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Legge

L.R. Veneto 16/2008

Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 40 "Disposizioni in materia tributaria" e abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1990, n. 43 "Determinazione della tassa automobilistica regionale".

Normativa regionaleL.R. Veneto 16/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 16/2008 introduce, dal 1° gennaio 2009, la possibilità di ottenere rimborso o compensazione della tassa automobilistica regionale in caso di furto o rottamazione del veicolo, con importo proporzionato ai mesi residui e solo se il mancato possesso dura almeno un quadrimestre. Abroga inoltre la legge regionale n. 43/1990 sulla tassa automobilistica regionale.

Rimborso/compensazione della tassa automobilistica regionale e abrogazione della disciplina del 1990

Rimborso e compensazione della tassa automobilistica regionale

La legge regionale del Veneto interviene sulla disciplina tributaria regionale per regolare il trattamento della tassa automobilistica quando il contribuente perde il possesso del veicolo per furto o demolizione/rottamazione. La nuova disciplina opera nel territorio della Regione Veneto e si applica dal 1° gennaio 2009.

Presupposti per il rimborso o la compensazione

Il contribuente che perda il possesso di un veicolo nel periodo di validità della tassa già versata può chiedere:

  • la compensazione dell’importo su una nuova targa;
  • il rimborso della quota parte del pagamento effettuato.

Il beneficio spetta per il periodo in cui il contribuente non ha goduto del possesso del veicolo, purché tale periodo sia almeno pari a un quadrimestre.

Criterio di calcolo dell’importo

La compensazione o il rimborso sono riconosciuti in misura proporzionale ai mesi interi successivi a quello in cui si è verificato l’evento che interrompe il possesso. In sostanza, la quota spettante è commisurata al tempo residuo di mancato utilizzo del veicolo dopo furto o demolizione.

Nuovo veicolo in sostituzione

Se, a seguito della perdita di possesso, il contribuente procede a nuova immatricolazione, acquista un veicolo già immatricolato o realizza fattispecie assimilabili, può ridurre l’importo dovuto per la tassa automobilistica del nuovo veicolo.

La riduzione corrisponde alla quota di tassa pagata sul veicolo precedente riferita al periodo in cui non se ne è più avuto il possesso. Questa agevolazione è però subordinata alla condizione che il nuovo veicolo sia immatricolato o acquistato entro un quadrimestre dalla perdita di possesso del precedente.

Rimborso anche senza sostituzione del veicolo

Se il contribuente non intende avvalersi della riduzione sul nuovo veicolo, oppure se il veicolo perduto non viene sostituito, resta comunque riconosciuto il rimborso della quota parte di tassa automobilistica relativa al periodo di mancato godimento, sempre a condizione che tale periodo sia almeno di un quadrimestre.

Abrogazione della disciplina previgente

La legge regionale abroga integralmente la legge regionale 14 dicembre 1990, n. 43, relativa alla determinazione della tassa automobilistica regionale, perché considerata ormai esaurita nei suoi effetti.

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