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Ordinanza

Ordinanza n. 90/2026 - Pescara, Sezione 1

per l’annullamento -) quanto al ricorso introduttivo: - della deliberazione del Direttore Generale della A.S.L. - Azienda Sanitaria Locale n. 2 (Lanciano-Vasto-Chieti) della Regione Abruzzo n. 693 del 22 giugno 2021 (integralmente recipiente i contenuti della proposta di deliberazione per il Direttore Generale avanzata dal Direttore dell'U.O.C. Governo Assistenza Sanitaria di base e Specialistica del 21.6.2021) avente ad oggetto “Servizio di Continuità Assistenziale Distretto Alto Vastese. Provvedimenti urgenti e straordinari”, nella parte in cui ha stabilito: “1. di procedere in via straordinaria, alla temporanea rimodulazione di alcune sedi di Continuità Assistenziale afferenti il Distretto Alto Vastese, nelle more dell’acquisizione di nuove disponibilità da parte dei medici interessati, con le seguenti modalità: (…) Sospendere l’apertura della sede di Carunchio, con conseguente afferenza di detto Comune nella Circoscrizione di Celenza sul Trigno; 2. Di dare atto che in virtù di tale temporanea rimodulazione le Circoscrizioni interessate saranno così provvisoriamente definite, ricomprendendo i detti Comuni; (...) Circoscrizione di Celenza Sul Trigno = Celenza sul Trigno, Castelguidone, Torrebruna, San Giovanni Lipioni (già afferenti la stessa Circoscrizione), Carunchio (già sede di CA); 3. Di dare atto altresì che tale rimodulazione non ha carattere definitivo ed è fatto salvo il ripristino della situazione originaria non appena ne ricorreranno i presupposti, anche in attesa della copertura delle carenze di Continuità Assistenziale pubblicate sul BURA 65 del 31 marzo 202 (. . .)”; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali e successivi, ancorché non conosciuti dal ricorrente; -) quanto ai motivi aggiunti depositati il 9 novembre 2022: - di tutta la documentazione depositata dalla Azienda Sanitaria Locale in data 13 settembre 2022 nell’ambito del giudizio dinanzi a codesto Tar - r.g. 375/2021 e del relativo contenuto provvedimentale, con particolare riguardo alla nota prot. n. 51384/ch con cui la medesima ASL precisava che “sono state riattivate, limitatamente al fine settimana le attività di Continuità Assistenziale presso le sedi di Carunchio e Palmoli; mentre, secondo le previsioni della deliberazione D.G. n. 639/2021, nei restanti giorni, il servizio è stato garantito attraverso l'inclusione del Comune di Palmoli nella Circoscrizione di Gissi e del Comune di Carunchio nella Circoscrizione di Celenza sul Trigno”; - nonché, per quanto occorrer possa, di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali e successivi ancorché non conosciuti dai ricorrenti, ove lesivi.

Giustizia amministrativa202100375

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione dell’ASL relativa alla temporanea sospensione della sede di Continuità Assistenziale nel Comune di Carunchio e alla sua inclusione nella circoscrizione di Celenza sul Trigno, nonché nota successiva sul parziale ripristino del servizio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il Comune ricorrente, già sede del Servizio di Continuità Assistenziale, ha impugnato la deliberazione con cui l’ASL, rilevata la carenza di medici disponibili, aveva disposto in via straordinaria e temporanea la sospensione dell’apertura della sede di Carunchio e l’afferenza del relativo territorio alla circoscrizione di Celenza sul Trigno, riservando il ripristino dell’assetto originario al verificarsi dei presupposti. Con motivi aggiunti il Comune ha impugnato, per illegittimità derivata, la nota dell’ASL che rappresentava il parziale ripristino del servizio nei fine settimana e la sua permanenza, negli altri giorni, nell’organizzazione delle circoscrizioni limitrofe. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR non ha definito né in rito né nel merito le domande di annullamento, riservando ogni statuizione. Ha ritenuto necessario acquisire dall’ASL informazioni sulle ulteriori iniziative eventualmente intraprese per il ripristino del Servizio di Continuità Assistenziale presso il Comune ricorrente e sull’attuale organizzazione del servizio. Ha quindi ordinato all’ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti di depositare una relazione dettagliata su tali profili entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, se anteriore, e ha rinviato la causa all’udienza straordinaria del 13 ottobre 2026. Nessuna statuizione definitiva sulle spese o sulla fondatezza dei motivi è stata adottata.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per la trattazione nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Quando, ai fini della decisione di un ricorso amministrativo, risultano necessari aggiornamenti su fatti sopravvenuti o sull’attuale assetto organizzativo dell’amministrazione, il giudice può disporre l’acquisizione di una relazione dettagliata dall’amministrazione resistente, riservando ogni decisione in rito e nel merito.
  • L’ordine istruttorio deve individuare i profili sui quali l’amministrazione è chiamata a riferire e può fissare un termine per il deposito della relazione, con successivo rinvio dell’udienza per consentire il completamento dell’istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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