Cassazione Penale, Ordinanza n. 15822/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi tre motivi meramente reiterativi di doglianze già disattese dai giudici di merito con motivazione corretta, coerente e priva di decisivi travisamenti; ha inoltre giudicato il quarto e il quinto motivo inconferenti o nuovi, quindi non scrutinabili in sede di legittimità. Sono state richiamate le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che l'aveva condannata per calunnia. Dal testo emerge che i primi tre motivi riproponevano censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, senza evidenziare travisamenti decisivi o manifeste incongruenze logiche nella ricostruzione dei fatti e nell'affermazione degli elementi costitutivi del reato, anche sul piano soggettivo. Il quarto e il quinto motivo erano ritenuti manifestamente inconferenti o non consentiti: uno perché la pena era stata applicata nel minimo edittale e le attenuanti generiche erano già state concesse; l'altro perché relativo a questioni mai dedotte prima, concernenti il beneficio di cui all'art. 175 c.p. e l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, c.p.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze processuali previste dalla norma.
art. 175 c.p.
Il relativo beneficio è stato evocato nel ricorso, ma la doglianza è stata ritenuta nuova e quindi non consentita in cassazione.
art. 62, comma 1, n. 4, c.p.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata invocata come tema nuovo, non dedotto nei precedenti gradi.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili motivi che si limitino a riprodurre censure già compiutamente esaminate e respinte dai giudici di merito, salvo che si indichi un effettivo travisamento decisivo del compendio probatorio o una manifesta illogicità della motivazione.
- La Corte di cassazione non può essere investita di questioni nuove, mai sottoposte ai giudici di merito, quando esse richiedano una valutazione non consentita in sede di legittimità.
- È inammissibile la doglianza sul trattamento sanzionatorio quando la pena sia stata già applicata nel minimo edittale e le attenuanti generiche siano state riconosciute, mancando un concreto interesse all'impugnazione su tali punti.
- Ai fini della calunnia, la motivazione è insindacabile in cassazione se la sentenza di merito ha correttamente ricostruito gli elementi oggettivi e soggettivi del reato senza incongruenze manifeste.
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