L.R. Veneto 15/2008
Interventi in favore dei soggetti celiaci.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge veneta disciplina per i residenti affetti da celiachia o dermatite erpetiforme l’erogazione di prodotti senza glutine tramite buoni acquisto mensili frazionati e l’esenzione per prestazioni sanitarie di monitoraggio e prevenzione. Stabilisce importi per fasce d’età, modalità operative affidate alla Giunta e alle ULSS, una disciplina transitoria dal 1° gennaio 2009 e copertura finanziaria per gli esercizi 2009-2010.
Interventi regionali a favore dei soggetti celiaci
Interventi in favore dei soggetti celiaci
La legge della Regione del Veneto disciplina l’erogazione di prodotti senza glutine e di alcune prestazioni sanitarie in favore delle persone affette da celiachia, compresa la dermatite erpetiforme. La disciplina si applica ai soggetti residenti nel territorio regionale.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione, nell’ambito delle competenze in materia di assistenza sanitaria, dà attuazione a misure già previste a livello nazionale per i soggetti celiaci. L’intervento regionale consiste in:
- un contributo frazionato per l’acquisto di prodotti senza glutine;
- l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per prestazioni incluse nei LEA, appropriate per il monitoraggio della malattia, delle complicanze e per la prevenzione di ulteriori aggravamenti.
Contributo per prodotti senza glutine
Il diritto all’erogazione gratuita dei prodotti senza glutine è garantito mediante un contributo mensile suddiviso in quattro buoni acquisto o altri documenti di credito, spendibili anche separatamente.
L’accesso al beneficio richiede una certificazione regolare della malattia secondo la normativa statale e regionale vigente.
L’importo del contributo è fissato nella tabella allegata alla legge ed è differenziato per fasce di età, senza distinzione tra maschi e femmine. Le fasce previste sono:
- 6 mesi - 1 anno: 50,00 euro;
- 1 - 3 anni: 70,00 euro;
- 3 - 6 anni: 100,00 euro;
- 6 - 10 anni: 105,00 euro;
- oltre 10 anni: 140,00 euro.
La Giunta regionale è autorizzata ad aggiornare annualmente gli importi in base all’inflazione rilevata dall’ISTAT e ai valori definiti dal competente ministero, mantenendo invariato il principio di non differenziazione per sesso.
Modalità operative di utilizzo dei buoni
I buoni acquisto possono essere utilizzati, anche separatamente, presso:
- farmacie;
- altri esercizi commerciali che abbiano comunicato all’ULSS competente la disponibilità a fornire, con onere a carico del servizio sanitario, i prodotti senza glutine iscritti nel registro nazionale dei prodotti destinati ad un’alimentazione particolare.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve definire:
- le prestazioni sanitarie esenti, incluse nei LEA, per monitoraggio e prevenzione;
- i modelli dei buoni acquisto e il relativo importo frazionato in quattro parti;
- le modalità di consegna dei buoni;
- gli adempimenti degli esercizi commerciali aderenti;
- le modalità di controllo e verifica sui prodotti dispensati;
- le modalità di rimborso.
Compiti delle aziende ULSS
Le aziende ULSS devono dare attuazione alla legge secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale e svolgere funzioni organizzative e informative. In particolare:
- informano i soggetti interessati sulle procedure previste;
- rendono noti gli esercizi commerciali presso cui i buoni sono spendibili;
- trasmettono alla Giunta la rendicontazione sull’applicazione della legge, con indicazione del numero dei beneficiari e della spesa sostenuta.
Regime transitorio
La disciplina transitoria stabilisce che:
- il contributo mensile nella misura indicata dalla tabella A è erogabile dal 1° gennaio 2009;
- fino alla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta relativo ai modelli dei buoni, alle modalità di consegna, agli adempimenti degli esercizi, ai controlli e ai rimborsi, continuano ad applicarsi le procedure vigenti al momento dell’entrata in vigore della legge;
- fino alla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta sulle prestazioni esenti, è comunque ammessa l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, con decorrenza dal 1° gennaio 2009.
Aspetti finanziari
Gli oneri derivanti dalla legge, limitatamente alle prestazioni non ricomprese nei LEA garantiti dalla normativa nazionale, sono quantificati in 1.580.000,00 euro per gli esercizi 2009 e 2010. La copertura è assicurata mediante prelievo da specifiche partite del fondo speciale per le spese correnti, con corrispondente incremento della dotazione dell’upb “Obiettivi di piano per la sanità”.
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