociali e composto dagli assessori competenti nelle materie indicate dalla legge.
Il Comitato:
- esprime parere sul Programma triennale;
- coordina gli interventi regionali in materia giovanile;
- promuove strumenti specifici di azione;
- cura raccordi con organismi e programmi regionali, nazionali e transnazionali rivolti ai giovani;
- favorisce l’integrazione tra settori dell’attività regionale e tra i diversi osservatori previsti dalla legislazione regionale.
Programmazione locale di comuni e comunità montane
I comuni e le comunità montane, anche in forma associata, realizzano a livello locale gli interventi e i progetti in conformità ai piani di zona adeguati al Programma triennale. La legge affida quindi alla programmazione territoriale il compito di tradurre operativamente gli indirizzi regionali.
Forum regionale dei giovani
È istituito il Forum regionale dei giovani come organo consultivo di rappresentanza del mondo giovanile.
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge definisce composizione e funzionamento del Forum, secondo criteri di pluralismo e trasparenza. Il Forum opera con il supporto tecnico-operativo della struttura regionale competente e può formulare proposte su questioni di particolare rilevanza per i giovani alla Giunta e al Comitato regionale.
Il Forum è consultato per l’elaborazione del Programma triennale e per la predisposizione di disegni di legge in materia di politiche giovanili.
Regime transitorio e disciplina previgente
Fino all’approvazione del primo Programma triennale, le risorse continuano a essere ripartite secondo la previgente legge regionale n. 29/1988. Anche i procedimenti amministrativi già in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge restano disciplinati dalla legge previgente fino alla loro conclusione.
Abrogazione della normativa precedente
È abrogata la legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 sulle iniziative e il coordinamento delle attività a favore dei giovani, come modificata, con la clausola di salvaguardia delle disposizioni transitorie sopra richiamate.
Disposizioni finanziarie
Per l’attuazione della legge sono previsti oneri correnti pari a 1.650.000 euro per ciascun esercizio del triennio 2008-2010. La copertura è assicurata tramite le risorse allocate in specifiche unità previsionali di base del bilancio regionale 2008 e pluriennale 2008-2010:
- 1.500.000 euro per le spese connesse al Programma triennale;
- 150.000 euro per le spese connesse agli interventi dei comuni e delle comunità montane.
Obsolescenza pratica
La legge è strutturata su una programmazione triennale e su stanziamenti riferiti al solo triennio 2008-2010; la normativa di finanziamento è quindi storicamente collocata. Tuttavia il testo contiene ancora la disciplina di base delle politiche giovanili regionali venete, salvo eventuali successive modifiche non incluse nel testo fornito.
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