L.R. Veneto 14/2008
Misure per migliorare la qualità della vita dei pazienti in terapia anticoagulante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce nel Veneto interventi sanitari e organizzativi per migliorare la qualità di vita dei pazienti in terapia anticoagulante: programmazione dei servizi, centri di sorveglianza (CSA), formazione del personale, collaborazione con volontariato e possibile acquisto di coagulometri portatili. Prevede una tessera personale, prestazioni gratuite dei CSA per gli aventi diritto e copertura finanziaria per il triennio 2008-2010.
Misure regionali per i pazienti in terapia anticoagulante nel Veneto
Misure regionali per i pazienti in terapia anticoagulante
La legge disciplina interventi della Regione del Veneto per fronteggiare le patologie congenite o acquisite che comportano trombofilie e richiedono monitoraggio continuo della coagulazione. L’obiettivo è migliorare l’assistenza ai cittadini in terapia anticoagulante e ridurre complicanze emorragiche e trombotiche.
Finalità e obiettivi sanitari
La Regione predispone progetti-obiettivo, azioni programmate e altre iniziative idonee per:
- migliorare la qualità delle cure per chi segue terapia cronica con anticoagulanti orali o eparina;
- prevenire complicanze emorragiche e trombotiche;
- diffondere conoscenza ed educazione sanitaria sulla terapia anticoagulante;
- promuovere l’educazione del paziente e della sua famiglia;
- aggiornare professionalmente il personale sanitario;
- acquisire coagulometri portatili per pazienti in particolari condizioni cliniche e logistiche individuate dai centri di sorveglianza d’intesa con i medici curanti.
Programmazione sanitaria e indirizzi alle ULSS
Nell’ambito della programmazione sanitaria, i piani sanitari e gli altri strumenti di programmazione devono indicare alle aziende ULSS, sentito l’Istituto superiore di sanità, gli interventi operativi più idonei per:
- individuare le patologie che necessitano di terapia con farmaci anticoagulanti;
- programmare gli interventi sanitari su tali patologie.
Centri di sorveglianza per la terapia anticoagulante (CSA)
Le aziende ULSS presso cui sono istituiti i CSA devono fornire gratuitamente ai cittadini che ne abbiano bisogno la terapia con farmaci anticoagulanti e gli eventuali presidi sanitari necessari. A ogni cittadino affetto da patologia che richiede terapia cronica con anticoagulanti è rilasciata, dall’azienda sanitaria di residenza, una tessera personale.
I pazienti in possesso della tessera hanno diritto, dietro prescrizione medica, all’erogazione gratuita delle prestazioni dei CSA e di quanto sia ritenuto necessario alla trattazione del caso.
Compiti organizzativi della Giunta regionale e dei medici di medicina generale
La Giunta regionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, deve individuare con proprio provvedimento, d’intesa con le organizzazioni sindacali, i compiti e le attività dei medici di medicina generale in attuazione della disciplina regionale.
Interventi regionali di potenziamento
La Regione del Veneto deve prevedere interventi per:
- istituire servizi specialistici per l’assistenza ai pazienti in terapia con farmaci anticoagulanti, secondo parametri che considerino densità della popolazione, caratteristiche geomorfologiche e socioeconomiche delle zone di residenza e incidenza delle malattie trombofiliche;
- istituire CSA a livello ospedaliero, con valenza dipartimentale secondo le linee guida della federazione dei centri di sorveglianza dei pazienti anticoagulati (FCSA);
- formare adeguatamente il personale delle aziende sanitarie locali sulla terapia anticoagulante orale, per prevenire complicanze trombo-emorragiche.
Compiti dei CSA
I CSA, organizzati in strutture semplici ambulatoriali secondo il modello dei centri diabetici, svolgono in particolare:
- analisi del sangue per la valutazione dell’anticoagulazione tramite INR e tempo di protrombina (PTT);
- adeguamento della dose giornaliera di anticoagulante;
- consulenza ai reparti e servizi ospedalieri in caso di ricovero di pazienti in terapia anticoagulante;
- consulenza ai medici di base e ad altre strutture specialistiche;
- addestramento, istruzione ed educazione sanitaria dei pazienti;
- collaborazione con le associazioni di categoria dei pazienti anticoagulati (AIPA).
Collaborazione con il volontariato
Per il raggiungimento delle finalità della legge, le aziende ULSS si avvalgono della collaborazione delle associazioni di volontariato, nei limiti e nelle forme previsti dalla normativa statale richiamata.
Regime finanziario
Gli oneri sono quantificati in 500.000 euro per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010. La copertura è assicurata con le risorse allocate nell’UPB U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio pluriennale 2008-2010.
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