Salta al contenuto
Legge

L.R. Veneto 20/2008

Modifiche della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni.

Normativa regionaleL.R. Veneto 20/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Veneto n. 40/2003 agli allora vigenti regolamenti UE sugli aiuti di Stato e sullo sviluppo rurale, ridefinendo requisiti, investimenti ammissibili, limiti d’aiuto e regime di notifica/esenzione per imprese agricole, agroindustriali e agrienergie. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BUR Veneto (18 novembre 2008).

Modifiche alla disciplina regionale veneta sugli interventi in agricoltura

Modifiche alla disciplina regionale veneta sugli interventi in agricoltura

La legge regionale del Veneto n. 20 del 14 novembre 2008 interviene in modo puntuale sulla l.r. n. 40/2003 per adeguarne il contenuto alla disciplina europea allora vigente in materia di aiuti di Stato, sviluppo rurale, esenzioni dalla notifica e tutela ambientale. La disciplina risultante opera solo nell’ambito territoriale della Regione Veneto.

Finalità dell’intervento normativo

L’obiettivo è aggiornare i riferimenti ai regolamenti comunitari e precisare le condizioni di ammissibilità degli aiuti per:

  • investimenti nelle imprese agricole;
  • trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali;
  • investimenti specifici in risparmio energetico, fonti rinnovabili e qualità;
  • agrienergie e fondi di rotazione collegati.

Aggiornamento delle definizioni e dei riferimenti europei

Viene ridefinita la nozione di giovane imprenditore, rinviando alla definizione dell’art. 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Numerosi richiami interni alla l.r. n. 40/2003 vengono aggiornati dal regolamento (CE) n. 1257/1999 al regolamento (CE) n. 1698/2005, in coerenza con il nuovo periodo di programmazione 2007-2013 e con gli orientamenti comunitari 2007-2013 sugli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale.

Investimenti ammissibili nelle imprese agricole

La disciplina sugli investimenti aziendali viene riformulata per distinguere chiaramente gli interventi ammessi per:

  • produzione primaria;
  • trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali.

Sono indicate come forme di intervento ammissibili:

  • ammodernamento strutturale;
  • ammodernamento tecnologico;
  • ammodernamento organizzativo-strategico.

Restano esclusi, tra gli altri:

  • investimenti che comportino aumenti di produzione oltre i limiti delle organizzazioni comuni di mercato;
  • aiuti limitati a specifici prodotti agricoli;
  • drenaggi e impianti irrigui che non riducano almeno del 25% il consumo idrico precedente;
  • acquisto di terreni e diritti di produzione;
  • acquisto di animali e piante annuali;
  • investimenti di mera sostituzione;
  • impianti e attrezzature usate.

Per la produzione primaria gli aiuti sono concessi nel rispetto dell’art. 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006; per trasformazione e commercializzazione nel rispetto dell’art. 15 del regolamento (CE) n. 800/2008, con ammissibilità anche dei costi per investimenti materiali e immateriali.

Beneficiari e requisiti delle aziende

Possono accedere ai benefici gli imprenditori agricoli le cui aziende:

  • presentino requisiti di redditività, professionalità e collocamento delle produzioni sul mercato;
  • rispettino le norme comunitarie applicabili agli specifici investimenti;
  • siano verificate dal soggetto concedente.

Limiti di intensità dell’aiuto

Sono confermati e aggiornati i limiti percentuali degli aiuti:

  • 30% della spesa ammissibile, elevabile al 45% nelle zone montane;
  • per i giovani imprenditori entro cinque anni dall’insediamento: fino al 40%, o al 55% nelle zone montane;
  • per trasformazione e commercializzazione: massimo 30%, o 40% per microimprese ubicate in zone montane.

L’importo globale degli aiuti a una singola impresa non può superare i limiti del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Priorità nella concessione degli aiuti

Nella concessione dei benefici è data priorità:

  • alle imprese condotte da imprenditori agricoli professionali;
  • con preferenza per quelle condotte da giovani imprenditori.

Le priorità possono essere integrate da criteri relativi a:

  • produzioni di qualità;
  • risparmio energetico;
  • difesa dell’ambiente;
  • natura e grado di innovazione degli investimenti.

Per gli interventi in aree individuate dal Piano di sviluppo rurale della Regione Veneto è istituito uno specifico fondo, alimentato dagli stanziamenti annuali del bilancio regionale.

Investimenti specifici: risparmio energetico, rinnovabili e qualità

Per gli investimenti specifici sono previsti aiuti per:

  • introduzione di sistemi di risparmio energetico;
  • produzione di energia da fonti rinnovabili per uso esclusivo aziendale;
  • introduzione di sistemi di gestione per la qualità.

In materia di agrienergie il tasso base dell’aiuto è elevato al 60% della spesa ammissibile; per le PMI l’intensità cresce di 10 punti per le medie imprese e di 20 per le piccole imprese. In alcuni casi può arrivare al 100% del costo ammissibile, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti ambientali.

Sono fissati anche tetti massimi di spesa ammissibile: 2.000.000 euro per imprese agricole e forestali e 7.000.000 euro per imprese industriali.

Regime di esenzione e notifica comunitaria

La legge aggiorna il sistema di controllo europeo sugli aiuti di Stato:

  • alcune misure restano subordinate al parere di compatibilità della Commissione europea;
  • altre sono esentate dall’obbligo di notifica ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1857/2006 e n. 800/2008.

Viene inoltre circoscritto l’obbligo di parere comunitario ad alcune lettere dell’art. 57, escludendo altre fattispecie.

Norme finanziarie e abrogazioni

Per gli interventi collegati al capo I del titolo VI si utilizzano le risorse allocate nella specifica unità previsionale di base riferita al Piano di sviluppo rurale del Veneto.

È abrogato l’art. 71 della l.r. n. 40/2003, ritenuto superfluo dopo gli aggiornamenti normativi introdotti.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, avvenuta il 18 novembre 2008.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.