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Legge

L.R. Veneto 19/2008

Norme in materia di pluralismo informatico, diffusione del riuso e adozione di formati per documenti digitali aperti e standard nella società dell'informazione del Veneto.

Normativa regionaleL.R. Veneto 19/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge promuove nel Veneto l’uso di formati digitali aperti, software libero o riusabile, interoperabilità degli archivi e valutazioni comparative nelle acquisizioni ICT da parte della Regione e degli enti sottoposti a indirizzo e controllo. Prevede linee guida regionali, un programma di ricerca sul software libero e obblighi transitori già esauriti (linee guida entro 180 giorni e adeguamento entro 3 anni dall’entrata in vigore).

Pluralismo informatico, formati aperti e riuso del software nella Regione Veneto

Pluralismo informatico, formati aperti e riuso del software nel Veneto

La legge disciplina, nel solo ambito della Regione del Veneto e dei soggetti regionali o comunque sottoposti a indirizzo e controllo regionale, una politica di pluralismo informatico orientata all’interoperabilità, all’uso di formati aperti e al riuso delle soluzioni software. L’obiettivo è favorire servizi pubblici più accessibili ed efficienti, con contenimento della spesa ICT e maggiore trasparenza.

Finalità e principi ispiratori

La Regione persegue una serie di obiettivi connessi alla società dell’informazione:

  • favorire la partecipazione democratica e la fruibilità dei servizi pubblici per cittadini e imprese;
  • rimuovere barriere tecnologiche che ostacolano conoscenza e innovazione;
  • contenere e razionalizzare la spesa pubblica nel settore ICT;
  • sostenere concorrenza, trasparenza del mercato e sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica.

In tale quadro la Regione:

  • promuove lo sviluppo locale della società dell’informazione e di un sistema regionale integrato e interoperabile;
  • sostiene il pluralismo informatico mediante la diffusione di formati aperti;
  • privilegia l’uso di software libero, nel rispetto dei principi di buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa.

Soggetti destinatari

Le disposizioni si applicano alle azioni e agli interventi:

  • della Regione del Veneto;
  • degli enti pubblici e privati, comunque denominati, sui quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo.

La disciplina, quindi, non ha portata generale per tutti i soggetti operanti nel territorio, ma si rivolge ai soggetti ricompresi in tale perimetro organizzativo e funzionale.

Formati aperti, pluralismo informatico e accesso ai dati

Per garantire la più ampia libertà di accesso all’informazione pubblica, la Regione promuove e incentiva l’uso di formati digitali aperti e non proprietari per la documentazione elettronica e per le basi di dati.

I soggetti destinatari devono:

  • rimuovere, nei limiti consentiti dalla disciplina vigente, le barriere all’accesso alle informazioni;
  • adottare formati standard per programmi e piattaforme;
  • impiegare in modo ottimale software a codice sorgente aperto e chiuso;
  • concorrere alla diffusione dei formati standard e dei codici sorgente aperti;
  • usare almeno un formato di dati aperto per memorizzare e pubblicare i propri documenti, così da garantirne disponibilità e fruibilità.

Archivi elettronici e interoperabilità

Gli archivi elettronici dei soggetti destinatari devono essere strutturati secondo criteri di interoperabilità mediante protocolli aperti, così da consentire l’accesso ai dati anche agli altri soggetti rientranti nel medesimo ambito e agli enti locali del territorio veneto.

L’accesso resta comunque subordinato:

  • alla disciplina sulla protezione dei dati personali;
  • ai limiti di conoscibilità previsti dalla normativa vigente.

Per assicurare l’interoperabilità non possono operare limitazioni tecniche o giuridiche derivanti da brevetti, licenze o marchi.

Acquisizione di programmi informatici e riuso

In occasione dell’acquisizione di software, i soggetti destinatari devono svolgere una valutazione comparativa tecnica ed economica, tenendo conto anche degli impatti organizzativi delle diverse soluzioni e, se disponibili, delle soluzioni a codice sorgente aperto o a licenza libera.

Se si intende utilizzare un software non libero, non open source e non disponibile al riuso, la scelta deve essere motivata.

La Regione, nella produzione e gestione di servizi di interoperabilità e di applicativi, si impegna inoltre a realizzare e cedere in riuso programmi basati su codice sorgente aperto e su protocolli e formati standard e aperti.

Competenze della Giunta regionale

La Giunta regionale è chiamata a determinare le modalità operative per:

  • censire, aggiornare, gestire e pubblicizzare una mappa di richieste, competenze ed esperienze presenti sul territorio;
  • favorire la diffusione di programmi riusabili e a codice aperto, anche in collaborazione con i soggetti destinatari;
  • promuovere formazione e informazione rivolte alle amministrazioni locali e alle PMI;
  • promuovere coordinamento interregionale e collaborazione con amministrazioni locali e altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore nel territorio veneto.

Linee guida per lo sviluppo della società dell’informazione

La Regione definisce le modalità e le iniziative tecniche, finanziarie e organizzative necessarie al raggiungimento delle finalità della legge mediante linee guida per lo sviluppo della società dell’informazione.

Le linee guida:

  • sono approvate dalla Giunta regionale;
  • sono adottate sentita la competente commissione consiliare;
  • sono aggiornate, di norma, con cadenza triennale.

Ricerca e sviluppo del software libero

In coerenza con le linee guida, la Giunta regionale approva un programma di ricerca specifico per lo sviluppo di programmi per elaboratore da rilasciare sotto licenza di software libero.

La norma mira quindi a sostenere anche la produzione di soluzioni applicative liberamente riutilizzabili.

Regime transitorio e termini iniziali

La legge prevedeva due termini iniziali, ormai storicamente esauriti:

  • le linee guida dovevano essere approvate entro 180 giorni dall’entrata in vigore;
  • la Regione doveva adeguare strutture informatiche e competenze professionali entro 3 anni dall’entrata in vigore.

Si tratta dunque di prescrizioni di avvio dell’attuazione, non di scadenze ancora operative.

Aspetti finanziari

Per l’attuazione della legge erano quantificati oneri correnti per:

  • euro 160.000,00 nell’esercizio 2008;
  • euro 70.000,00 nell’esercizio 2009.

La copertura era prevista mediante utilizzo delle risorse allocate nell’upb U0027 “Servizi per l’informatica e la statistica” del bilancio pluriennale 2008-2010.

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