Sentenza n. 1534/2026 - Torino, Sezione 3
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO costituito dalla sentenza n. 979/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Daniela Paliaga, all’esito del procedimento di cui al R.G. n. 611/2023, pubblicata in data 11/05/2023 e notificata il 23/07/2023, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.500,00 per carta docente relativa agli anni scolastici 2019/2020-2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo il mancato adempimento, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n. 979/2023, passata in giudicato e ritualmente notificata. La pronuncia aveva riconosciuto in suo favore il diritto al pagamento complessivo di euro 1.500,00 a titolo di carta docente. È stato chiesto di ordinare all'Amministrazione il pagamento, di nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e di condannare il Ministero alle spese. Il ricorso è stato fondato sull'esistenza di un titolo giudiziale avente efficacia di giudicato e sull'inadempimento dell'Amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese documentate aventi titolo nella sentenza, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi della creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione quanto alla determinazione del capitale residuo e degli interessi, la cui misura e decorrenza devono essere verificate secondo il giudicato e gli artt. 1282 e seguenti del codice civile. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con incarico da attivare mediante istanza della creditrice e da eseguire entro i successivi 60 giorni; al commissario non è riconosciuto alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per compensi, oltre accessori, spese generali e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per i possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede, per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione esecutiva per il recupero coattivo di somme di denaro.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Costituiscono i parametri legali per verificare misura e decorrenza degli interessi dovuti, senza che i conteggi del creditore vincolino l'Amministrazione oltre quanto risulti dal titolo e dalla legge.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiari antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Rilevano, rispettivamente, per la regolazione delle spese nel processo amministrativo e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato ai fini dell'onere relativo al contributo unificato nel giudizio amministrativo.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che condanni un'amministrazione al pagamento di una somma di denaro, quando il titolo sia stato notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice non determina costitutivamente un nuovo diritto di credito, ma assicura il soddisfacimento del diritto già accertato dal titolo; di conseguenza, l'importo effettivamente dovuto deve essere ricostruito sulla base del giudicato, della legge e degli eventuali pagamenti parziali.
- I conteggi prodotti dal creditore nel giudizio di ottemperanza non vincolano definitivamente l'amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, che devono essere verificati nella misura e nella decorrenza secondo il titolo giudiziale e i parametri legali applicabili.
- È legittima la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza; l'intervento commissariale può essere subordinato a un'istanza del creditore e il commissario deve adottare gli atti contabili necessari all'esecuzione del giudicato.
- Quando l'inadempimento dell'amministrazione sussiste già al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a carico dell'amministrazione soccombente.
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