Cassazione Civile, Ordinanza n. 34068/2022 del 18/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
Il tribunale aveva dichiarato inammissibile, perché ritenuta tardiva, l’opposizione proposta dal pubblico ministero avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La procura ricorrente ha impugnato l’ordinanza con due motivi: ha dedotto che il decreto di liquidazione non le sarebbe mai stato notificato o comunicato e che non vi sarebbe prova della trasmissione del fascicolo completo al proprio ufficio civile; inoltre ha richiamato un’attestazione del direttore amministrativo secondo cui non sarebbe mai pervenuta alcuna comunicazione, telematica o cartacea, del provvedimento da parte della cancelleria. Sosteneva quindi l’erroneità della declaratoria di tardività dell’opposizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato anzitutto la mancanza di un’esposizione sommaria dei fatti di causa, vizio sufficiente di per sé a determinare l’inammissibilità. In ogni caso ha ritenuto inammissibili anche nel merito le censure, osservando che la comunicazione del provvedimento può avvenire anche in forma equipollente, purché sia assicurata l’effettiva conoscenza del destinatario; nel caso concreto il tribunale aveva valorizzato l’annotazione "al visto PM" nel fascicolo, da cui aveva desunto l’ingresso del provvedimento nella sfera di conoscibilità del destinatario, e aveva correttamente reputato tardiva l’opposizione proposta oltre due anni dopo, quindi oltre il termine di 30 giorni e comunque oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Nessuna spesa è stata posta a carico della parte intimata; è stato inoltre dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c.
utilizzato per la definizione camerale del ricorso in sede di legittimità.
art. 136 c.p.c.
richiamato nel combinato disposto per affermare che la comunicazione può essere assicurata anche in forma equipollente.
art. 702-bis c.p.c.
richiamato nel combinato disposto per indicare le modalità equipollenti di comunicazione del provvedimento.
art. 327 c.p.c.
ritenuto applicabile ai provvedimenti a contenuto decisorio non comunicati o notificati, con decorrenza dal deposito/pubblicazione; nel caso concreto ha reso tardiva l’opposizione proposta oltre il termine lungo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
ha fondato l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La mancanza dell’esposizione sommaria dei fatti di causa nel ricorso per cassazione integra autonoma causa di inammissibilità.
- La comunicazione di un provvedimento può avvenire anche con forme equipollenti rispetto a quelle tipiche, purché risulti comunque garantita l’effettiva conoscenza da parte del destinatario.
- Quando il provvedimento a contenuto decisorio non sia stato comunicato o notificato, il termine lungo di impugnazione decorre comunque dal suo deposito o pubblicazione ed è applicabile anche ai provvedimenti adottati in procedimenti sommari.
- L’onere di dimostrare la mancata conoscenza del provvedimento per causa non imputabile non può essere assolto richiamando soltanto disfunzioni o difficoltà organizzative interne all’ufficio destinatario, se tali inconvenienti restano meri fatti interni irrilevanti ai fini della decorrenza del termine.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, può essere dovuto l’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Come è indicizzato
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