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Sentenza

Sentenza n. 460/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 1584 del 2025: di n. 2 sentenze rese dal Tribunale di Bologna sezione Lavoro e Previdenza, con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore dell'avvocato ricorrente per complessivi € 2.126,25 (sentenza n. 1699/2024 del Tribunale di Bologna; sentenza n. 861/2024 del Tribunale di Bologna). quanto al ricorso n. 1699 del 2025: della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1699/2024, depositata e resa pubblica in data 11.12.2024.

Giustizia amministrativa202501699

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione di sentenze del Tribunale di Bologna passate in giudicato, concernenti il pagamento di spese legali distratte e della somma dovuta per la carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore da sentenza)

Prevale il privato

La controversia

Con il ricorso n. 1584 del 2025 l'avvocato ha chiesto l'ottemperanza a due sentenze del Tribunale di Bologna, sezione Lavoro e Previdenza, che avevano condannato l'amministrazione al pagamento di spese legali, con distrazione in suo favore, per complessivi euro 2.126,25. Con il ricorso n. 1699 del 2025 il docente ha chiesto l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1699/2024, relativa al pagamento della somma dovuta per la cosiddetta carta elettronica del docente. Le sentenze risultavano passate in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed erano state notificate al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero non si è costituito e non ha adempiuto. I ricorrenti hanno inoltre chiesto una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione, rilevando che riguardavano anche la medesima sentenza del Tribunale di Bologna. Ha accolto le domande di ottemperanza, accertando la perdurante inadempienza del Ministero e ordinandogli di dare esecuzione alle statuizioni delle sentenze definitive, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da lui delegato, con facoltà di subdelega, affinché provveda entro i successivi novanta giorni. Ha respinto la richiesta di penalità di mora, ritenendo sufficiente ed equa la previsione, contenuta nella sentenza del giudice ordinario, di interessi legali o rivalutazione monetaria dalla mora al saldo; il riconoscimento di una penalità per il ritardato pagamento delle spese legali è stato ritenuto iniquo. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in euro 500, oltre accessori e restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori. La statuizione sulle spese ha tenuto conto della limitata attività difensiva, della duplicazione di giudizi relativa alla medesima sentenza e della soccombenza parziale quanto al ricorso n. 1699 del 2025.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione delle statuizioni contenute nel giudicato, nonché di valutare la fissazione di una penalità di mora. Nel caso concreto il TAR ha ordinato l'esecuzione e ha escluso la penalità, ritenendo già adeguata la tutela prevista dalla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    Costituisce il riferimento per la richiesta di penalità di mora nell'ambito dell'ottemperanza; la penalità è stata negata perché la sentenza da eseguire prevedeva già interessi legali o rivalutazione monetaria e il suo riconoscimento è stato ritenuto iniquo.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    interessi legali o rivalutazione monetaria ex art. 22 comma 36 Legge N°724/1994, dalla mora al saldo

    La previsione di interessi legali o rivalutazione monetaria contenuta nella sentenza del giudice ordinario è stata considerata dal TAR una misura equa e sufficiente anche ai fini della valutazione della penalità di mora.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la perdurante inerzia dell'amministrazione rispetto a una sentenza passata in giudicato legittima il giudice amministrativo a ordinare l'esecuzione delle statuizioni giudiziali entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Quando l'amministrazione non adempie entro il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando l'organo o il funzionario chiamato a svolgere in via sostitutiva gli adempimenti necessari.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a. può essere negata quando la sentenza da eseguire prevede già interessi legali o rivalutazione monetaria dalla mora al saldo e il riconoscimento di un'ulteriore somma sia ritenuto iniquo rispetto alla natura e all'entità dell'inadempimento.
  • La riunione dei ricorsi per connessione è giustificata quando le domande di ottemperanza riguardano, anche in parte, la medesima sentenza e presentano un collegamento tale da rendere opportuna una trattazione unitaria.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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