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Legge

L.R. Veneto 15/2008

Interventi in favore dei soggetti celiaci.

Normativa regionaleL.R. Veneto 15/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge veneta disciplina per i residenti affetti da celiachia o dermatite erpetiforme l’erogazione di prodotti senza glutine tramite buoni acquisto mensili frazionati e l’esenzione per prestazioni sanitarie di monitoraggio e prevenzione. Stabilisce importi per fasce d’età, modalità operative affidate alla Giunta e alle ULSS, una disciplina transitoria dal 1° gennaio 2009 e copertura finanziaria per gli esercizi 2009-2010.

Interventi regionali a favore dei soggetti celiaci

Interventi in favore dei soggetti celiaci

La legge della Regione del Veneto disciplina l’erogazione di prodotti senza glutine e di alcune prestazioni sanitarie in favore delle persone affette da celiachia, compresa la dermatite erpetiforme. La disciplina si applica ai soggetti residenti nel territorio regionale.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione, nell’ambito delle competenze in materia di assistenza sanitaria, dà attuazione a misure già previste a livello nazionale per i soggetti celiaci. L’intervento regionale consiste in:

  • un contributo frazionato per l’acquisto di prodotti senza glutine;
  • l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per prestazioni incluse nei LEA, appropriate per il monitoraggio della malattia, delle complicanze e per la prevenzione di ulteriori aggravamenti.

Contributo per prodotti senza glutine

Il diritto all’erogazione gratuita dei prodotti senza glutine è garantito mediante un contributo mensile suddiviso in quattro buoni acquisto o altri documenti di credito, spendibili anche separatamente.

L’accesso al beneficio richiede una certificazione regolare della malattia secondo la normativa statale e regionale vigente.

L’importo del contributo è fissato nella tabella allegata alla legge ed è differenziato per fasce di età, senza distinzione tra maschi e femmine. Le fasce previste sono:

  • 6 mesi - 1 anno: 50,00 euro;
  • 1 - 3 anni: 70,00 euro;
  • 3 - 6 anni: 100,00 euro;
  • 6 - 10 anni: 105,00 euro;
  • oltre 10 anni: 140,00 euro.

La Giunta regionale è autorizzata ad aggiornare annualmente gli importi in base all’inflazione rilevata dall’ISTAT e ai valori definiti dal competente ministero, mantenendo invariato il principio di non differenziazione per sesso.

Modalità operative di utilizzo dei buoni

I buoni acquisto possono essere utilizzati, anche separatamente, presso:

  • farmacie;
  • altri esercizi commerciali che abbiano comunicato all’ULSS competente la disponibilità a fornire, con onere a carico del servizio sanitario, i prodotti senza glutine iscritti nel registro nazionale dei prodotti destinati ad un’alimentazione particolare.

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve definire:

  • le prestazioni sanitarie esenti, incluse nei LEA, per monitoraggio e prevenzione;
  • i modelli dei buoni acquisto e il relativo importo frazionato in quattro parti;
  • le modalità di consegna dei buoni;
  • gli adempimenti degli esercizi commerciali aderenti;
  • le modalità di controllo e verifica sui prodotti dispensati;
  • le modalità di rimborso.

Compiti delle aziende ULSS

Le aziende ULSS devono dare attuazione alla legge secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale e svolgere funzioni organizzative e informative. In particolare:

  • informano i soggetti interessati sulle procedure previste;
  • rendono noti gli esercizi commerciali presso cui i buoni sono spendibili;
  • trasmettono alla Giunta la rendicontazione sull’applicazione della legge, con indicazione del numero dei beneficiari e della spesa sostenuta.

Regime transitorio

La disciplina transitoria stabilisce che:

  • il contributo mensile nella misura indicata dalla tabella A è erogabile dal 1° gennaio 2009;
  • fino alla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta relativo ai modelli dei buoni, alle modalità di consegna, agli adempimenti degli esercizi, ai controlli e ai rimborsi, continuano ad applicarsi le procedure vigenti al momento dell’entrata in vigore della legge;
  • fino alla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta sulle prestazioni esenti, è comunque ammessa l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, con decorrenza dal 1° gennaio 2009.

Aspetti finanziari

Gli oneri derivanti dalla legge, limitatamente alle prestazioni non ricomprese nei LEA garantiti dalla normativa nazionale, sono quantificati in 1.580.000,00 euro per gli esercizi 2009 e 2010. La copertura è assicurata mediante prelievo da specifiche partite del fondo speciale per le spese correnti, con corrispondente incremento della dotazione dell’upb “Obiettivi di piano per la sanità”.

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