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Legge

L.R. Veneto 18/2008

Interventi per la tutela e valorizzazione della produzione di rose tipiche e di qualità.

Normativa regionaleL.R. Veneto 18/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge promuove nel Veneto iniziative per valorizzare le rose tipiche e di qualità tramite un marchio collettivo regionale, con disciplinare, controlli, etichettatura e vigilanza affidati alla Giunta regionale. Prevede anche attività promozionali e contributi ai controlli, con oneri finanziati per il triennio 2008-2010. Alcuni aiuti sono subordinati alle regole UE, e la norma riflette un impianto legato a quel periodo.

Tutela e valorizzazione delle rose tipiche e di qualità nel Veneto

Tutela e valorizzazione delle rose tipiche e di qualità

La legge regionale del Veneto mira a promuovere e valorizzare la produzione di rose tipiche e di qualità come espressione del patrimonio agricolo e culturale regionale, con attenzione sia ai produttori sia alla tutela dei consumatori. La disciplina opera esclusivamente nel territorio veneto e si innesta sul sistema del marchio di qualità a carattere collettivo già previsto dalla normativa regionale di settore.

Finalità e perimetro dell’intervento

L’obiettivo del provvedimento è favorire la qualificazione e la diffusione delle rose venete che presentino caratteristiche di tipicità e qualità, attraverso strumenti di riconoscimento, controllo e promozione. Il marchio regionale serve a distinguere i prodotti che, per sistema di produzione o caratteristiche intrinseche, offrano garanzie qualitative idonee a tutelare il consumatore e l’immagine del prodotto.

Disciplina del marchio e ruolo della Giunta regionale

La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il disciplinare di produzione e il relativo piano dei controlli per l’ammissione al marchio. Alla stessa Giunta è affidata la gestione del marchio e il rilascio della licenza d’uso. La concessione del marchio e la disciplina attuativa sono quindi centralizzate in capo all’amministrazione regionale.

Contenuti del disciplinare di produzione

Il disciplinare deve rispettare i requisiti richiesti dalla legge regionale quadro sui prodotti agricoli e agroalimentari di qualità. In particolare, deve contenere elementi idonei a definire le caratteristiche oggettive e controllabili del prodotto, le tecniche di produzione, conservazione e confezionamento, nonché i criteri di identificazione e rintracciabilità dal rosaio al prodotto finale. Il disciplinare e i suoi aggiornamenti devono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e comunicati alla Commissione europea secondo la disciplina sulla informazione tecnica.

Concessione, licenza d’uso e elenco dei licenziatari

La licenza d’uso del marchio è concessa gratuitamente, su richiesta, alle imprese florovivaistiche individuali o collettive. La Giunta regionale definisce le modalità di presentazione delle domande e lo schema di convenzione che regola i rapporti con i soggetti autorizzati. I soggetti ammessi sono iscritti in un apposito elenco tenuto dalla struttura regionale competente.

Controlli, certificazione e vigilanza

Il controllo sull’uso del marchio e sul rispetto del disciplinare è affidato a organismi di certificazione accreditati UNI EN 45011 e autorizzati dal Ministero competente per attività di controllo sulle denominazioni di origine. La Giunta regionale è l’autorità preposta alla vigilanza sull’applicazione della legge e organizza le attività di controllo, definendone criteri e procedure, anche con il supporto del nucleo ispettivo del settore primario.

Etichettatura e indicazioni di origine

Chi utilizza il marchio deve riportarlo in etichetta insieme alla dicitura “marchio di qualità tutelato dalla Regione Veneto”, secondo le modalità stabilite dalla Giunta. L’etichetta deve inoltre contenere l’indicazione del luogo di origine o di provenienza del prodotto; se il prodotto proviene dal Veneto, va usata la dicitura “Prodotto in Veneto”, mentre per la produzione agricola in aziende a conduzione diretta la formula è “Prodotto in Veneto in aziende a conduzione diretta”. La veridicità di tali indicazioni è soggetta a vigilanza regionale.

Interventi di sostegno e promozione

Per favorire la diffusione del marchio e dei prodotti contraddistinti, la Giunta regionale può promuovere attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione del marchio regionale di qualità, nonché campagne promozionali anche integrate con settore secondario e turismo. È inoltre previsto il concorso della Regione alle spese per i controlli svolti dai soggetti terzi indipendenti.

Regime finanziario e aiuti di Stato

Gli oneri della legge sono quantificati in 20.000 euro per ciascun esercizio del triennio 2008-2010 e trovano copertura nelle risorse regionali indicate. Il contributo regionale per le spese di controllo è qualificato come regime di aiuto esentato dall’obbligo di notifica alla Commissione europea nei limiti del regolamento CE n. 1857/2006. Gli altri benefici previsti dalla legge sono subordinati al parere positivo di compatibilità comunitaria e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale regionale.

Attualità della disciplina

La legge è fortemente legata a un quadro programmatorio e finanziario circoscritto al triennio 2008-2010 e a riferimenti normativi e comunitari di quel periodo. Pur restando un testo di impianto normativo, risulta oggi sostanzialmente superato nella sua operatività pratica, soprattutto per la parte finanziaria e per l’assetto degli aiuti e dei controlli riferiti a quel contesto temporale.

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