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Sentenza

Sentenza n. 1769/2026 - Milano, Sezione 5

per l’annullamento - del verbale di scrutinio finale dell’anno scolastico 2023/2024, del Consiglio di Classe “2CTUR Turismo” dell’Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS- di -OMISSIS-” del 10.6.2024, pubblicato in data 14.6.2024, attestante la non ammissione di -OMISSIS- alla frequenza della classe successiva; - della valutazione finale dell’anno scolastico 2023/2024, espressa dal Consiglio di Classe “2CTUR Turismo” dell’Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS- di -OMISSIS-” del 10.6.2024, pubblicata in data 14.6.2024 di non ammissione di -OMISSIS- alla classe successiva; - della valutazione finale dell’anno scolastico 2023/2024, espressa dal Consiglio di Classe “2CTUR Turismo” dell’Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS- di -OMISSIS-” del 10.6.2024, pubblicata in data 14.6.2024, ove -OMISSIS- risulta aver riportato in Chimica, Diritto ed Economia, Economia Aziendale Biennio, Geografia una valutazione di 5/10, e in Lingua Inglese, Matematica, Seconda lingua comunitaria francese, Storia una valutazione di 4/10 ; - del provvedimento di non ammissione di -OMISSIS- alla classe successiva reso dal Consiglio di Classe “2CTUR Turismo” dell’Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS- di -OMISSIS-” in data 10.6.2024, pubblicato in data 14.6.2024, dell’efficacia del detto provvedimento; -di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, anteriore e conseguente.

Giustizia amministrativa202401976

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Non ammissione della studentessa alla classe successiva, con relative valutazioni finali e verbale di scrutinio dell’anno scolastico 2023/2024

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno contestato la non ammissione della figlia alla classe terza, deducendo la violazione della disciplina sui disturbi specifici dell’apprendimento e del Piano Didattico Personalizzato predisposto dalla scuola. In particolare, hanno lamentato la mancata applicazione delle misure compensative e dispensative, lo svolgimento di verifiche non adeguate al PDP, l’assenza di interventi di recupero individualizzati, la mancata o tardiva comunicazione alla famiglia delle difficoltà scolastiche, nonché condotte didattiche e organizzative ritenute lesive del benessere della studentessa. Hanno inoltre dedotto difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, violazione dei principi di proporzionalità e difetto di motivazione individualizzata. La non ammissione sarebbe stata fondata su una mera media aritmetica di voti conseguiti in condizioni non conformi al PDP, senza considerare il percorso individuale, l’impegno, i progressi, le difficoltà patologiche e le prestazioni sufficienti. È stata infine dedotta l’omessa preventiva comunicazione alla famiglia della mancata ammissione, in violazione dell’art. 6 dell’O.M. n. 92/2007. La studentessa aveva riportato quattro valutazioni pari a 5/10 e quattro pari a 4/10. Il Ministero ha sostenuto che il PDP fosse stato applicato, che fossero stati svolti interventi di recupero e che la famiglia fosse stata informata dell’andamento scolastico.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e, conseguentemente, anche la domanda risarcitoria. Ha esaminato congiuntamente i motivi relativi all’applicazione del PDP, alla valutazione finale e alla motivazione. Ha ritenuto non provato che le insufficienze fossero conseguenza della mancata applicazione degli strumenti personalizzati. Gli atti dimostravano l’organizzazione di interventi di recupero nel secondo quadrimestre e la documentazione scolastica attestava la riduzione del 25% della verifica di matematica per gli alunni con PDP. La previsione del PDP di evitare, ove possibile, la sovrapposizione di verifiche non costituiva un divieto assoluto; le prove concentrate in una giornata erano state giustificate dal mancato svolgimento di precedenti verifiche e dalla necessità di recuperare le insufficienze. La mancata indicazione nel registro elettronico delle misure compensative non dimostrava la loro omissione, non essendo previsto uno specifico obbligo di annotazione. Il giudice ha inoltre affermato che, nella scuola secondaria di secondo grado, il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e le plurime insufficienze costituiscono presupposto oggettivo sufficiente per la non ammissione. La motivazione può risultare dai voti riportati nelle singole discipline e non richiede necessariamente una disamina analitica della condizione soggettiva dello studente. Le doglianze sulla comunicazione scuola-famiglia sono state respinte per mancata prova e perché smentite dal registro elettronico e dalle relazioni dei docenti. In ogni caso, le carenze informative non incidono sulla legittimità della valutazione finale, che si fonda sull’insufficiente preparazione e sull’incompleta maturazione personale. La comunicazione preventiva della non ammissione, anche se non formalizzata nei modi pretesi, era comunque avvenuta telefonicamente e aveva assolto la funzione informativa; la sua eventuale omissione non avrebbe comunque determinato l’illegittimità dell’esito finale. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza dell’illegittimità dell’atto. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 5, d.P.R. 122/2009

    Sono ammessi alla classe successiva gli studenti e le studentesse che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento superiore a sei decimi e ... una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dello studente e della studentessa è riferita a ciascun anno scolastico.

    Il mancato raggiungimento della sufficienza nelle discipline e l’insufficiente preparazione costituiscono il dato oggettivo centrale e sufficiente per la non ammissione alla classe successiva.

  • art. 1, comma 7, d.P.R. 122/2009

    La dedotta omessa comunicazione alla famiglia non incide sulla legittimità del giudizio finale di non ammissione, fondato sull’esito dello scrutinio e sulla preparazione dello studente.

  • art. 3 l. 241/1990

    Nel giudizio di non ammissione scolastica la motivazione può essere desunta dall’indicazione delle plurime insufficienze riportate nelle diverse discipline, senza necessità di una motivazione analitica sulla condizione individuale dello studente.

  • art. 6 O.M. 92/2007

    La comunicazione preventiva alla famiglia ha una funzione informativa; la sua eventuale omissione non incide sulla legittimità sostanziale del giudizio finale di non ammissione.

  • art. 2700 cod. civ.

    La documentazione proveniente dalla scuola, non contestata mediante querela di falso, fa piena prova dei fatti attestati, come la riduzione della verifica prevista per gli studenti con PDP.

  • art. 2697 cod. civ.

    Grava sui ricorrenti l’onere di provare il mancato rispetto del PDP e il nesso tra tale violazione e le valutazioni negative.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria è respinta in assenza dell’illegittimità del provvedimento impugnato, quale elemento oggettivo dell’illecito amministrativo.

Massime di principio

  • Nella scuola secondaria di secondo grado, il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, comprovato da plurime insufficienze nelle discipline, costituisce il presupposto oggettivo centrale e sufficiente della non ammissione alla classe successiva.
  • La mancata individuazione o attuazione di misure compensative e dispensative previste per uno studente con DSA non determina automaticamente l’illegittimità della non ammissione: occorre dimostrare che la violazione abbia inciso concretamente sul mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e sulle valutazioni finali.
  • La previsione nel PDP di evitare, ove possibile, la sovrapposizione di verifiche non configura un divieto assoluto; la concentrazione di più prove può essere legittima quando sia giustificata dalle circostanze concrete, come il recupero di verifiche non svolte e di insufficienze pregresse.
  • La motivazione del giudizio di non ammissione può essere adeguatamente espressa mediante l’indicazione dei voti insufficienti riportati nelle singole discipline; non è necessario che il consiglio di classe svolga una motivazione analitica sulla condizione soggettiva dell’alunno, purché il giudizio renda evidente il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi.
  • Le carenze nella comunicazione tra scuola e famiglia, così come l’eventuale omessa comunicazione preventiva della non ammissione, hanno funzione informativa e, di regola, non incidono sulla legittimità sostanziale del giudizio finale, fondato sull’esito dello scrutinio.
  • Chi deduce in giudizio la violazione del PDP deve provare il fatto contestato e il suo concreto collegamento causale con l’esito negativo; la mera mancata annotazione delle misure compensative nel registro elettronico non dimostra che esse non siano state applicate.

Come è indicizzato

MaterieScuolaDanno da provvedimento illegittimoDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

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