Sentenza del 08/07/2016 n. 13983 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente chiedeva il rimborso dell'IRPEF trattenuta dall'INPS sulla pensione integrativa, sostenendo che l'imponibile dovesse essere ridotto, originariamente all'87,5%, secondo la disciplina fiscale prevista per le prestazioni di previdenza complementare. L'Agenzia delle Entrate contestava che il Fondo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova potesse qualificarsi come forma pensionistica complementare soggetta al D.Lgs. n. 124/1993 e sosteneva quindi l'inapplicabilità dell'agevolazione fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha riconosciuto che il Fondo di previdenza confluito nell'INPS costituisce una forma di previdenza complementare e che la pensione integrativa conserva natura distinta dalla pensione obbligatoria, anche se le due componenti sono erogate dall'INPS mediante un'unica somma. Tuttavia, per le prestazioni erogate negli anni oggetto della controversia, la disciplina vigente dal 1° gennaio 2001 non prevedeva più automaticamente la tassazione sull'87,5% dell'importo lordo, ma imponeva di determinare la base imponibile al netto delle somme già assoggettate a imposta e di altri elementi fiscalmente esclusi, se determinabili. Poiché la controversia riguardava prestazioni successive al 31 dicembre 2000, la Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso nel merito rigettando la domanda di rimborso del contribuente. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, artt. 1, 7, 7-bis, 13 e 18
L'art. 18, comma 1, riguarda tutte le "forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992, n. 421".
La disciplina della previdenza complementare si applica anche ai fondi integrativi già istituiti presso gli enti disciplinati dalla L. n. 70/1975, compreso il fondo relativo al personale dell'INPS e del Consorzio Autonomo del Porto di Genova.
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11, commi 7 e 8
Le prestazioni periodiche indicate nella lett. h-bis) del comma 1 dell'art. 47 del TUIR "costituiscono reddito per il 37,50% dell'ammontare corrisposto".
La legge ha qualificato le prestazioni periodiche della previdenza complementare come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e ha inizialmente previsto una base imponibile ridotta.
D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 4, comma 1, lett. d)
Le prestazioni continuano a costituire reddito "per l'87,5 per cento dell'ammontare lordo corrisposto".
Dal 1° gennaio 1998 la disciplina ha sostituito il precedente meccanismo, stabilendo per le prestazioni periodiche una tassazione sull'87,5% dell'importo lordo.
D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 10, comma 1, lett. f)
Le prestazioni si assumono "al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lett. g-quinquies) del comma 1 dell'art. 41, se determinabili".
Dal 1° gennaio 2001 il criterio dell'87,5% dell'importo lordo è stato superato: la base imponibile deve essere calcolata sottraendo le componenti già tassate o fiscalmente escluse, purché determinabili.
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, art. 1
Ha sostituito la lett. d) dell'art. 48-bis del TUIR prevedendo che le prestazioni periodiche "si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta".
La disciplina applicabile dal 1° gennaio 2004 ha confermato il criterio della tassazione della base imponibile effettiva, depurata dalle componenti già tassate, anziché una riduzione forfetaria automatica.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 47, comma 1, lett. h-bis), 48-bis e 52
Sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le prestazioni periodiche erogate ai sensi della disciplina della previdenza complementare.
Le prestazioni integrative del Fondo CAP rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sono soggette al regime fiscale specifico previsto nel tempo dal TUIR.
L. 20 marzo 1975, n. 70, art. 14 e tabella allegata
La legge comprende l'INPS tra gli enti disciplinati e contempla fondi integrativi di previdenza.
La normativa conferma l'esistenza e la rilevanza dei fondi integrativi istituiti presso gli enti pubblici, la cui disciplina è stata successivamente coordinata con quella della previdenza complementare.
L. 20 maggio 1982, n. 270, art. 38, comma 2
La sentenza di primo grado aveva riconosciuto il rimborso solo per il periodo non coperto dalla prescrizione o decadenza del termine quadriennale previsto per le richieste di rimborso.
Codice di procedura civile, art. 384
La Corte ha deciso direttamente nel merito, rigettando la domanda del contribuente, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Una prestazione integrativa può mantenere natura di previdenza complementare anche se il fondo è stato istituito prima della disciplina organica del D.Lgs. n. 124/1993 e anche se la prestazione è materialmente erogata dall'INPS insieme alla pensione obbligatoria.
- L'erogazione congiunta in un'unica somma non elimina la distinzione giuridica tra pensione obbligatoria e quota integrativa: occorre verificare l'origine e il titolo delle singole componenti.
- Per determinare il regime fiscale applicabile bisogna individuare la normativa vigente nell'anno di effettiva erogazione della prestazione, non soltanto la data in cui il diritto pensionistico è maturato.
- La riduzione forfetaria dell'imponibile all'87,5% non è automaticamente applicabile alle prestazioni erogate dal 1° gennaio 2001; per tali periodi rileva il calcolo della quota imponibile al netto delle componenti già tassate o fiscalmente escluse, se documentabili.
- La qualificazione della prestazione come complementare non implica necessariamente il diritto al rimborso: natura previdenziale e modalità concreta di determinazione della base imponibile sono questioni distinte.
- Nelle controversie di rimborso fiscale è essenziale documentare analiticamente la composizione della prestazione, i contributi versati, le somme già tassate e gli anni di riferimento, oltre a rispettare i termini per la richiesta.
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